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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34103/2022 del 18/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parti private)

La controversia

La controversia nasce da un provvedimento di liquidazione del compenso dovuto a un consulente tecnico d'ufficio per l'attività svolta in un precedente giudizio. In sede di rinvio, il Tribunale di Ferrara ha accolto l'opposizione proposta contro tale liquidazione, rideterminando il compenso e ponendo le spese di tutti i gradi e fasi a carico dell'ausiliare. La ricorrente ha impugnato l'ordinanza davanti alla Corte di cassazione con un solo motivo, lamentando la condanna alle spese e sostenendo che il giudice del rinvio avrebbe dovuto compensarle, valorizzando una pretesa incertezza interpretativa della norma applicata. I controricorrenti hanno resistito; uno dei soggetti intimati non ha svolto difese.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso. Ha osservato che il giudice del rinvio aveva regolato le spese applicando correttamente il criterio della soccombenza, poiché l'opposizione proposta dai resistenti era stata integralmente accolta all'esito del rinvio. È stato richiamato il principio per cui, quando la decisione di primo grado viene riformata in tutto o in parte, la liquidazione delle spese deve essere effettuata considerando l'esito complessivo della lite, anche indipendentemente dall'esistenza di uno specifico motivo di impugnazione. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    proposta di definizione ex art. 380-bis cod. proc. civ.

    norma procedurale richiamata per la definizione camerale del ricorso e per la proposta del relatore condivisa dal Collegio

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    va dato atto ... della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato

    in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso, la Corte deve dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • Quando il giudice di rinvio riforma la decisione precedente e l'opposizione è integralmente accolta, la regolazione delle spese va fatta secondo il criterio della soccombenza, valutando l'esito complessivo del giudizio.
  • La compensazione delle spese non può essere pretesa solo invocando una asserita incertezza interpretativa, se il giudice ha applicato correttamente il principio della soccombenza in base all'esito finale della lite.
  • In sede di legittimità, una censura che non si confronti efficacemente con la ratio della decisione sulle spese, fondata sulla soccombenza complessiva, è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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