Ordinanza n. 3/2026 - Catania, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dell'ordinanza di demolizione opere abusive n. -OMISSIS- del 06/06/2025, notificata alla ricorrente in data 08/07/2025, nonché di ogni ulteriore atto, antecedente e/o successivo presupposto e/o conseguenziale allo stesso comunque connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di demolizione di opere abusive del 6 giugno 2025
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, un’ordinanza del Comune di Noto recante la demolizione di opere abusive, notificata l’8 luglio 2025, nonché gli atti presupposti e consequenziali. Il testo dell’ordinanza cautelare non espone specificamente i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, né descrive le opere contestate o gli ulteriori vizi denunciati.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l’efficacia dell’ordinanza di demolizione. La motivazione si fonda sul bilanciamento degli opposti interessi e sull’opportunità di mantenere la res adhuc integra nelle more della definizione del giudizio di appello, la cui udienza pubblica risultava fissata per il 13 maggio 2026. Il Collegio ha fissato la trattazione di merito del ricorso alla prima udienza pubblica del mese di febbraio 2027 e ha compensato tra le parti le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base processuale della domanda e della decisione cautelare.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la parte ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata e quale fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare, il giudice amministrativo può sospendere l’efficacia di un’ordinanza di demolizione quando, nel bilanciamento degli interessi contrapposti, ritenga necessario mantenere integra la situazione di fatto nelle more della definizione di un giudizio di appello rilevante per la controversia.
- L’accoglimento della domanda cautelare non definisce il merito della legittimità dell’ordinanza di demolizione: il giudice deve fissare la successiva udienza pubblica di trattazione della causa.
- La sospensione cautelare dell’efficacia del provvedimento impugnato può essere accompagnata dalla compensazione delle spese della relativa fase processuale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 15 gen 2026Ordinanza n. 16/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 15 gen 2026Ordinanza n. 17/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 15 gen 2026Ordinanza n. 18/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 15 gen 2026Ordinanza n. 19/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 15 gen 2026Ordinanza n. 20/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 15 gen 2026Ordinanza n. 21/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →