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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24366/2026 del 02/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la responsabilità per estorsione. Con l'unico motivo ha dedotto difetto di motivazione e travisamento della prova, sostenendo che non fosse dimostrata la minaccia costitutiva del reato nella condotta contestata. La censura mirava, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione delle risultanze probatorie e a contestare l'apprezzamento di merito già compiuto dai giudici di primo e secondo grado, i quali avevano valorizzato sia frasi dal contenuto intimidatorio rivolte alla vittima, sia una minaccia implicita desunta dalla presenza dell'imputato nei pressi dell'abitazione della persona offesa, finalizzata a costringerla a corrispondere l'ingiusto profitto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo prospettato non denunciava un effettivo vizio di legittimità, ma tendeva a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio, operazione preclusa al giudice di legittimità. Ha inoltre osservato che la sentenza impugnata aveva già risposto alle medesime doglianze formulate in appello con motivazione esente dai vizi dedotti, esplicitando in modo congruo le ragioni della ritenuta sussistenza della minaccia tipica dell'estorsione. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 629 c.p.

    La minaccia, anche implicita, integra l'elemento costitutivo dell'estorsione quando sia funzionale a costringere la vittima a procurare all'agente un ingiusto profitto con altrui danno.

  • art. 606 c.p.p.

    In cassazione non è consentita una mera rivalutazione del materiale probatorio; il travisamento della prova è deducibile solo se riferito a specifici atti processuali e non come diversa lettura del fatto.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il controllo di legittimità non consente una nuova lettura delle prove quando la censura si risolva nella richiesta di rivalutazione del merito.
  • Il travisamento della prova è deducibile solo se il ricorrente individua specificamente emergenze processuali decisive e già valutate dal giudice di merito, non essendo sufficiente contrapporre una diversa ricostruzione dei fatti.
  • Ai fini dell'estorsione, la minaccia può essere anche implicita e desunta dal contesto fattuale, purché risulti idonea a coartare la volontà della vittima e a perseguire un ingiusto profitto.
  • Quando la sentenza impugnata abbia già motivato in modo logicamente coerente sulla sussistenza della minaccia estorsiva, il ricorso che si limiti a contestare tale valutazione è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieEstorsioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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