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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/1652

Regolamento (UE) 2024/1652 del Consiglio, del 30 maggio 2024, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

Normativa europea32024R1652

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento interviene sulla tariffa doganale comune dell'Unione per disincentivare l'importazione di prodotti agricoli e derivati provenienti da Russia e Bielorussia, elevando i dazi su categorie merceologiche sensibili. La misura è motivata dal rischio di perturbazioni del mercato interno, di deviazione degli scambi e di aggiramento attraverso la Bielorussia, ed è ricondotta alle competenze dell'articolo 31 TFUE e alle eccezioni di sicurezza del diritto OMC. L'allegato sostituisce la tabella dei dazi per numerose voci NC, prevedendo in alcuni casi dazi specifici, in altri dazi ad valorem, e l'esclusione dei contingenti tariffari OMC per i prodotti interessati. L'entrata in vigore è fissata al 1° luglio 2024.

Modifica la nomenclatura tariffaria comune per aumentare i dazi all'importazione nell'UE su determinati cereali, semi oleosi, prodotti derivati e alcune materie prime per mangimi originari o esportati da Russia e Bielorussia.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell'Unione di specifiche merci classificate in varie voci della nomenclatura combinata (NC), in particolare cereali, semi oleosi, oli vegetali, residui dell'industria alimentare e preparazioni per l'alimentazione animale elencati nell'allegato del regolamento. Le misure colpiscono i prodotti originari della Federazione russa o della Repubblica di Bielorussia, nonché quelli esportati direttamente o indirettamente da tali paesi; non si applicano invece ai prodotti di altra origine, anche se transitano attraverso Russia o Bielorussia. Il regolamento si applica direttamente in tutti gli Stati membri dal 1° luglio 2024.

Modifica della nomenclatura tariffaria e aumento dei dazi per prodotti agricoli russi e bielorussi

Il regolamento 2024/1652 interviene sull'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, cioè sulla nomenclatura tariffaria e statistica e sulla tariffa doganale comune, per rafforzare la protezione del mercato dell'Unione rispetto a importazioni di prodotti agricoli e derivati provenienti da Russia e Bielorussia. La misura è adottata in un contesto di grave deterioramento delle relazioni con entrambi i paesi, collegato all'aggressione russa contro l'Ucraina e al rischio che tali merci vengano dirottate verso l'UE in modo da perturbare i mercati interni e il funzionamento dell'unione doganale.

Contesto e ratio della misura

I considerando evidenziano che le importazioni nell'Unione di cereali, semi oleosi, prodotti derivati, palette di carico di polpe di barbabietole e piselli secchi sono aumentate dopo l'invasione dell'Ucraina del 24 febbraio 2022. La Federazione russa viene descritta come produttore ed esportatore mondiale in grado di riallocare rapidamente verso il mercato unionale volumi rilevanti di prodotti, anche in relazione a scorte esistenti e a possibile appropriazione illegale di prodotti coltivati nei territori ucraini occupati. Per ragioni analoghe, la Bielorussia è inclusa nel perimetro della misura al fine di evitare dirottamenti degli scambi attraverso il suo territorio.

Fondamento giuridico e compatibilità internazionale

Il regolamento si fonda sull'articolo 31 TFUE, con richiamo anche all'articolo 32, lettera d), per la valutazione della minaccia di gravi turbamenti nella vita economica degli Stati membri. Nei considerando si afferma che le misure sono coerenti con l'azione esterna dell'Unione ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, TUE e proporzionate ai fini perseguiti. Viene inoltre richiamato il quadro OMC: per la Federazione russa l'Unione si avvale delle eccezioni di sicurezza, in particolare dell'articolo XXI del GATT 1994; per la Bielorussia, non essendo membro OMC, non sussiste l'obbligo di concedere il trattamento della nazione più favorita.

Ambito oggettivo: merci interessate

L'allegato sostituisce le aliquote di dazio per numerose voci della nomenclatura combinata, comprese merci dei capitoli 07, 10, 11, 12, 14, 15 e 23. Rientrano, tra le altre, le seguenti categorie:

  • piselli, ceci e altri legumi secchi;
  • cereali come frumento, segale, orzo, granturco, sorgo, grano saraceno, miglio, scagliola, fonio e quinoa;
  • farine e semolini di legumi;
  • semi e frutti oleosi, nonché farine di semi oleosi;
  • oli vegetali e loro frazioni, anche raffinati o modificati in taluni casi;
  • residui e cascami dell'industria alimentare, polpe di barbabietole, panelli e preparazioni per l'alimentazione animale.

Regola principale: dazi rafforzati per origine/provenienza russa o bielorussa

La disciplina si applica quando i prodotti sono originari della Federazione russa o della Repubblica di Bielorussia, oppure sono esportati direttamente o indirettamente da tali paesi. In questi casi, per molte voci che normalmente beneficiano di dazi nulli o molto bassi, il regolamento introduce dazi più elevati; per altre voci già soggette a tassazione, conferma o specifica dazi più gravosi. La ratio è impedire che merci sensibili entrino nel mercato dell'Unione a condizioni equivalenti a quelle di merci di altre origini non preferenziali.

Esclusione delle merci di altra origine e mero transito

Il regolamento precisa espressamente che le merci non originarie di Russia o Bielorussia e non esportate direttamente o indirettamente da tali paesi non sono soggette ai dazi rafforzati, anche se transitano attraverso il territorio russo o bielorusso. Il criterio decisivo è quindi l'origine o la provenienza effettiva dell'esportazione, non il solo percorso logistico.

Contingenti tariffari e trattamento della nazione più favorita

Le note dell'allegato escludono l'applicazione dei contingenti tariffari OMC ai prodotti originari di Russia e Bielorussia o esportati da tali paesi. Le aliquote ridotte previste nei contingenti non possono quindi essere invocate per attenuare il dazio nei confronti di tali merci. Per il settore cerealicolo, il regolamento richiama inoltre una modalità di applicazione dei dazi tale da mantenere il prezzo all'importazione entro i limiti indicati nelle note, con specifica indicazione del tetto massimo per talune voci, come frumento, segale, granturco e sorgo.

Aliquote e meccanismi tariffari particolari

L'allegato introduce una combinazione di dazi specifici e ad valorem. In alcuni casi sono fissati importi per tonnellata, ad esempio per vari cereali; in altri casi è prevista l'esenzione per prodotti destinati alla semina o per determinate sottovoci. Per diverse merci dell'allegato, la nota applicativa indica che ai prodotti non russi e non bielorussi si applica normalmente un dazio ad valorem del 50%; in altri casi il regime transitorio prevede aliquote del 10% fino al 31 dicembre 2024, del 20% dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 e del 50% dal 1° gennaio 2026.

Entrata in vigore e applicazione diretta

Il regolamento entra in vigore il 1° luglio 2024. Essendo un regolamento UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Implicazioni operative per gli operatori

Per gli operatori doganali e fiscali il punto centrale è la verifica dell'origine e dell'eventuale esportazione diretta o indiretta da Russia o Bielorussia, perché da tale qualificazione dipende l'applicazione dei dazi rafforzati e l'esclusione dei contingenti tariffari. Le imprese importatrici devono quindi presidiare la documentazione doganale, le regole di origine e i profili di compliance legati alle misure restrittive e alla tariffa doganale comune, soprattutto nei settori cerealicolo, oleaginoso e dei mangimi.

Disposizioni principali

Finalità e motivazione della misura

Il regolamento mira a evitare che l'aumento delle importazioni di cereali, semi oleosi, prodotti derivati, palette di carico di polpe di barbabietole e piselli secchi originari di Russia e Bielorussia provochi perturbazioni nel mercato dell'Unione e alteri il corretto funzionamento dell'unione doganale. I considerando richiamano il contesto dell'invasione russa dell'Ucraina, il rischio di riallocazione delle esportazioni russe verso l'UE e il possibile dirottamento tramite la Bielorussia.

Modifica della tariffa doganale comune

L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 secondo l'allegato del regolamento. La modifica sostituisce il testo e le note della colonna 3 della tabella dei dazi per numerose voci NC comprese nei capitoli 07, 10, 11, 12, 14, 15 e 23.

Dazi più elevati per prodotti originari o esportati da Russia e Bielorussia

Per i prodotti elencati nell'allegato, i dazi convenzionali sono aumentati quando le merci sono originarie della Federazione russa o della Repubblica di Bielorussia oppure sono esportate direttamente o indirettamente da tali paesi. In particolare, per diversi cereali e derivati si applicano dazi specifici elevati; per molte voci di semi oleosi, oli e residui si applica un dazio ad valorem del 50% rispetto ai prodotti russi o bielorussi. Le merci di altra origine restano soggette ai dazi ordinari.

Esclusione dei contingenti tariffari OMC

Le aliquote ridotte previste nei contingenti tariffari dell'Unione alle condizioni della nazione più favorita non si applicano ai prodotti originari di Russia o Bielorussia, né a quelli esportati direttamente o indirettamente da tali paesi. Il regolamento precisa che i contingenti OMC elencati in nota non sono applicabili a tali prodotti.

Regole di origine ed esclusione del mero transito

L'aumento dei dazi non si applica ai prodotti che non sono originari di Russia o Bielorussia e non sono esportati direttamente o indirettamente da tali paesi, anche se transitano attraverso il territorio russo o bielorusso. La disciplina è quindi centrata sull'origine e sulla provenienza effettiva dell'esportazione, non sul semplice transito.

Decorrenza e applicabilità

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il 1° luglio 2024. Il testo precisa inoltre che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Note applicative rilevanti

L'allegato contiene note importanti: per alcuni cereali l'UE si impegna ad applicare il dazio in modo da non superare il prezzo effettivo d'intervento aumentato del 55%, con un limite massimo per talune voci; per altre sottovoci sono richiamate condizioni di ammissione previste dalle disposizioni preliminari o dall'articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013; per alcune merci sono previsti dazi differenziati nel tempo fino a raggiungere il 50% dal 1° gennaio 2026.

Come è indicizzato

Materieunione doganalepolitica commerciale comunetariffa doganale comunecommercio internazionalemisure restrittive

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