Tribunale, Sentenza T-102/18
Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 13 dicembre 2018. — Martin Knauf contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale. — Marchio dell’Unione europea – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo upgrade your personality – Impedimento alla registrazione assoluto – Assenza di carattere distintivo – Slogan pubblicitario – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001. — Causa T-102/18
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto il ricorso di Martin Knauf contro il diniego di registrazione del marchio denominativo "upgrade your personality" per prodotti informatici e videogiochi. Ha ritenuto che il segno fosse uno slogan promozionale privo di carattere distintivo e quindi escluso dalla registrazione. Ha inoltre dichiarato irricevibile la richiesta di registrazione diretta del marchio da parte del Tribunale. Il ricorrente è stato condannato alle spese.
Marchio dell’Unione europea denominativo "upgrade your personality": assenza di carattere distintivo di uno slogan pubblicitario per software e videogiochi.
La questione giuridica
Se il segno denominativo "upgrade your personality" fosse idoneo alla registrazione come marchio dell’Unione europea per prodotti di software, videogiochi e console, oppure fosse escluso per mancanza di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001; inoltre, se fosse ricevibile una domanda volta a ottenere dal Tribunale la registrazione diretta del marchio.
Principio di diritto
Uno slogan pubblicitario può essere registrato come marchio dell’Unione europea solo se, pur avendo funzione promozionale, è percepito immediatamente dal pubblico di riferimento anche come indicazione dell’origine commerciale dei prodotti o servizi; nel caso di specie, "upgrade your personality" è stato ritenuto un messaggio promozionale facilmente comprensibile che invita il consumatore a migliorare la propria personalità tramite i prodotti designati, senza svolgere la funzione essenziale di indicare l’origine commerciale, sicché il marchio è privo di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001. È inoltre irricevibile la domanda volta a ottenere direttamente dal Tribunale la registrazione del marchio, poiché né la commissione di ricorso né il Tribunale possono sostituirsi all’EUIPO nel registrare un marchio in presenza di un ostacolo assoluto alla registrazione.
Norme richiamate
- Regolamento (CE) n. 207/2009
- Regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 72, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
- Accordo di Nizza del 15 giugno 1957
Marchio dell’Unione europea denominativo "upgrade your personality": assenza di carattere distintivo di uno slogan pubblicitario per software e videogiochi
La pronuncia del Tribunale riguarda un ricorso avverso una decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di marchio dell’Unione europea. In discussione vi era la registrabilità del segno denominativo "upgrade your personality" per prodotti delle classi 9 e 28, in particolare software, programmi per computer, supporti contenenti software e console per giochi.
Fatti e procedimento amministrativo
Il ricorrente, Martin Knauf, aveva depositato il 15 agosto 2016 una domanda di marchio dell’Unione europea per il segno denominativo "upgrade your personality". L’esaminatore aveva respinto la domanda per una parte dei prodotti e servizi richiesti, ritenendo il segno privo di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, poi sostituito dal regolamento (UE) 2017/1001.
La quarta commissione di ricorso dell’EUIPO, con decisione del 18 dicembre 2017, ha respinto integralmente il ricorso amministrativo. Secondo la commissione, lo slogan aveva funzione esclusivamente elogiativa e promozionale e non era idoneo a svolgere la funzione essenziale del marchio, cioè l’indicazione dell’origine commerciale.
Conclusioni delle parti
Il ricorrente chiedeva al Tribunale:
- l’annullamento della decisione impugnata;
- la registrazione del marchio richiesto.
L’EUIPO chiedeva il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
Ricevibilità della domanda di registrazione diretta
Il Tribunale ha anzitutto esaminato il secondo capo delle conclusioni, con cui il ricorrente domandava che il Tribunale registrasse direttamente il marchio. Tale domanda è stata interpretata come domanda di riforma ai sensi dell’articolo 72, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001.
Il Tribunale ha ricordato che il proprio potere di riforma consente di adottare la decisione che la commissione di ricorso avrebbe dovuto prendere, ma solo entro i limiti delle competenze attribuite a quest’ultima dal regolamento. Poiché la commissione di ricorso non è competente a ordinare la registrazione di un marchio dell’Unione europea quando la decisione impugnata proviene dall’esaminatore, il Tribunale non può a sua volta sostituirsi all’EUIPO per disporre tale registrazione. Ne consegue l’irricevibilità del secondo capo delle conclusioni.
Quadro normativo e criteri sul carattere distintivo
Nel merito, il ricorrente deduceva un motivo unico di violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001. Il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui sono esclusi dalla registrazione i segni incapaci di svolgere la funzione essenziale del marchio, ossia identificare l’origine commerciale dei prodotti o servizi.
Il Tribunale ha inoltre ricordato che gli slogan pubblicitari non sono esclusi in linea di principio dalla registrazione, ma sono distintivi solo se il pubblico li percepisce immediatamente anche come indicazione di provenienza commerciale. Se il contenuto semantico del segno si limita a trasmettere un messaggio promozionale relativo al valore commerciale del prodotto, senza essere percepito come indicazione di origine, il marchio è privo di carattere distintivo.
Pubblico di riferimento
Per i prodotti interessati, il Tribunale ha condiviso l’analisi della commissione di ricorso: si trattava di prodotti del settore software e videogiochi destinati principalmente al consumatore medio. Poiché il segno è composto da parole del vocabolario inglese di base e l’inglese è comunemente usato nel settore informatico, il pubblico di riferimento includeva anche i consumatori anglofoni dell’Unione, non limitati a Regno Unito e Irlanda.
Valutazione del segno "upgrade your personality"
Il Tribunale ha ritenuto infondati gli argomenti del ricorrente. Ha osservato che il messaggio trasmesso dallo slogan è facilmente comprensibile: invita il consumatore a migliorare e sviluppare la propria personalità con l’aiuto dei prodotti contraddistinti, suggerendo inoltre che tali prodotti rendano possibile o facilitino tale miglioramento.
Il fatto che la parola "personality" possa essere intesa in modi diversi non rende il messaggio vago o ambiguo. Anche l’argomento secondo cui "upgrade" deriverebbe dal solo settore informatico è stato respinto, poiché il termine è oggi utilizzato in contesti più ampi e, nel caso di specie, risulta naturale per prodotti informatici.
Il Tribunale ha anche escluso che fosse pertinente verificare se la personalità umana sia realmente suscettibile di un "upgrade" in senso tecnico: in un contesto pubblicitario, la plausibilità del messaggio non è un criterio decisivo, essendo i consumatori abituati a promesse commerciali non realistiche.
Ne è derivato che il contenuto semantico del segno trasmette al consumatore una caratteristica dei prodotti relativa al loro valore commerciale, percepita come messaggio promozionale e non come indicazione dell’origine commerciale. Per questa ragione, il segno è stato confermato come privo di carattere distintivo.
Riferimento a marchi analoghi e principio di legittimità
Il ricorrente richiamava altre registrazioni effettuate dall’EUIPO, come "upgrade your life", "upgrade your garden" e "upgrade yourself". Il Tribunale ha ribadito che le decisioni dell’EUIPO in materia di registrazione sono adottate nell’esercizio di una competenza vincolata e devono essere valutate solo alla luce del regolamento applicabile. Pur dovendo l’EUIPO tener conto della parità di trattamento e della buona amministrazione, il richiedente non può invocare eventuali illegittimità commesse in favore di terzi per ottenere automaticamente la medesima soluzione.
Motivo relativo alla mancata motivazione su altri prodotti della domanda
Il ricorrente sosteneva che la commissione di ricorso non avesse spiegato perché alcuni prodotti erano stati respinti e altri no. Il Tribunale ha replicato che la controversia dinanzi alla commissione di ricorso riguardava solo il rifiuto relativo a una parte dei prodotti; l’assenza di obiezioni dell’esaminatore sugli altri prodotti non faceva parte dell’oggetto del ricorso. Non vi era quindi alcun obbligo per la commissione di pronunciarsi su tale profilo.
Decisione e spese
Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso. Ha inoltre condannato Martin Knauf a sopportare le proprie spese e quelle sostenute dall’EUIPO, in applicazione dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale.
Principi affermati
La sentenza conferma che:
- uno slogan pubblicitario non è registrabile se il pubblico lo percepisce solo come messaggio promozionale;
- per la distintività conta la percezione immediata del pubblico di riferimento rispetto ai prodotti o servizi designati;
- il richiamo a registrazioni anteriori di segni simili non basta a imporre una decisione identica;
- il Tribunale non può ordinare la registrazione di un marchio quando la domanda eccede i poteri di riforma conferiti dal regolamento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 13 dic 2018Corte di giustizia, Sentenza C-138/17
- Sentenza · 13 dic 2018Corte di giustizia, Sentenza C-150/17
- Sentenza · 13 dic 2018Corte di giustizia, Sentenza C-174/17
- Sentenza · 13 dic 2018Corte di giustizia, Sentenza C-298/17
- Sentenza · 13 dic 2018Corte di giustizia, Sentenza C-385/17
- Sentenza · 13 dic 2018Corte di giustizia, Sentenza C-412/17
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →