Regolamento (UE) 2024/1601
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1601 della Commissione, del 30 maggio 2024, che modifica il regolamento (CE) n. 474/2006 per quanto riguarda l'elenco dei vettori aerei soggetti a divieto operativo o a restrizioni operative all'interno dell'Unione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna gli elenchi UE dei vettori aerei soggetti a divieto operativo o a restrizioni operative, modificando il regolamento (CE) n. 474/2006. Sulla base delle informazioni raccolte da Stati membri, EASA, paesi terzi, ICAO ed Eurocontrol, la Commissione conferma la situazione di diversi paesi e apporta un'unica modifica sostanziale: la cancellazione di Africa's Connection dall'allegato A per Sao Tomé e Principe. Per il resto, l'elenco è sostanzialmente confermato, con alcune precisazioni sul monitoraggio e sulle aspettative di ulteriore conformità per i vettori di Egitto, Kazakhstan, Kenya, Pakistan e Sierra Leone.
Aggiornamento dell'elenco UE dei vettori aerei soggetti a divieto operativo o a restrizioni operative nell'Unione, mediante modifica del regolamento (CE) n. 474/2006.
Ambito di applicazione
Si applica ai vettori aerei certificati dagli Stati/autorità di cui agli allegati A e B del regolamento (CE) n. 474/2006, nonché, in via riflessa, alle autorità nazionali competenti degli Stati membri chiamate a verificare la conformità e a intensificare le ispezioni di rampa ai sensi del regolamento (UE) n. 965/2012. Il regolamento ha portata territoriale UE ed è rilevante anche per i vettori di paesi terzi operanti verso o nell'Unione; produce effetti immediati dal giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE. Restano ferme le possibili autorizzazioni all'esercizio di diritti di traffico mediante wet-lease da vettore non soggetto a divieto, a condizione del rispetto delle norme di sicurezza applicabili.
Aggiornamento dell'elenco UE dei vettori aerei soggetti a divieto operativo o a restrizioni operative nell'Unione
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1601 modifica il regolamento (CE) n. 474/2006, che istituisce l'elenco UE dei vettori aerei soggetti a divieto operativo o a restrizioni operative. L'intervento si colloca nell'ambito del sistema di sicurezza aerea previsto dal regolamento (CE) n. 2111/2005 e si fonda sulle informazioni trasmesse da Stati membri, Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea (EASA), paesi terzi, organizzazioni internazionali ed Eurocontrol, nonché sulle consultazioni con le autorità aeronautiche interessate.
Contesto e metodo di aggiornamento
La Commissione richiama il meccanismo di monitoraggio continuo previsto dal regolamento (CE) n. 2111/2005 e il ruolo del comitato per la sicurezza aerea dell'UE. In particolare, il testo evidenzia che i vettori interessati sono stati informati dei fatti rilevanti, hanno avuto accesso alla documentazione, hanno potuto presentare osservazioni scritte ed essere ascoltati. Sono inoltre richiamate le attività tecniche svolte con diversi paesi terzi, le valutazioni tecniche sui vettori operanti come TCO e i risultati delle ispezioni SAFA.
Vettori aerei dell'Unione e attività di sorveglianza generale
Il regolamento menziona anche i vettori aerei dell'Unione, evidenziando che, a seguito delle ispezioni di rampa e delle ispezioni di standardizzazione, gli Stati membri e l'Agenzia hanno adottato misure correttive ed esecutive ove necessario. Viene ribadita la disponibilità ad intervenire qualora emergano rischi imminenti per la sicurezza dovuti alla non conformità alle norme applicabili.
Egitto
Per i vettori certificati in Egitto la Commissione non ritiene, al momento, di dover modificare l'elenco. La riunione tecnica del 17 aprile 2024 ha fatto emergere carenze organizzative e di sorveglianza, tra cui la mancata attuazione di un programma di sicurezza nazionale/piano di sicurezza aerea nazionale, l'assenza di numeri verificabili di ispettori, problemi nella promozione di una cultura della sicurezza e nella documentazione della formazione degli ispettori. Sono inoltre stati rilevati problemi nella predisposizione di un programma di analisi dei dati di volo. La Commissione riconosce gli sforzi dell'ECAA ma mantiene aperto il processo di consultazione e invita gli Stati membri a continuare i controlli, con priorità alle ispezioni di rampa.
Kazakhstan
Per il Kazakhstan, dopo la valutazione in loco del febbraio 2024 e l'audizione del 15 maggio 2024, la Commissione conclude che non vi siano, per ora, motivi per cambiare l'elenco. Il testo descrive miglioramenti rilevanti dell'AAK sul piano legislativo, finanziario e organizzativo, ma segnala ancora alcune aree da rafforzare, in particolare esami teorici dei piloti, supervisione degli esaminatori di volo, monitoraggio della conformità nelle certificazioni, approvazioni speciali e sistemi interni di qualità e conformità. Per Fly Jet.kz, Prime Aviation e Berkut sono riportati elementi positivi, insieme a specifiche criticità operative e documentali. Le consultazioni formali vengono chiuse, ma resta il monitoraggio dei progressi.
Kenya
Per il Kenya la Commissione mantiene invariato l'elenco. La riunione tecnica del 10 aprile 2024 ha fatto emergere carenze nel personale ispettivo, nell'efficacia della pianificazione e dell'esecuzione della sorveglianza, nella documentazione del processo di qualità interno e nel numero di audit. La KCAA ha annunciato una revisione della legge sull'aviazione civile e azioni per rafforzare il programma di sicurezza nazionale. Anche in questo caso gli Stati membri devono continuare a verificare la conformità, dando priorità alle ispezioni SAFA.
Pakistan
Per il Pakistan, dopo la visita di valutazione in loco e l'audizione del 14 maggio 2024, la Commissione non modifica l'elenco. La PCAA mostra una strategia di conformità e personale qualificato, ma permangono carenze nella gestione delle non conformità, nei controlli interni, nelle procedure di certificazione e nella dotazione di personale della direzione responsabile dei parametri di volo. La PCAA ha però presentato un piano di azioni correttive e incrementato significativamente il numero di ispettori qualificati. Il comitato invita a un monitoraggio continuo con riunioni tecniche periodiche e relazioni sui progressi.
Sao Tomé e Principe
Per Sao Tomé e Principe la modifica è puntuale: Africa's Connection viene cancellato dall'allegato A perché non più certificato nel paese. Restano ferme le verifiche di conformità dei vettori ancora certificati, con priorità alle ispezioni di rampa.
Sierra Leone
Per la Sierra Leone la Commissione mantiene l'inserimento nell'elenco e non modifica la situazione. Il testo ricostruisce il precedente processo di deregistrazione degli aeromobili e revoca dei COA, nonché gli sforzi della SLCAA per ricostruire capacità di certificazione e sorveglianza anche con il supporto italiano. Tuttavia, secondo le ultime informazioni, l'autorità non ha ancora dimostrato capacità sufficienti per immatricolare aeromobili, certificare vettori e supervisionare aeronavigabilità e operazioni. Le consultazioni proseguono e una visita in loco potrà essere valutata in seguito.
Contenuto degli allegati
L'allegato A elenca i vettori soggetti a divieto operativo nell'Unione, comprese categorie generali di vettori certificati da determinate autorità nazionali e una serie di operatori nominativamente indicati per Stati come Afghanistan, Angola, Armenia, Repubblica del Congo, RDC, Gibuti, Guinea equatoriale, Eritrea, Kirghizistan, Liberia, Libia, Nepal, Russia, Sao Tomé e Principe, Sierra Leone e Sudan. L'allegato B elenca invece i vettori soggetti a restrizioni operative, confermando limitazioni per Iran Air, con riferimento a specifici tipi di aeromobili, e per Air Koryo, con esclusione di due aeromobili TU-204 identificati da specifiche marche di immatricolazione.
Regola sul wet-lease
La nota comune agli allegati prevede che i vettori inseriti negli elenchi possano essere autorizzati a esercitare diritti di traffico se operano con aeromobili presi a noleggio con equipaggio da un vettore non soggetto a divieto operativo, purché siano rispettate tutte le pertinenti norme di sicurezza.
Entrata in vigore
Il regolamento si applica dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e ha efficacia diretta in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento degli allegati A e B del regolamento (CE) n. 474/2006
L'articolo 1 sostituisce integralmente l'allegato A e l'allegato B del regolamento (CE) n. 474/2006 con i testi contenuti negli allegati I e II del presente regolamento. L'intervento aggiorna l'elenco UE dei vettori aerei soggetti a divieto operativo e a restrizioni operative.
Effetti immediati e diretta applicabilità
L'articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Esito delle valutazioni su Egitto, Kazakhstan, Kenya, Pakistan e Sierra Leone
La Commissione conclude, per il momento, che non vi siano motivi per modificare l'elenco con riferimento ai vettori certificati in Egitto, Kazakhstan, Kenya, Pakistan e Sierra Leone. In tutti questi casi gli Stati membri sono invitati a continuare a verificare la conformità sostanziale alle norme internazionali di sicurezza, dando priorità alle ispezioni di rampa ai sensi del regolamento (UE) n. 965/2012.
Cancellazione di Africa's Connection per Sao Tomé e Principe
Per i vettori di Sao Tomé e Principe, la Commissione modifica l'allegato A per cancellare Africa's Connection, che l'autorità nazionale ha comunicato non essere più certificato nel paese. Restano invece in vigore le altre iscrizioni relative ai vettori certificati in tale Stato.
Mantenimento o conferma delle restrizioni per gli altri Stati elencati
L'allegato A conferma i divieti operativi per numerosi vettori e categorie di vettori certificati in paesi terzi, tra cui Afghanistan, Angola, Armenia, Repubblica del Congo, RDC, Gibuti, Guinea equatoriale, Eritrea, Kirghizistan, Liberia, Libia, Nepal, Russia, Sao Tomé e Principe, Sierra Leone e Sudan. L'allegato B conferma restrizioni operative limitate per Iran Air e Air Koryo.
Possibilità di wet-lease
La nota comune agli allegati prevede che i vettori aerei elencati possano essere autorizzati a esercitare diritti di traffico se utilizzano aeromobili presi a noleggio con equipaggio (wet-leased) da un vettore non soggetto a divieto operativo, purché siano rispettate tutte le pertinenti norme di sicurezza.
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