Cassazione Civile, Ordinanza n. 17498/2025 del 29/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente era stato sottoposto ad accertamento per maggior reddito relativo all'anno d'imposta 2013, fondato su movimenti bancari in accredito (versamenti) ritenuti non giustificati. Dopo il mancato riscontro adeguato alle richieste dell'Ufficio sulla provenienza delle somme, l'avviso di accertamento era stato impugnato: il ricorso era stato respinto in primo grado, ma la decisione era stata riformata in appello con annullamento dell'avviso per nullità. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione dell'art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600/1973, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., perché il giudice d'appello avrebbe erroneamente ritenuto superata la presunzione legale mediante dichiarazioni scritte non verificabili, così aggirando il divieto di prova testimoniale scritta vigente ratione temporis e senza idonei riscontri documentali.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia delle entrate. Ha ribadito che, in materia di accertamento delle imposte sui redditi, la presunzione legale prevista dall'art. 32 d.P.R. n. 600/1973 pone a carico del contribuente l'onere di fornire una specifica e rigorosa giustificazione delle movimentazioni bancarie contestate, e che la prova contraria può essere offerta anche tramite presunzioni semplici solo se sorrette da precisi, gravi e concordanti riscontri, analiticamente valorizzati dal giudice. Nel caso concreto, la Corte territoriale aveva invece dato rilievo a dichiarazioni scritte non verificabili, senza adeguati riscontri documentali, e ciò non era sufficiente a vincere la presunzione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Prevede una presunzione legale relativa in materia di accertamento reddituale sui movimenti bancari; sia i versamenti sia i prelevamenti possono essere imputati a ricavi, salvo prova contraria specifica del contribuente.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro del motivo di ricorso per violazione di legge prospettato dall'Agenzia delle entrate.
art. 2697 c.c.
La distribuzione dell'onere della prova si collega al principio di vicinanza della prova: il contribuente, che conosce o può conoscere i fatti giustificativi dei movimenti bancari, deve fornirne dimostrazione.
art. 39, comma 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Se il contribuente non fornisce giustificazioni agli esiti delle indagini bancarie, le operazioni su conti di terzi possono confluire nell'accertamento induttivo puro, senza ulteriore onere probatorio dell'Amministrazione sulla riferibilità dei conti.
art. 7, comma 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
È richiamato per escludere che, nel caso concreto e ratione temporis, potesse operare la disciplina novellata sulla prova testimoniale scritta nel processo tributario.
l. n. 130/2022
Richiamata solo per precisare che l'eventuale superamento del divieto di testimonianza scritta non era applicabile alla fattispecie per ragioni temporali.
Massime di principio
- In materia di accertamento reddituale fondato su indagini bancarie, i movimenti sui conti correnti sono assistiti da una presunzione legale relativa di maggiore capacità contributiva, superabile solo con prova contraria specifica del contribuente.
- L'onere di giustificare versamenti e prelevamenti contestati grava sul contribuente, in applicazione sia della disciplina speciale dell'art. 32 d.P.R. n. 600/1973 sia del principio di vicinanza della prova.
- La prova contraria alla presunzione bancaria può essere fornita anche per presunzioni semplici, ma il giudice deve verificarle analiticamente e non può fondare il superamento della presunzione su affermazioni generiche, apodittiche o su dichiarazioni non adeguatamente riscontrate.
- Se il contribuente non fornisce giustificazioni idonee agli esiti delle indagini bancarie, l'Amministrazione può utilizzare le risultanze dei conti, anche intestati a terzi, nell'accertamento induttivo puro senza ulteriori oneri probatori sulla riferibilità delle somme.
- Nel processo tributario, le dichiarazioni scritte non verificabili non sono, di per sé, sufficienti a vincere una presunzione legale di imponibilità in assenza di riscontri documentali adeguati.
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