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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-873/16

Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 12 dicembre 2018. — Groupe Canal + contro Commissione europea. — Concorrenza – Intese – Trasmissione televisiva – Decisione che rende obbligatori diversi impegni – Esclusiva territoriale – Valutazione preliminare – Pregiudizio dei diritti contrattuali di terzi – Proporzionalità. — Causa T-873/16

Giurisprudenza europea62016TJ0873

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge il ricorso di Groupe Canal + contro la decisione con cui la Commissione ha reso obbligatori gli impegni di Paramount relativi a clausole di esclusività territoriale nei contratti di licenza per servizi televisivi a pagamento. La Corte ribadisce che, nei procedimenti ex articolo 9 del regolamento n. 1/2003, la Commissione valuta solo se gli impegni rispondano alle sue preoccupazioni e non accerta l’infrazione. Conferma inoltre che la decisione non priva il terzo contraente della possibilità di agire davanti al giudice nazionale per far valere i propri diritti contrattuali.

Impugnazione di una decisione ex articolo 9 del regolamento n. 1/2003 che rende vincolanti impegni in materia di esclusività territoriale nei contratti di licenza televisiva a pagamento

La questione giuridica

Se la Commissione, nell’ambito di una decisione di impegni ai sensi dell’articolo 9 del regolamento n. 1/2003 relativa alla distribuzione televisiva di contenuti audiovisivi, potesse: 1) qualificare come anticoncorrenziali clausole di esclusività territoriale e di non risposta a richieste passive; 2) estendere gli impegni all’intero SEE senza un’analisi specifica di tutti i mercati nazionali; 3) incidere, tramite la decisione, su diritti contrattuali di terzi non parti del procedimento; 4) rispettare il principio di proporzionalità e il divieto di sviamento di potere.

Principio di diritto

In una decisione adottata ai sensi dell’articolo 9 del regolamento n. 1/2003 la Commissione può rendere obbligatorio, per l’impresa che lo propone, un impegno consistente nel cessare di dare esecuzione a clausole contrattuali di esclusività territoriale che presentano preoccupazioni anticoncorrenziali; tale decisione non deve accertare un’infrazione né può sostituirsi a una decisione ex articolo 7 del regolamento. Gli impegni possono riguardare l’intero SEE se le clausole hanno oggetto di compartimentare i mercati nazionali, e la Commissione non è tenuta a cercare soluzioni meno onerose di propria iniziativa; tuttavia, la decisione non produce effetti vincolanti diretti sui terzi non parti del procedimento e lascia impregiudicata la possibilità per questi ultimi di agire dinanzi al giudice nazionale. Il Tribunale respinge quindi il ricorso, ritenendo che la Commissione non abbia ecceduto i suoi poteri né violato il principio di proporzionalità o commesso sviamento di potere.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 101 TFUE
  • Articolo 53 dell’accordo SEE
  • Articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003
  • Articolo 16 del regolamento (CE) n. 1/2003
  • Articolo 15 del regolamento (CE) n. 1/2003
  • Articolo 27 del regolamento (CE) n. 1/2003
  • Regolamento (CE) n. 773/2004
  • Articolo 13 del regolamento (CE) n. 773/2004
  • Direttiva 89/552/CEE
  • Direttiva 93/83/CEE
  • Direttiva 2001/29/CE
  • Direttiva 2006/115/CE
  • Articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 3 TUE
  • Articolo 167, paragrafo 4, TFUE

Impugnazione di una decisione di impegni in materia di esclusività territoriale nei servizi televisivi a pagamento

Il Tribunale, Quinta Sezione, decide su un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da Groupe Canal + avverso una decisione della Commissione adottata ai sensi dell’articolo 9 del regolamento n. 1/2003 nel settore della distribuzione audiovisiva. La controversia riguarda clausole contrattuali di esclusività territoriale e di divieto di rispondere a richieste passive, inserite in accordi di licenza tra Paramount e diversi emittenti televisivi, tra cui il ricorrente.

Fatti e procedimento amministrativo

La Commissione aveva avviato un’inchiesta su possibili restrizioni alla fornitura di servizi televisivi a pagamento nel SEE. In un primo tempo aveva formulato una valutazione preliminare secondo cui le clausole contrattuali di Paramount con Sky sarebbero state incompatibili con l’articolo 101 TFUE e con l’articolo 53 dell’accordo SEE. Successivamente, Paramount ha proposto impegni ai sensi dell’articolo 9 del regolamento n. 1/2003, che la Commissione ha reso vincolanti con decisione del 26 luglio 2016.

Groupe Canal +, terzo interessato nel procedimento amministrativo, ha impugnato la decisione sostenendo che gli impegni avrebbero inciso sul suo contratto con Paramount, in particolare sull’accordo del 1º gennaio 2014, che prevedeva un’esclusività territoriale per la Francia e altre clausole analoghe a quelle oggetto della decisione.

Contenuto della decisione impugnata

La decisione impugnata rendeva obbligatori per Paramount impegni consistenti, in sostanza, nel non concludere né rinnovare le clausole pertinenti, nel non agire in giudizio per farle rispettare e nel comunicare ai partner contrattuali di non intendere più pretenderne l’esecuzione. Le clausole pertinenti riguardavano sia la trasmissione via satellite sia la trasmissione via Internet e avevano l’effetto di impedire la ricezione o la visualizzazione transfrontaliera dei contenuti audiovisivi al di fuori dei territori contrattualmente assegnati.

Primo motivo: errore di valutazione sull’articolo 101 TFUE

Il ricorrente sosteneva che la Commissione non avesse correttamente individuato una restrizione della concorrenza per oggetto e che le clausole servissero a preservare la diversità culturale e a garantire un compenso adeguato ai titolari dei diritti. Il Tribunale ricorda che, nel procedimento ex articolo 9 del regolamento n. 1/2003, la Commissione non deve accertare un’infrazione, ma soltanto verificare che gli impegni rispondano alle preoccupazioni concorrenziali espresse nella valutazione preliminare.

Il Tribunale rileva che la Commissione aveva fondato la propria analisi sul fatto che le clausole miravano a ricostituire compartimentazioni di mercati nazionali e a garantire una protezione territoriale assoluta, escludendo la concorrenza transfrontaliera. In tale contesto, il Tribunale conferma che le clausole erano idonee a sollevare preoccupazioni ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE.

Esclusività territoriale e diritto d’autore

Il Tribunale richiama la giurisprudenza in materia di licenze territoriali, precisando che il titolare del diritto d’autore può concedere licenze esclusive, ma non può imporre clausole che vietino in modo assoluto le vendite passive o la prestazione transfrontaliera di servizi, poiché tali clausole vanno oltre quanto necessario per garantire un compenso adeguato.

Sottolinea che l’oggetto specifico della proprietà intellettuale tutela un compenso adeguato e non il massimo compenso possibile derivante dalla compartimentazione artificiale dei mercati. Perciò, l’argomento fondato sulla tutela della diversità culturale e sull’eventuale diminuzione dei ricavi degli emittenti non poteva rimettere in discussione la validità della decisione di impegni.

Articolo 101, paragrafo 3, TFUE

Il Tribunale osserva che l’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, TFUE presuppone una constatazione di infrazione ai sensi del paragrafo 1, mentre una decisione ex articolo 9 non accerta l’esistenza di un illecito. In ogni caso, le clausole di protezione territoriale assoluta superavano quanto necessario per produrre eventuali benefici proconcorrenziali e non soddisfacevano le condizioni cumulative del paragrafo 3, in particolare il requisito della non indispensabilità delle restrizioni.

Secondo motivo: violazione dell’articolo 9 del regolamento n. 1/2003

Il ricorrente contestava che gli impegni resi vincolanti rispondessero alle stesse preoccupazioni espresse dalla Commissione, sostenendo che essi si applicassero all’intero SEE senza una verifica specifica dei singoli mercati, in particolare quello francese. Il Tribunale respinge anche questa censura, osservando che le clausole oggetto del procedimento avevano proprio l’obiettivo di compartimentare i mercati nazionali del SEE nel loro complesso; di conseguenza, non era necessario un esame separato di ogni mercato nazionale.

Il Tribunale richiama la natura delle decisioni di impegno, che sono strumenti di economia processuale e di soluzione rapida delle preoccupazioni concorrenziali, senza conclusione sull’esistenza di un’infrazione.

Terzo motivo: proporzionalità e diritti contrattuali dei terzi

Nella prima parte del terzo motivo il ricorrente sosteneva che la Commissione avesse imposto impegni sproporzionati e più onerosi del necessario. Il Tribunale replica che, nel sistema dell’articolo 9, la Commissione deve soltanto verificare che gli impegni rispondano alle sue preoccupazioni e che non esistano impegni meno onerosi parimenti adeguati; non le spetta cercare d’ufficio alternative più miti.

Nella seconda parte il ricorrente affermava che la decisione avesse inciso illegittimamente sui suoi diritti contrattuali, modificando unilateralmente l’accordo del 1º gennaio 2014. Il Tribunale chiarisce invece che la decisione è vincolante solo per Paramount e non per i terzi. Essa obbliga Paramount a dichiarare di non voler più far valere le clausole, ma non impedisce al ricorrente di adire il giudice nazionale per far accertare la validità delle clausole e ottenere, se del caso, le conseguenze previste dal diritto nazionale.

Libertà contrattuale e ruolo del giudice nazionale

Il Tribunale collega la questione alla libertà contrattuale e all’articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali. Pur riconoscendo che la libertà d’impresa non è assoluta, precisa che l’articolo 9 del regolamento n. 1/2003 consente alla Commissione di rendere obbligatorio un impegno solo per l’impresa che lo propone. La decisione non vincola i soggetti terzi e non sostituisce il controllo giurisdizionale nazionale, che resta pienamente possibile, anche con eventuali misure provvisorie.

Quarto motivo: sviamento di potere

Il ricorrente denunciava che la Commissione si fosse sostituita al legislatore dell’Unione e avesse agito per fini diversi da quelli della disciplina antitrust. Il Tribunale respinge il motivo: non vi è sviamento di potere quando la Commissione utilizza i poteri conferiti dall’articolo 9 del regolamento n. 1/2003 per risolvere preoccupazioni concorrenziali coerenti con il contenuto degli impegni. Il fatto che fosse in corso un procedimento legislativo non limitava l’esercizio di tali poteri.

Ruolo delle comunicazioni della Commissione e dei precedenti

Il Tribunale interpreta la comunicazione sulle migliori pratiche nel senso che gli impegni devono essere direttamente applicabili, ma non che non possano produrre effetti incidenti su relazioni contrattuali con terzi. Tale comunicazione non impediva quindi alla Commissione di accettare gli impegni di Paramount. Il Tribunale richiama anche la giurisprudenza Alrosa, Gasorba, Masterfoods, Football Association Premier League e altre decisioni sul rapporto tra decisioni della Commissione e controllo del giudice nazionale.

Decisione finale

Il ricorso è integralmente respinto. Groupe Canal + è condannata alle spese, con regole specifiche per gli interventi della Repubblica francese, dell’EFADs, dell’UPC, di C More Entertainment e del BEUC.

Come è indicizzato

Materieconcorrenzaimpegni della commissionedistribuzione audiovisivaesclusività territorialediritti contrattuali e libertà d'impresa

Testo integrale

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