Salta al contenuto
Sentenza

Tribunale, Sentenza T-253/17

Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 12 dicembre 2018. — Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland GmbH contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale. — Marchio dell’Unione europea – Procedimento di decadenza – Marchio dell’Unione europea collettivo figurativo raffigurante un cerchio con due frecce – Uso effettivo del marchio – Decadenza parziale – Dichiarazione di decadenza parziale – Articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001] – Articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001] – Regola 22, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2868/95 [divenuta articolo 10, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2018/625] – Apposizione del marchio sugli imballaggi – Percezione da parte del pubblico di riferimento. — Causa T-253/17

Giurisprudenza europea62017TJ0253

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge il ricorso di Der Grüne Punkt contro la decisione dell’EUIPO che aveva dichiarato la decadenza parziale del marchio collettivo "Punto Verde" per numerosi prodotti delle classi da 1 a 34. La Corte ribadisce che la prova dell’uso sugli imballaggi non equivale automaticamente a prova dell’uso per i prodotti contenuti, se il pubblico percepisce il segno come indicazione del sistema di gestione dei rifiuti e non come marchio di origine dei prodotti. La ricorrente viene quindi condannata alle spese.

Decadenza parziale di un marchio UE collettivo: l’uso del segno sugli imballaggi non prova, di per sé, l’uso effettivo per i prodotti imballati

La questione giuridica

Se, ai fini del mantenimento dei diritti su un marchio dell’Unione europea collettivo registrato per un’ampia gamma di prodotti, la prova dell’uso del segno apposto sugli imballaggi dei prodotti possa equivalere a prova di uso effettivo anche per i prodotti contenuti negli imballaggi stessi; e se tale uso sia percepito dal pubblico come indicazione dell’origine commerciale dei prodotti oppure soltanto come indicazione del sistema di raccolta/recupero degli imballaggi.

Principio di diritto

La mera apposizione di un marchio UE collettivo sugli imballaggi dei prodotti non basta, da sola, a dimostrare l’uso effettivo del marchio per i prodotti imballati: occorre che, secondo la percezione del pubblico di riferimento, il segno sia usato come indicazione dell’origine commerciale di quei prodotti e non soltanto come indicazione che l’imballaggio aderisce a un sistema di raccolta e recupero dei rifiuti. Se il segno è percepito solo come riferito all’imballaggio, l’uso non mantiene i diritti per i prodotti contenuti nell’imballaggio e può essere dichiarata la decadenza parziale.

Norme richiamate

  • Articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009
  • Articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009
  • Articolo 66, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 207/2009
  • Regola 22, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 2868/95
  • Articolo 78, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 207/2009
  • Articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 74 del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 97, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 10, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2018/625
  • Articolo 19, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2018/625
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Direttiva 2008/98/CE

Decadenza parziale di un marchio UE collettivo per uso sugli imballaggi

La sentenza riguarda un ricorso diretto dinanzi al Tribunale avverso una decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di decadenza per mancato uso di un marchio dell’Unione europea collettivo figurativo rappresentato da un cerchio con due frecce. Il punto centrale è se l’uso del segno sugli imballaggi di vendita basti a conservare i diritti anche per i prodotti contenuti negli imballaggi.

Fatti e procedimento amministrativo

Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH aveva registrato nel 1999 il marchio collettivo per una gamma molto ampia di prodotti e servizi in numerose classi di Nizza, poi rinnovato nel 2006 e nel 2016. Halston Properties aveva chiesto la decadenza per mancato uso, contestando i prodotti delle classi da 1 a 34; i servizi non erano in discussione. La divisione di annullamento dell’EUIPO aveva accolto solo in parte la domanda, dichiarando la decadenza per quasi tutti i prodotti, salvo alcune voci di imballaggi in specifiche classi. La commissione di ricorso ha confermato la decadenza parziale con decisione del 20 febbraio 2017.

Motivo del ricorso

La ricorrente ha dedotto un motivo unico, fondato sulla violazione dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con l’articolo 66 dello stesso regolamento. Ha sostenuto, in sintesi, che i documenti prodotti dimostravano un uso commerciale del marchio non solo sugli imballaggi, ma anche sui prodotti imballati; inoltre, la presenza del marchio sugli imballaggi sarebbe, ai sensi della regola 22, paragrafo 4, del regolamento n. 2868/95, una prova diretta dell’uso. Secondo la ricorrente, il segno trasmetteva anche una qualità immateriale dei prodotti, collegata al comportamento ecologico dell’impresa aderente al sistema di licenza.

Normativa rilevante e criteri applicabili

Il Tribunale richiama l’articolo 15, paragrafo 1, e l’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, nonché l’articolo 66, paragrafo 3, che estende ai marchi collettivi la disciplina della decadenza. Viene altresì richiamata la regola 22, paragrafi 3 e 4, del regolamento n. 2868/95, relativa ai mezzi di prova dell’uso, oltre alla giurisprudenza classica sull’uso effettivo, in particolare Ansul, e alla pronuncia The Tea Board sul marchio collettivo. Il Tribunale ribadisce che l’uso effettivo richiede un impiego conforme alla funzione essenziale del marchio, cioè garantire l’identità di origine dei prodotti o servizi e consentire di trovare o mantenere uno sbocco sul mercato; gli usi meramente simbolici non bastano. Per i marchi collettivi, la funzione essenziale è distinguere i prodotti o servizi dei membri dell’associazione titolare da quelli di altre imprese.

Ragionamento del Tribunale

Il Tribunale osserva anzitutto che, anche se la prova dell’uso può essere fornita mediante imballaggi, ciò non esonera il titolare dall’onere di dimostrare che il segno sia percepito dal pubblico di riferimento come marchio relativo ai prodotti controversi. Nel caso concreto, la commissione di ricorso aveva correttamente individuato il pubblico di riferimento, composto in via principale da consumatori e, per alcuni prodotti, da operatori professionali, con un grado di attenzione variabile da normale a elevato. Essa aveva inoltre rilevato, sulla base degli elementi di prova prodotti, che il marchio era ampiamente conosciuto e percepito come segno che indica che gli imballaggi possono essere raccolti e riciclati in un determinato sistema. Il Tribunale condivide la conclusione secondo cui il pubblico distingue agevolmente tra un segno che indica l’origine commerciale del prodotto e un segno che indica il recupero dei rifiuti di imballaggio dopo l’uso del prodotto. La pretesa valenza ecologica del marchio riguarda, secondo il Tribunale, l’imballaggio e non il prodotto contenuto. Il richiamo al punto 6 del regolamento d’uso del marchio conferma che il segno è stato creato per consentire di riconoscere gli imballaggi inseriti nel sistema duale e i prodotti confezionati in tal modo, ma la qualità immateriale evocata resta imputata all’imballaggio. Il Tribunale aggiunge che, proprio per come è percepito dal pubblico, il segno non è idoneo a creare o conservare uno sbocco per i prodotti controversi rispetto ai concorrenti, bensì semmai per l’imballaggio. La richiamata direttiva 2008/98/CE sul trattamento dei rifiuti non cambia la conclusione, perché l’obbligo di recupero dei rifiuti di imballaggio grava sulle imprese in generale.

Decisione e conseguenze

Il Tribunale respinge il ricorso perché la ricorrente non ha dimostrato, per il periodo di riferimento, un uso effettivo del marchio idoneo a mantenere i diritti per i prodotti controversi. Conferma quindi la decadenza parziale dichiarata dall’EUIPO e condanna la ricorrente alle spese ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura.

Principio affermato

Ai fini del mantenimento di un marchio UE collettivo, l’uso del segno sugli imballaggi può valere come prova di uso soltanto se, nella percezione del pubblico di riferimento, il segno svolge anche la funzione di indicazione dell’origine commerciale dei prodotti imballati; se invece il segno è percepito unicamente come indicatore del sistema di raccolta e riciclo degli imballaggi, non vi è uso effettivo per i prodotti contenuti e la decadenza parziale è legittima.

Come è indicizzato

Materiemarchi dell’Unione europeadecadenza per mancato usomarchi collettiviprova dell’uso effettivoimballaggi e riciclo dei rifiuti

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.