Salta al contenuto
Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-779/18

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 26 marzo 2020. — Mikrokasa S.A. e Revenue Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty contro XO. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich. — Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Contratti di credito ai consumatori – Direttiva 2008/48/CE – CE – Articolo 3, lettera g), articolo 10, paragrafo 2, e articolo 22, paragrafo 1 – Livello di armonizzazione – Nozione di “costo del credito extrainteressi” – Direttiva 93/13/CEE – Articolo 1, paragrafo 2 – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Limite massimo del costo totale del credito extrainteressi – Clausole contrattuali che riproducono disposizioni legislative o regolamentari imperative – Esclusione. — Causa C-779/18

Giurisprudenza europea62018CJ0779

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che gli Stati membri possono prevedere, nel credito ai consumatori, un limite massimo ai costi extrainteressi e un relativo metodo di calcolo, senza violare la direttiva 2008/48, se non introducono ulteriori obblighi informativi rispetto a quelli già armonizzati. Ha poi affermato che una clausola contrattuale che si limiti a fissare tali costi entro il tetto legale non è automaticamente sottratta al controllo sulle clausole abusive previsto dalla direttiva 93/13. Spetta al giudice nazionale verificare se la clausola riproduca davvero una norma interna imperativa ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2.

Credito ai consumatori: compatibilità con la direttiva 2008/48 di un limite legale ai costi extrainteressi e assoggettabilità alla direttiva 93/13 delle clausole che lo recepiscono.

La questione giuridica

1) Se gli articoli 3, lettera g), 10, paragrafo 2, e 22, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 ostino a una disciplina nazionale che introduce una nozione di "costi del credito extrainteressi" e ne fissa un metodo di calcolo e un tetto massimo. 2) Se l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13 escluda dal controllo sulle clausole abusive una clausola contrattuale che si limiti a fissare tali costi nel rispetto del limite massimo legale, anche se non corrispondenti ai costi effettivamente sostenuti dal professionista.

Principio di diritto

La direttiva 2008/48 non osta a una normativa nazionale che stabilisca un metodo di calcolo e un tetto massimo dei costi del credito extrainteressi, purché essa non imponga obblighi informativi ulteriori rispetto a quelli armonizzati dall’articolo 10, paragrafo 2. Inoltre, l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13 non esclude automaticamente dal controllo di abusività una clausola che recepisca il limite legale dei costi extrainteressi: l’esclusione opera solo quando la clausola riproduce una disposizione nazionale imperativa che determina direttamente diritti e obblighi delle parti, il che nel caso di specie non risultava.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 93/13/CEE
  • Articolo 1, paragrafo 2, direttiva 93/13/CEE
  • Articolo 6, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
  • Articolo 7, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
  • Direttiva 2008/48/CE
  • Articolo 3, lettera g), direttiva 2008/48/CE
  • Articolo 3, lettera h), direttiva 2008/48/CE
  • Articolo 5, paragrafo 1, lettera g), direttiva 2008/48/CE
  • Articolo 10, paragrafo 2, direttiva 2008/48/CE
  • Articolo 22, paragrafo 1, direttiva 2008/48/CE
  • Articolo 22, paragrafo 3, direttiva 2008/48/CE

Costo del credito extrainteressi e clausole abusive nei contratti di credito ai consumatori

La pronuncia concerne un rinvio pregiudiziale del Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich, investito di due controversie di recupero crediti promosse nei confronti del consumatore XO. La Corte è chiamata a chiarire il rapporto tra la direttiva 2008/48 sui contratti di credito ai consumatori e la direttiva 93/13 sulle clausole abusive, con riguardo a una disciplina nazionale polacca che introduce il concetto di "costo del credito extrainteressi" e ne fissa un tetto massimo.

Fatti e procedimento principale

Nel primo contratto, XO aveva ottenuto da Mikrokasa un prestito di 4.000 PLN, con spese di istruttoria, oneri amministrativi e interessi contrattuali. Nel secondo contratto, concluso online con IPF Polska e poi ceduto a Revenue, il consumatore era tenuto a pagare una commissione rilevante oltre agli interessi. In entrambi i casi i costi extrainteressi erano stati calcolati in conformità all’articolo 36a della legge polacca sul credito ai consumatori, che prevede una formula legale per il limite massimo di tali costi.

Normativa dell’Unione rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • la direttiva 2008/48, soprattutto gli articoli 3, lettera g), 5, paragrafo 1, lettera g), 10, paragrafo 2, e 22, paragrafo 1;
  • la direttiva 93/13, in particolare l’articolo 1, paragrafo 2, nonché i principi di tutela di cui agli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1.

Rilevante è la definizione ampia di "costo totale del credito per il consumatore" dell’articolo 3, lettera g), della direttiva 2008/48, che comprende tutti i costi legati al contratto di credito di cui il creditore è a conoscenza, salvo le spese notarili. L’articolo 10, paragrafo 2, impone un elenco armonizzato delle informazioni contrattuali da inserire nel contratto in modo chiaro e conciso.

Prima questione: compatibilità del tetto nazionale ai costi extrainteressi con la direttiva 2008/48

Il giudice del rinvio dubitava che la direttiva 2008/48 consentisse a uno Stato membro di introdurre una categoria autonoma di costi extrainteressi, distinta dal costo totale del credito, e di disciplinarla mediante una formula legale massima.

La Corte risponde negativamente al dubbio di incompatibilità. Osserva che la direttiva 2008/48 non contiene una disciplina armonizzata specifica sul "costo del credito extrainteressi" né sulla limitazione dei costi del credito o sulla loro ripartizione tra professionista e consumatore. La nozione nazionale costituisce una sottocategoria del costo del credito, ma la direttiva armonizza solo alcuni aspetti del credito al consumo e lascia agli Stati membri margini di regolazione, purché non vengano alterati i settori già armonizzati.

La Corte sottolinea tuttavia che l’armonizzazione piena dell’articolo 10, paragrafo 2, impedisce agli Stati membri di introdurre obblighi informativi supplementari su tale componente di costo. Pertanto, il limite massimo e il metodo di calcolo sono ammissibili solo se non si aggiungono nuove informazioni obbligatorie oltre quelle già richieste dalla direttiva.

Seconda questione: applicabilità della direttiva 93/13 alle clausole che recepiscono il limite legale

Con la seconda questione il giudice nazionale chiedeva se una clausola che fissi i costi extrainteressi nel rispetto del tetto previsto dalla legge sia sottratta al controllo di abusività perché riproduce una disposizione imperativa.

La Corte ricorda che l’esclusione dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13 è di stretta interpretazione e richiede due condizioni cumulative: la clausola deve riprodurre una disposizione legislativa o regolamentare e tale disposizione deve essere imperativa. Inoltre, l’esclusione si giustifica solo quando il legislatore nazionale abbia effettivamente stabilito un equilibrio vincolante tra diritti e obblighi delle parti.

Nel caso di specie, la Corte osserva che una clausola che si limiti ad applicare un metodo di calcolo del limite massimo non sembra, di per sé, riprodurre in senso stretto la disposizione nazionale. La norma interna, infatti, pare fissare soltanto un tetto e non determinare direttamente il contenuto del rapporto contrattuale. Ne deriva che il giudice nazionale può ancora verificare l’eventuale abusività della clausola, anche se il costo pattuito resta entro il limite legale.

Dispositivo

La Corte dichiara che:

  • la direttiva 2008/48 non osta a una normativa nazionale che preveda un metodo di calcolo dell’importo massimo dei costi del credito extrainteressi, purché non introduca obblighi informativi supplementari rispetto all’articolo 10, paragrafo 2;
  • l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13 non esclude dall’ambito di applicazione della direttiva una clausola contrattuale che fissi i costi extrainteressi nel rispetto del limite massimo legale, senza necessariamente tener conto dei costi effettivamente sostenuti.

Principi utili per la pratica

Per gli operatori del credito e i professionisti che assistono consumatori o finanziatori, la sentenza conferma che gli Stati membri possono introdurre tetti ai costi extrainteressi nel credito al consumo, ma non possono appesantire il quadro armonizzato con ulteriori obblighi informativi. In materia di clausole abusive, il semplice rispetto del tetto legale non immunizza la clausola dal controllo giudiziale: occorre verificare se la clausola riproduca realmente una norma imperativa e se, comunque, presenti profili di squilibrio a danno del consumatore.

Come è indicizzato

Materiecredito ai consumatoriclausole abusivearmonizzazione del diritto uetrasparenza contrattualetutela del consumatore

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.