Ordinanza n. 1074/2026 - Lecce, Sezione 3
per l'annullamento, previa sospensione cautelare dell'efficacia, per quanto riguarda il ricorso principale: - della determina dirigenziale della Regione Puglia n. 412 del 13 dicembre 2023, ricevuta via p.e.c. in pari data, recante parere favorevole di compatibilità, ex art. 7 L.R.n.9/2017, in relazione alla richiesta del Comune di Torricella relativa all’istanza di autorizzazione alla realizzazione di un Centro Dialisi con 8 posti in via Per Maruggio n. 25 nell’ambito del Distretto Socio Sanitario n.7 di Manduria della A.S.L. di Taranto presentata dalla controinteressata New Dreams Soc. Coop. Sociale, in esito a valutazione comparativa ai sensi della delibera G.R. n. 2037/2013 delle richieste di verifica di compatibilità trasmesse tra cui quella della parte ricorrente; nonché tutti gli atti connessi e in particolare (ove occorre) la delibera G.R. Pugliese n. 1469 del 21 ottobre 2022 e la delibera G.R. n. 2037/2013, entrambe limitatamente alle disposizioni lesive per la ricorrente; -delle relazioni del Direttore del Dipartimento di Prevenzione della A.S.L. di Taranto; il verbale prot. AOO183/19759 del 13 dicembre 2023 in parte qua e ogni altro atto lesivo. Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da New Dreams Società Cooperativa Sociale notificato alla controparte il 9 aprile 2024 e depositato in giudizio il 12 aprile 2024: - per l’annullamento della determina dirigenziale della Regione Puglia n. 00412 del 13 dicembre 2023, ricevuta via p.e.c. in pari data, avente ad oggetto: “Autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Centro Dialisi con n. 8 posti tecnici per emodialisi nell'ambito dell'ASL TA - DSS TA07 - MANDURIA. Valutazione comparativa e selezione, ex D.G.R. n. 2037/2013, delle richieste di verifica di compatibilità trasmesse ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017 s.m.i.. Parere favorevole in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità del Comune di Torricella (TA), a seguito dell'istanza della società “New Dreams Soc. Coop. Sociale” per un Centro Dialisi con 8 posti tecnici per emodialisi con sede alla Via per Maruggio n. 25” nella parte in cui ha valutato il progetto avanzato da Centro Nefropiatici SS. Medici S.r.l.; -di tutti gli atti presupposti o comunque connessi e, in particolare, del verbale di valutazione dei parametri di valutazione di cui al punto 6) della deliberazione G.R. n. 2037/2013, dell’11 dicembre 2023, prot. Sez. IIIR.G. n. 191/2024 -2-AOO_183/19759.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determina dirigenziale regionale recante parere favorevole di compatibilità e selezione comparativa della richiesta della società controinteressata per la realizzazione di un Centro Dialisi con otto posti tecnici, nonché gli atti connessi
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato la determina regionale che, all'esito della valutazione comparativa prevista dalla disciplina regionale, ha espresso parere favorevole di compatibilità in relazione all'istanza della società controinteressata, contestando la valutazione comparativa e l'attribuzione dei punteggi, pari a 23 punti per la controinteressata e 19 punti per la ricorrente. È stato proposto anche ricorso incidentale dalla controinteressata, volto a contestare la valutazione del progetto della ricorrente e, in particolare, il relativo punteggio. Con precedenti ordinanze il TAR ha ritenuto necessario acquisire una verificazione, da svolgersi nel contraddittorio tra le parti, sulla correttezza dell'attribuzione dei punteggi alla luce dei criteri previsti dalla deliberazione regionale applicabile. Il verificatore inizialmente individuato è stato sostituito con il dirigente del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL di Lecce, da individuarsi a cura del direttore del Dipartimento. La relazione di verificazione non è stata ancora depositata.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito dei ricorsi principale e incidentale. Ha rilevato che la relazione di verificazione disposta con la precedente ordinanza è necessaria per decidere la controversia, poiché occorre accertare la correttezza dei punteggi attribuiti dall'amministrazione ai due progetti concorrenti. Poiché il verificatore non aveva ancora depositato la relazione, il Collegio gli ha rivolto un sollecito, assegnando un ulteriore termine di 60 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per completare l'incarico secondo le modalità già stabilite. La causa è stata rinviata per il prosieguo della trattazione di merito all'udienza pubblica del 9 marzo 2027. Non è stata resa alcuna decisione definitiva sulle censure, sul ricorso incidentale o sulle spese.
Norme richiamate
art. 66 c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di disporre una verificazione, affidata a un organismo o soggetto qualificato, per accertare fatti e profili tecnici rilevanti ai fini della decisione.
art. 7 L.R. Puglia n. 9/2017
È richiamato quale base normativa della verifica di compatibilità e dell'autorizzazione alla realizzazione dell'attività sanitaria.
D.G.R. Puglia n. 2037/2013
Prevede i criteri e i parametri della valutazione comparativa delle richieste di verifica di compatibilità, sulla cui corretta applicazione deve pronunciarsi il verificatore.
D.G.R. Puglia n. 1469/2022
È indicata tra gli atti presupposti impugnati, limitatamente alle disposizioni ritenute lesive, ma l'ordinanza non ne interpreta specificamente il contenuto.
Massime di principio
- Quando la decisione di una controversia dipende dalla verifica tecnica della correttezza dei punteggi attribuiti dall'amministrazione in una valutazione comparativa, il giudice amministrativo può disporre una verificazione ai sensi dell'art. 66 c.p.a., da svolgersi nel contraddittorio tra le parti.
- Se la verificazione già disposta non è stata eseguita o la relazione non è stata depositata, il giudice può assegnare al verificatore un ulteriore termine e rinviare la trattazione del merito, senza definire le censure ancora dipendenti dall'accertamento istruttorio.
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