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Sentenza

Sentenza n. 772/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento - del decreto dipartimentale 14 novembre 2018 n. 238, con il quale è stata indetta una procedura speciale di reclutamento a domanda, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art. l, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservata al personale volontario di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139; - del decreto del Ministro dell'Interno n. 163 del 18 settembre 2008 "Regolamento recante la disciplina del concorso pubblico per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei Vigili del fuoco, Articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217" e successive modifiche ed integrazioni; - del decreto dipartimentale n. 31 del 26 febbraio 2021 e successive modificazioni con cui è stata nominata la commissione medica per la citata procedura concorsuale; - del decreto dipartimentale 11 giugno 2019, n. 310 e successive modificazioni, con il quale è stata approvata la graduatoria finale della procedura in questione; - del decreto ministeriale n. 166 del 4 novembre 2019 e dell'allegato “A”, "Regolamento recante requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco", unitamente alla Tabella “A” che fa parte integrante del decreto; - dell'art. 1 comma 1, lettera “b” e comma 2, del decreto Ministero Interno 4 novembre 2019, n. 166; - dell'art. 5, comma 7, del decreto del Ministro dell'Interno del 18 settembre 2008, n. 163 e successive modifiche, secondo cui il giudizio definitivo di non idoneità comporta l'esclusione dal concorso; - del decreto di esclusione n. -OMISSIS- dalla procedura concorsuale; - del verbale n. 190 e della scheda medica del 28 aprile 2025 della commissione medica che ha espresso il seguente giudizio di non idoneità nei confronti del ricorrente: “Alterazione dei parametri fisici con aumento della percentuale di Massa grassa (FM): (29.4%)” - Decreto Ministero dell'Interno 4 novembre 2019 n. 166, Art. 1, comma 1, lettera b.; - della cartella clinica degli esami sostenuti in sede concorsuale; - del d.m. 238 del 14 novembre 2018, art. 9, con il quale è stata indetta la procedura speciale di reclutamento a domanda per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art. 1, commi 287, 289 e 295 della legge n.205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco riservata al personale volontario che disciplina l'accertamento dell'idoneità psico-fisica e attitudinale nella parte in cui prevede che «i giudizi di non idoneità espressi dalla Commissione, nominata ai sensi dell'articolo 5 del regolamento 18 settembre 2008, n.163, comportano l'esclusione dalla procedura speciale di reclutamento e, qualora integrino un caso di inidoneità ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera g) del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76, determinano gli effetti ivi previsti»; - dell'art. 5 del decreto 26 ottobre 2018 che concerne il regolamento delle “Assunzioni straordinarie riservate al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”; - del d.m. n. 283 del 23 maggio 2019; - del d.m. 5 febbraio 2002 e specificatamente della Tabella “A” dello stesso decreto; - del d.lgs. 13 ottobre 2005, n. 217; - dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207 e dell'allegato “A”; - del decreto del Ministro dell'Interno 11 marzo 2008, n. 78, recante il “Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco Articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217” e successive modifiche ed integrazioni; - ove occorra e per quanto di ragione, del decreto di cancellazione dall'elenco dei vigili del fuoco volontari istituito presso il Comando provinciale dei vigili del fuoco di Palermo per inidoneità al servizio ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera g) del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76, non ancora adottato né notificato al ricorrente; - ove occorre e possa, della graduatoria finale del d.m. n. 310 del 11 giugno 2019 e successive modifiche; - di tutti gli atti/provvedimenti preordinati, presupposti, connessi, consequenziali e successivi al provvedimento impugnato ed eventuale graduatoria finale, nonché per la condanna - al risarcimento del danno in forma specifica mediante l'adozione del relativo provvedimento di convocazione dell'odierno ricorrente alla partecipazione alle ulteriori fasi del predetto concorso pubblico nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento del danno subito e subendo, con interessi e rivalutazione, come per legge.

Giustizia amministrativa202507621

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla procedura speciale di reclutamento per non idoneità fisica, determinata dal superamento del limite regolamentare di massa grassa

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di esclusione dalla procedura speciale di reclutamento riservata al personale volontario dei vigili del fuoco, nonché gli atti regolamentari e concorsuali presupposti, chiedendo anche la reintegrazione in forma specifica mediante convocazione alle ulteriori fasi della procedura e, in subordine, il risarcimento del danno. Con il primo motivo ha dedotto l'erroneità e la superficialità dell'accertamento medico del 28 aprile 2025, sostenendo il malfunzionamento dell'apparecchio impedenzometrico, la mancata omologazione e taratura dello strumento e l'inattendibilità della misurazione, pari al 29,4% di massa grassa. Ha prodotto un esame successivo, effettuato presso una struttura sanitaria convenzionata con il Servizio sanitario nazionale, che aveva rilevato il 22,5%, nonché un ulteriore esame presso una biologa nutrizionista, con esito del 17,5%. Ha inoltre contestato l'obsolescenza dei parametri fisici previsti dal d.m. n. 166/2019 e richiamato i precedenti giudizi di idoneità conseguiti durante il servizio come vigile del fuoco volontario. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 97 Cost. e il cattivo andamento dell'azione amministrativa, in ragione delle asserite anomalie dell'accertamento. Il TAR, dubitando inizialmente dell'affidabilità della misurazione concorsuale, ha disposto una verificazione affidata alla Commissione sanitaria di appello dell'Aeronautica militare.

La decisione

Il ricorso è stato respinto. Il TAR ha ritenuto applicabile il d.m. 4 novembre 2019, n. 166, il quale rinvia ai parametri del d.P.R. 17 dicembre 2015, n. 207. Per gli uomini, il regolamento stabilisce una soglia ordinaria di massa grassa del 22%, con tolleranza del 10%, sicché il limite massimo è pari al 24,2%. La commissione medica concorsuale aveva rilevato una percentuale del 29,4%, ampiamente superiore al limite. La verificazione disposta dal Collegio ha successivamente accertato, con metodiche affini a quelle concorsuali, una percentuale del 24,8%, anch'essa superiore al limite, confermando l'attendibilità sostanziale dell'esclusione. Gli esami prodotti autonomamente dal ricorrente non sono stati ritenuti decisivi, perché effettuati con strumenti e metodiche differenti da quelli utilizzati uniformemente nei confronti dei candidati e, pertanto, non idonei a mettere in discussione il dato risultante dalla commissione e dalla verificazione. Il TAR ha escluso che i precedenti giudizi di idoneità ottenuti durante il servizio volontario fossero incompatibili con l'esclusione, potendo essi fondarsi su parametri diversi da quelli richiesti per l'accesso ai ruoli permanenti. Ha inoltre ritenuto non provati i dedotti malfunzionamenti dell'apparecchiatura e generiche, oltre che infondate, le censure sull'inadeguatezza o vetustà dei parametri regolamentari, applicabili uniformemente a tutte le amministrazioni del comparto sicurezza e difesa. La personalizzazione del giudizio di idoneità sulla base di condizioni soggettive non oggettivamente apprezzabili è stata ritenuta incompatibile con l'imparzialità delle procedure concorsuali. Le spese di giudizio sono state compensate, mentre le spese di verificazione, quantificate in 500 euro, sono state poste a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 1, commi 2 e 3, l. 12 gennaio 2015, n. 2

    La disposizione attribuisce la delega legislativa in attuazione della quale il d.P.R. n. 207/2015 ha stabilito parametri uniformi di composizione corporea per le Forze armate, le Forze di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

  • art. 3 d.P.R. 17 dicembre 2015, n. 207

    valori limite…correlati alla composizione corporea

    Per gli uomini il parametro massimo ordinario di massa grassa è del 22%, con una tolleranza del 10%, corrispondente a un limite massimo del 24,2%.

  • art. 1, comma 1, lett. b), d.m. 4 novembre 2019, n. 166

    Rinvio ai parametri del d.P.R. n. 207/2015 per l'individuazione dei requisiti fisici necessari all'accesso ai ruoli operativi dei vigili del fuoco.

  • art. 97 Cost.

    Il principio di imparzialità impedisce di personalizzare il giudizio di idoneità fisica sulla base di condizioni soggettive non oggettivamente apprezzabili e impone l'applicazione uniforme dei requisiti concorsuali.

  • artt. 19 e 66 c.p.a.

    Hanno consentito al TAR di disporre una verificazione tecnica per controllare l'attendibilità dell'accertamento medico compiuto dalla commissione concorsuale.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti.

Massime di principio

  • Nelle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli operativi dei vigili del fuoco, anche quando la procedura sia riservata al personale volontario e presenti modalità semplificate, i requisiti fisici previsti dalla disciplina regolamentare devono essere posseduti oggettivamente e applicati in modo uniforme a tutti i candidati.
  • Quando la disciplina concorsuale stabilisce una soglia massima di massa grassa, il superamento del limite regolamentare comporta l'inidoneità fisica senza che possano assumere rilievo condizioni soggettive individuali non oggettivamente apprezzabili o una personalizzazione del giudizio sanitario.
  • La convergenza tra la misurazione effettuata dalla commissione concorsuale e quella risultante da una verificazione disposta dal giudice, eseguita con metodiche affini, costituisce elemento idoneo a confermare l'attendibilità dell'accertamento amministrativo e a neutralizzare risultanze ottenute autonomamente dal candidato con strumenti o criteri differenti.
  • I giudizi di idoneità conseguiti durante il servizio volontario non escludono l'inidoneità all'accesso ai ruoli permanenti quando i due accertamenti siano fondati su parametri fisici differenti.
  • La contestazione dell'obsolescenza o dell'inadeguatezza dei parametri fisici regolamentari è inammissibile se formulata in termini generici e, comunque, non è fondata quando tali parametri siano stabiliti in modo uniforme per le amministrazioni del comparto sicurezza e difesa.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàIstruttoria processualeDecisione e riti speciali
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivoPrincipio di legalità e tipicitàProporzionalità e ragionevolezza

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