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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-440/17

Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) dell' 11 dicembre 2018. — Arca Capital Bohemia a.s. contro Commissione europea. — Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Documenti relativi a un procedimento di controllo degli aiuti di Stato – Diniego di accesso – Eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali dei terzi – Eccezione relativa alla tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile – Presunzione generale di riservatezza – Obbligo di procedere a un esame concreto ed individuale – Interesse pubblico prevalente. — Causa T-440/17

Giurisprudenza europea62017TJ0440

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge il ricorso di Arca Capital Bohemia contro il diniego della Commissione di accesso a documenti relativi a un vecchio procedimento sugli aiuti di Stato concernente la privatizzazione di Agrobanka Praha. Conferma che tali documenti sono coperti da una presunzione generale di riservatezza, fondata sulla tutela degli interessi commerciali e sul segreto professionale, applicabile anche dopo la chiusura del procedimento. Esclude inoltre che gli argomenti della ricorrente integrino un interesse pubblico prevalente idoneo a imporre la divulgazione.

Accesso ai documenti relativi a un procedimento di controllo degli aiuti di Stato: applicabilità della presunzione generale di riservatezza e limiti dell’interesse pubblico prevalente.

La questione giuridica

Se la Commissione possa negare, senza esame concreto e individuale di ciascun documento, l’accesso a documenti contenuti nel fascicolo amministrativo di un procedimento di controllo degli aiuti di Stato concluso, facendo valere una presunzione generale di riservatezza fondata sulla tutela degli interessi commerciali dei terzi e, in subordine, sulla tutela degli obiettivi delle attività di indagine; e se, nel caso concreto, l’esistenza di un interesse pubblico prevalente imponga comunque la divulgazione.

Principio di diritto

Il Tribunale ha stabilito che i documenti contenuti nel fascicolo amministrativo di un procedimento di controllo degli aiuti di Stato sono coperti da una presunzione generale di riservatezza fondata sull’articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento n. 1049/2001, anche quando il procedimento è già concluso; di conseguenza la Commissione può negarne l’accesso senza esame concreto e individuale e senza concedere accesso parziale, salvo che il richiedente dimostri che uno o più documenti non rientrano nella presunzione o che esiste un interesse pubblico prevalente oggettivo e concreto. Nel caso di specie, gli argomenti della ricorrente sulla trasparenza, sul controllo dei fondi pubblici e su presunte irregolarità della privatizzazione non sono stati ritenuti sufficienti a superare la riservatezza, anche perché attengono a un interesse individuale o a contestazioni da far valere in sedi diverse, non a un interesse pubblico prevalente ai sensi del regolamento.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 339 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 1049/2001
  • Articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001
  • Articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001
  • Articolo 4, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1049/2001
  • Articoli 7 e 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001
  • Regolamento (UE) 2015/1589
  • Articolo 30 del regolamento (UE) 2015/1589
  • Articolo 108 TFUE

Accesso ai documenti relativi a un procedimento di controllo degli aiuti di Stato

La sentenza riguarda un ricorso di annullamento proposto da Arca Capital Bohemia a.s. contro la Commissione europea per il diniego di accesso a tre documenti inseriti nel fascicolo amministrativo di un procedimento di controllo degli aiuti di Stato concluso, relativo alla decisione 2008/214/CE sulla privatizzazione e ristrutturazione di Agrobanka Praha a.s. La causa si colloca nell’ambito del regolamento (CE) n. 1049/2001 sull’accesso del pubblico ai documenti delle istituzioni UE.

Fatti e procedimento amministrativo

La ricorrente aveva chiesto accesso, con domanda iniziale del 23 febbraio 2017, a:

  • l’accordo quadro del 22 giugno 1998 tra la Banca nazionale ceca, GE Capital Bank a.s. e GE Capital International Holdings Corporation, USA;
  • la clausola aggiuntiva n. 1 del 30 novembre 2000;
  • la clausola aggiuntiva n. 2 del 21 novembre 2001.

La Commissione aveva respinto la domanda iniziale con lettera del 15 marzo 2017, richiamando l’articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento n. 1049/2001 e la sentenza Commissione/Agrofert Holding, sostenendo che i documenti erano coperti da una presunzione generale di riservatezza. Dopo la domanda di conferma, la Commissione ha adottato la decisione C(2017) 3130 final del 4 maggio 2017, confermando il diniego e precisando che i documenti rientravano nel fascicolo di un procedimento di controllo degli aiuti di Stato e che la loro divulgazione avrebbe pregiudicato gli interessi commerciali delle imprese coinvolte e gli obiettivi dell’indagine.

Ricevibilità del ricorso contro la risposta alla domanda iniziale

Il Tribunale dichiara irricevibile la parte del ricorso diretta contro la risposta iniziale della Commissione del 15 marzo 2017. Richiama la giurisprudenza secondo cui, nel sistema degli articoli 7 e 8 del regolamento n. 1049/2001, la risposta alla domanda iniziale costituisce di regola solo una prima presa di posizione, non impugnabile, poiché non contiene la decisione definitiva quando l’istituzione informa il richiedente della possibilità di presentare una domanda di conferma.

Presunzione generale di riservatezza nel settore degli aiuti di Stato

Sul merito, il Tribunale conferma anzitutto che esiste una presunzione generale secondo cui la divulgazione dei documenti del fascicolo amministrativo di un procedimento di controllo degli aiuti di Stato arreca, in linea di principio, pregiudizio alla tutela degli interessi commerciali delle imprese interessate, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento n. 1049/2001.

Il Tribunale richiama la giurisprudenza consolidata in materia di accesso ai documenti nei procedimenti di controllo degli aiuti di Stato, delle concentrazioni e delle intese, nonché nei procedimenti ex articolo 101 TFUE, sottolineando che l’accesso al fascicolo amministrativo è funzionalmente analogo, anche se giuridicamente distinto, dall’accesso ai documenti ai sensi del regolamento n. 1049/2001. In particolare, il regolamento (UE) 2015/1589 e l’articolo 339 TFUE impongono una tutela rafforzata delle informazioni commercialmente sensibili e del segreto professionale.

Irrilevanza della chiusura del procedimento e assenza di obbligo di esame individuale

Il Tribunale respinge l’argomento secondo cui la presunzione generale non si applicherebbe più perché il procedimento era concluso. Stabilisce che la tutela degli interessi commerciali opera anche dopo la chiusura dell’indagine, poiché la divulgazione di informazioni sensibili può continuare a arrecare pregiudizio alle imprese coinvolte.

Conseguentemente, la Commissione non era tenuta a svolgere un esame concreto e individuale di ciascun documento, né a verificare se fosse possibile un accesso parziale. Una volta applicata validamente la presunzione generale, l’istituzione può rispondere in modo globale alla domanda di accesso globale.

Eccezione relativa agli obiettivi delle attività ispettive e di indagine

La Commissione aveva richiamato anche l’articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001. Il Tribunale osserva però che, poiché la decisione impugnata è comunque sufficientemente fondata sulla presunzione relativa alla tutela degli interessi commerciali dei terzi, non è necessario esaminare in modo autonomo la legittimità del diniego sotto il profilo della tutela degli obiettivi delle attività di indagine. Un’eventuale illegittimità su questo secondo fondamento non inciderebbe infatti sulla validità complessiva della decisione.

Interesse pubblico prevalente

Nel secondo motivo la ricorrente invocava un interesse pubblico prevalente fondato su trasparenza, controllo dei fondi pubblici, controllo della privatizzazione e timori per la stabilità del settore bancario ceco. Il Tribunale respinge anche tale motivo.

Osserva che l’interesse pubblico prevalente, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 1049/2001, deve essere oggettivo e generale, e deve essere dimostrato in modo concreto dal richiedente. Le affermazioni della ricorrente sulla presunta opacità della privatizzazione e sulle irregolarità imputate ad autorità ceche o a soggetti coinvolti non bastano a superare la riservatezza, tanto più che la decisione 2008/214 aveva già qualificato l’aiuto come compatibile con il mercato interno.

Il Tribunale aggiunge che eventuali procedimenti nazionali penali o civili in corso rappresentano la sede appropriata per verificare le irregolarità denunciate. L’interesse della ricorrente a sostenere le proprie tesi o a utilizzarle in controversie giudiziarie resta un interesse privato, non assimilabile a un interesse pubblico prevalente.

Dispositivo

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso e condanna Arca Capital Bohemia a.s. alle spese.

Come è indicizzato

Materieaccesso ai documentiaiuti di statosegreto professionaletrasparenza amministrativadiritto alla tutela degli interessi commerciali

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