Regolamento (UE) 2024/2769
Regolamento delegato (UE) 2024/2769 della Commissione, del 30 maggio 2024, che integra il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo i sistemi applicabili per valutare e verificare la costanza della prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alle caratteristiche essenziali riguardanti la sostenibilità ambientale e che modifica tale regolamento per quanto riguarda la valutazione e la verifica della costanza della prestazione dei prodotti da costruzione in base a un approccio di modellizzazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento adatta il quadro del regolamento (UE) n. 305/2011 per consentire la valutazione della prestazione ambientale dei prodotti da costruzione alla luce dei progressi tecnologici nella modellizzazione e nell’analisi del ciclo di vita. A tal fine introduce un nuovo sistema VVCP 3+ per determinate caratteristiche essenziali di sostenibilità ambientale e modifica l’allegato V per definire compiti, controlli e ruolo dell’organismo notificato di convalida. Il testo chiarisce anche che i prodotti già coperti da una presunzione di prestazione senza prove o calcoli continuano a seguire il sistema 4. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Regolamento delegato che integra il regolamento (UE) n. 305/2011 sui prodotti da costruzione, introducendo sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione per le caratteristiche di sostenibilità ambientale e modificando l’allegato V con il nuovo sistema VVCP 3+.
Ambito di applicazione
Si applica ai prodotti da costruzione disciplinati dal regolamento (UE) n. 305/2011, limitatamente alla valutazione e verifica della costanza della prestazione in relazione alle caratteristiche essenziali riguardanti la sostenibilità ambientale. Riguarda sia i fabbricanti sia gli organismi notificati coinvolti nei sistemi di VVCP, con particolare riferimento alle attività di valutazione basate su raccolta dati, valori iniziali, ipotesi e modellizzazione, anche con supporto software. Sono esclusi dal nuovo sistema VVCP 3+ i prodotti per i quali esiste già una base giuridica europea che consente di ritenere raggiunta una certa classe o livello di prestazione senza prove o calcoli ulteriori, per i quali continua ad applicarsi il sistema 4.
Regolamento delegato (UE) 2024/2769: sistemi VVCP per la sostenibilità ambientale dei prodotti da costruzione
Il regolamento interviene sul regolamento (UE) n. 305/2011, che disciplina le condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione, per adeguare il sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione alle nuove possibilità tecniche offerte dalla modellizzazione e dalla valutazione del ciclo di vita. L’obiettivo è consentire la dichiarazione della prestazione ambientale dei prodotti da costruzione in modo coerente con gli sviluppi tecnologici e con le politiche UE su economia circolare, sostenibilità e neutralità climatica.
Contesto e finalità
I considerando evidenziano che gli sviluppi tecnologici consentono di fondare la valutazione su raccolta di dati, valori iniziali, ipotesi e modellizzazione, con o senza supporto software. La Commissione richiama inoltre il contesto politico europeo: gli atti e le conclusioni su economia circolare, costruzioni sostenibili e strategia industriale sottolineano l’esigenza di migliorare la sostenibilità dei prodotti da costruzione e la competitività del settore.
Ambito di applicazione
Il regolamento riguarda i prodotti da costruzione ai sensi del regolamento (UE) n. 305/2011, ma solo con riferimento alle caratteristiche essenziali in materia di sostenibilità ambientale. La disciplina opera sia sul piano della valutazione del fabbricante sia sul piano della verifica svolta dagli organismi notificati. Il testo chiarisce però che il nuovo sistema 3+ non si estende ai prodotti per i quali la normativa europea già consente di presumere una determinata prestazione senza prove o calcoli ulteriori, per i quali resta applicabile il sistema 4.
Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione (VVCP)
L’allegato I introduce la ripartizione dei sistemi VVCP per la sostenibilità ambientale:
- sistema 4 per i prodotti con base giuridica europea che consente la presunzione di raggiungimento di un certo livello o classe di prestazione senza prove o calcoli ulteriori;
- sistema 3+ per tutti gli altri prodotti non rientranti nella riga precedente.
Contenuto del nuovo sistema 3+
L’allegato II modifica l’allegato V del regolamento (UE) n. 305/2011 inserendo il punto 1.4 bis sul sistema 3+. In tale sistema il fabbricante deve:
- effettuare la valutazione della prestazione del prodotto sulla base della raccolta di dati per i valori iniziali, delle ipotesi e della modellizzazione;
- mantenere il controllo della produzione in fabbrica.
L’organismo notificato di convalida è chiamato a pronunciarsi sul rilascio, sulla limitazione, sulla sospensione o sul ritiro della relazione di convalida della costanza della prestazione, sulla base delle verifiche svolte.
Verifiche dell’organismo notificato
L’organismo notificato di convalida deve svolgere una serie di controlli specifici, tra cui:
- convalida dei valori iniziali, delle ipotesi e della conformità alle norme generali o di categoria applicabili;
- convalida della valutazione effettuata dal fabbricante;
- convalida del processo usato per generare tale valutazione;
- convalida dell’uso corretto del software adeguato, quando impiegato;
- ispezione iniziale dello stabilimento di produzione per convalidare eventuali dati specifici dell’impresa.
Valutazione tecnica europea
Il nuovo punto 1.6 dell’allegato V stabilisce che, per i prodotti da costruzione per i quali sia stata rilasciata una valutazione tecnica europea, la valutazione tecnica stessa è assunta come valutazione della prestazione del prodotto. Di conseguenza, gli organismi notificati e i fabbricanti non eseguono i compiti richiamati per i sistemi 1+, 1, 3, 3+, 2+ e 4 nei punti espressamente indicati dal testo modificato.
Definizioni e aggiornamenti dell’allegato V
Il regolamento aggiunge nell’allegato V:
- la definizione di "organismo di convalida della valutazione", cioè un organismo notificato ai sensi del capo VII incaricato di convalidare la valutazione della prestazione dei prodotti da costruzione;
- la voce "sostenibilità ambientale" tra le definizioni generali.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, come tipico degli atti regolamentari dell’Unione.
Disposizioni principali
Oggetto e principio generale di applicazione
L’articolo 1 stabilisce che la costanza della prestazione dei prodotti da costruzione è valutata e verificata, con riferimento alle caratteristiche essenziali in materia di sostenibilità ambientale, conformemente ai sistemi indicati nell’allegato I.
Riparto dei sistemi VVCP per la sostenibilità ambientale
L’allegato I prevede che, per le caratteristiche essenziali in materia di sostenibilità ambientale, si applichi il sistema 4 ai prodotti per i quali esiste una base giuridica europea che consente di presumere il raggiungimento di un certo livello o di una certa classe di prestazione senza prove o calcoli ulteriori; per tutti gli altri prodotti si applica il sistema 3+.
Introduzione del sistema VVCP 3+
L’allegato II inserisce nell’allegato V del regolamento (UE) n. 305/2011 il punto 1.4 bis relativo al sistema 3+. Il fabbricante deve effettuare la valutazione della prestazione del prodotto sulla base della raccolta di dati per valori iniziali, ipotesi e modellizzazione, nonché il controllo della produzione in fabbrica. L’organismo notificato di convalida valuta il rilascio, la limitazione, la sospensione o il ritiro della relazione di convalida della costanza della prestazione.
Compiti dell’organismo notificato di convalida
Nel sistema 3+, l’organismo notificato effettua: convalida dei valori iniziali, delle ipotesi formulate e della conformità rispetto alle norme generali o specifiche per categoria di prodotti applicabili; convalida della valutazione del fabbricante; convalida del processo applicato per generare tale valutazione; convalida dell’uso corretto del software adeguato; ispezione iniziale dello stabilimento di produzione per convalidare eventuali dati specifici dell’impresa.
Utilizzo della valutazione tecnica europea
Il nuovo punto 1.6 dell’allegato V prevede che, per i prodotti da costruzione per i quali è stata rilasciata una valutazione tecnica europea, gli organismi notificati e i fabbricanti assumano tale valutazione come valutazione della prestazione del prodotto e non eseguano i compiti indicati per i sistemi 1+, 1, 3 e 3+, nonché 2+ e 4, nei punti specificamente richiamati.
Definizioni aggiornate
L’allegato II aggiunge nell’allegato V la definizione di "organismo di convalida della valutazione", identificato come un organismo notificato ai sensi del capo VII incaricato di convalidare la valutazione della prestazione dei prodotti da costruzione. Viene inoltre aggiunta la voce "sostenibilità ambientale" tra le definizioni del punto 3.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 3 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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