Cassazione Civile, Ordinanza n. 35890/2022 del 06/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento sintetico per IRPEF relativo all’anno d’imposta 2008, emesso per mancata presentazione della dichiarazione fiscale. La CTP aveva respinto il ricorso; la CTR aveva accolto solo in parte l’appello del contribuente, limitatamente ad alcuni incrementi patrimoniali. L’Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi avverso la sentenza regionale. Nelle more del giudizio di legittimità, il contribuente ha depositato istanza per avvalersi della definizione agevolata delle controversie tributarie ex art. 6 d.l. 119/2018, allegando la relativa documentazione e un modello F24 attestante il pagamento di una rata, chiedendo la sospensione del processo.
La decisione
La Corte ha preso atto della documentazione depositata dal contribuente e ha ritenuto comprovata l’avvenuta definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 6, commi 8, 9 e 10, d.l. 119/2018 conv. in l. 136/2018. Poiché entro il 31 dicembre 2020 nessuna parte aveva presentato istanza di trattazione ex comma 13 e non risultava un diniego dell’Amministrazione finanziaria, il processo è stato dichiarato estinto. Le spese del processo estinto sono state poste a carico della parte che le aveva anticipate. La Corte ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, ritenendolo applicabile solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame.
Norme richiamate
art. 38, commi 4 e 5, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato come base dell’accertamento sintetico del reddito in assenza di dichiarazione fiscale
art. 6, commi 8, 9, 10, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. con modif. dalla l. 17 dicembre 2018, n. 136
"Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice... In tale caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019..."
la definizione agevolata, ove documentata dal contribuente con domanda e versamento dovuto, determina la sospensione del processo nei termini previsti
art. 6, comma 12, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. con modif. dalla l. 17 dicembre 2018, n. 136
"L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020..."
il diniego dell’amministrazione è atto necessario solo se la definizione non è perfezionata, ed è impugnabile nei termini indicati
art. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. con modif. dalla l. 17 dicembre 2018, n. 136
"In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente."
in assenza di istanza di trattazione entro il termine finale, il processo si estingue; le spese restano a carico di chi le ha anticipate
art. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. con modif. dalla l. 17 dicembre 2018, n. 136
"Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate"
regola speciale sulle spese nei giudizi estinti per definizione agevolata
art. 6, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. con modif. dalla l. 17 dicembre 2018, n. 136
la Corte afferma che il cd. doppio contributo unificato non si applica nei casi di estinzione del giudizio per definizione agevolata, essendo misura prevista solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità
Massime di principio
- Quando il contribuente dimostra di avere perfezionato la definizione agevolata della controversia tributaria e non sia intervenuto diniego dell’amministrazione, il giudizio va dichiarato estinto secondo la disciplina speciale.
- In mancanza di istanza di trattazione entro il termine previsto dalla normativa sulla definizione agevolata, il processo si estingue ope legis, con spese a carico della parte che le ha anticipate.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica all’estinzione del giudizio per definizione agevolata, perché la misura è limitata ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.
- La disciplina della definizione agevolata prevale sulla prosecuzione del giudizio di legittimità quando risultino depositati domanda e prova del pagamento richiesto nei termini stabiliti dalla legge.
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