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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28629/2026 del 28/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (indagato)

La controversia

La vicenda riguarda il fermo di un indagato per furto aggravato, commesso mediante esplosione dello sportello ATM di una banca. Il G.i.p. del Tribunale di Cosenza non ha convalidato il fermo, pur ritenendo sussistenti i gravi indizi, perché ha escluso il pericolo di fuga. Il pubblico ministero ha impugnato l'ordinanza deducendo vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., sostenendo che il giudice avrebbe erroneamente escluso il pericolo di fuga: l'allontanamento dall'area del fatto e la momentanea irreperibilità dell'indagato sarebbero stati indicatori concreti del rischio di sottrazione alla giustizia; sarebbero state inoltre sottovalutate le false generalità fornite al controllo e altri elementi emergenti dagli atti. La difesa ha chiesto il rigetto del ricorso, osservando che il giudice aveva correttamente distinto il semplice allontanamento dal luogo del reato dal pericolo attuale di fuga, e che gli indici valorizzati dal pubblico ministero non avevano univocità dimostrativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha affermato che la valutazione del pericolo di fuga ai fini della convalida del fermo è una valutazione prognostica discrezionalmente vincolata a specifici e concreti elementi di fatto e, se motivata in modo logico e consequenziale, non è sindacabile in sede di legittimità. Nel caso concreto, il G.i.p. aveva dato una ricostruzione non manifestamente illogica: aveva ritenuto che il mero allontanamento a piedi dal luogo del reato e l'uso di generalità non veritiere, già superate da una corretta identificazione, non integrassero di per sé un pericolo di fuga. La Corte ha inoltre rilevato che il ricorso era generico nella parte in cui si limitava a richiamare elementi degli atti senza confrontarsi davvero con la motivazione dell'ordinanza, e non poteva fondarsi sulla posizione dei correi, non automaticamente trasferibile all'indagato. Ne è seguita la conferma della mancata convalida del fermo.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    Richiamato come base della contestazione per il furto aggravato oggetto del fermo.

  • art. 625, comma 1, nn. 2, 5, 7, c.p.

    Richiamato per le aggravanti contestate nel furto aggravato.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    La censura del pubblico ministero è stata proposta come vizio di motivazione del provvedimento impugnato.

  • art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.

    Richiamato per l'enunciazione del motivo di ricorso nei limiti consentiti dalla norma.

Massime di principio

  • In tema di convalida del fermo, il pericolo di fuga deve risultare da elementi specifici, concreti e personalizzati, idonei a rendere plausibile, in prospettiva ex ante, la sottrazione dell'indagato alla giustizia.
  • Il mero allontanamento dal luogo del reato, anche se seguito da una temporanea irreperibilità, non coincide automaticamente con il pericolo di fuga richiesto per la misura precautelare.
  • Le false generalità fornite al momento del controllo possono assumere rilievo solo se conservano un'effettiva capacità indiziante in ordine all'attualità del pericolo di fuga; se il depistaggio è già stato superato da una corretta identificazione, la sua valenza può ridursi sensibilmente.
  • Il giudizio sul pericolo di fuga è una valutazione prognostica discrezionalmente vincolata a dati fattuali specifici e, se sorretto da motivazione logica e coerente, è insindacabile in cassazione.
  • Il ricorso per cassazione non può limitarsi a un generico richiamo a elementi contenuti negli atti, ma deve confrontarsi specificamente con la motivazione del provvedimento impugnato.
  • La posizione di eventuali correi o la loro irreperibilità non sono automaticamente riferibili all'indagato e non possono, da sole, fondare il pericolo di fuga personale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

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