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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/1475

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1475 della Commissione, del 30 maggio 2024, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature in acciaio inossidabile originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32024R1475

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento conferma, all’esito di un riesame in previsione della scadenza, che le importazioni dalla Cina di alcuni tubi e condotte senza saldature in acciaio inossidabile continuano a essere oggetto di dumping e che, in assenza di misure, vi sarebbe il rischio di reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione. La Commissione ha ritenuto non opportuno usare prezzi e costi cinesi a causa di distorsioni significative e ha costruito il valore normale ricorrendo al Messico quale paese rappresentativo. Viene quindi istituito un dazio antidumping definitivo, con aliquote differenziate per alcune società, una regola per le altre imprese e una clausola specifica di fatturazione per beneficiare delle aliquote individuali.

Istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di tubi e condotte senza saldature in acciaio inossidabile originari della Repubblica popolare cinese, a seguito di riesame in previsione della scadenza.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di tubi e condotte senza saldature in acciaio inossidabile, diversi da quelli muniti di accessori, per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili, classificati ai codici NC 7304 11 00, 7304 22 00, 7304 24 00, ex 7304 41 00, 7304 49 10, ex 7304 49 93, ex 7304 49 95, ex 7304 49 99 ed ex 7304 90 00 e ai corrispondenti codici TARIC indicati nel regolamento. Riguarda esclusivamente le merci originarie della Repubblica popolare cinese; disciplina inoltre specifiche aliquote individuali per alcuni produttori esportatori elencati, una categoria residuale per tutte le altre società e una procedura per i nuovi produttori esportatori. Si applica dalla sua entrata in vigore, il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1475: dazio antidumping definitivo su tubi e condotte senza saldature in acciaio inossidabile originari della RPC

Il regolamento conclude un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping già in vigore sui tubi e condotte senza saldature in acciaio inossidabile originari della Repubblica popolare cinese. La Commissione ritiene che il dumping sia persistito nel periodo d’inchiesta di riesame e che, in caso di scadenza delle misure, sia probabile la reiterazione del dumping e del pregiudizio per l’industria dell’Unione.

1. Contesto procedurale

Le misure antidumping originarie erano state istituite con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1331/2011 e rinnovate con il regolamento di esecuzione (UE) 2018/330. In seguito all’avviso di imminente scadenza, l’ESTA ha presentato il 2 dicembre 2022 una domanda di riesame ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036, sostenendo che la scadenza delle misure avrebbe comportato persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio.

La Commissione ha avviato il riesame il 3 marzo 2023, previa consultazione del comitato di cui all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base. Il periodo dell’inchiesta di riesame copre il 1° gennaio 2022 - 31 dicembre 2022; il periodo in esame per l’analisi del pregiudizio va dal 1° gennaio 2019 alla fine del PIR.

2. Partecipazione, campionamento e dati disponibili

La Commissione ha informato le parti interessate, tra cui produttori dell’Unione, produttori cinesi, importatori, utilizzatori e autorità cinesi, concedendo loro la possibilità di presentare osservazioni e chiedere audizioni. Sono stati campionati tre produttori dell’Unione, che rappresentavano circa il 46 % della produzione unionale stimata nel PIR. Nessun importatore indipendente si è manifestato; tra i produttori esportatori cinesi solo Shanghai Baoluo Stainless Steel Tube Co. Ltd. ha risposto, ma la sua collaborazione non è stata ritenuta sufficiente e rappresentativa.

In ragione della mancata collaborazione dei produttori esportatori e del governo della RPC, la Commissione ha applicato l’articolo 18 del regolamento di base e ha utilizzato i dati disponibili, integrati da statistiche Eurostat e GTA e da altre fonti pubbliche.

3. Prodotto interessato e prodotti simili

Il prodotto oggetto del riesame coincide con quello delle precedenti inchieste: tubi e condotte senza saldature in acciaio inossidabile, esclusi quelli muniti di accessori, per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili. Il regolamento indica i codici NC e TARIC rilevanti.

La Commissione conferma che il prodotto importato dalla RPC, quello venduto sul mercato interno cinese, quello esportato nel resto del mondo e quello prodotto nell’Unione sono prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

4. Dumping e costruzione del valore normale

La Commissione afferma che durante il PIR le importazioni cinesi sono continuate, pur su livelli inferiori rispetto all’inchiesta iniziale, con una quota di mercato pari al 6 % e volumi pari a 5 633 tonnellate. Poiché il governo cinese e i produttori non hanno collaborato, le conclusioni sul dumping sono state elaborate con i dati disponibili.

La Commissione ha ritenuto applicabile l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, in quanto nel settore siderurgico cinese esistono distorsioni significative: forte intervento pubblico, controllo statale, presenza del PCC nelle imprese, distorsioni dei mercati finanziari, del lavoro, delle materie prime, dei terreni e del diritto fallimentare e patrimoniale. Per questo ha escluso l’uso di prezzi e costi cinesi e ha costruito il valore normale su costi e valori esenti da distorsioni.

5. Paese rappresentativo e fonti utilizzate

Il Messico è stato selezionato come paese rappresentativo perché presenta un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC, produce un prodotto appartenente alla stessa categoria generale del prodotto oggetto del riesame e dispone di dati pubblici pertinenti. La Commissione ha considerato e respinto le obiezioni di BSS, inclusa la tesi secondo cui sarebbe stato necessario prendere in considerazione l’India o la Thailandia.

Per i fattori produttivi la Commissione ha utilizzato: prezzi all’importazione da GTA per le billette in acciaio inossidabile, prezzi dell’energia elettrica della Comision Federal de Electricidad, prezzi del gas naturale della Comision Reguladora de Energía e dati INEGI per il lavoro. Per SGAV e profitti ha utilizzato i bilanci di Tenaris Global/Tenaris Mexico, ritenuti rappresentativi dell’industria pertinente.

6. Esito sul dumping

Dal confronto tra prezzo all’esportazione e valore normale costruito è emerso un margine di dumping significativo. La Commissione afferma espressamente che anche senza aggiungere alcun profitto al valore normale il dumping resterebbe significativo.

7. Rischio di reiterazione del dumping e del pregiudizio

La Commissione ha poi analizzato il rischio futuro. L’industria cinese dei tubi senza saldature è la più grande al mondo e i principali produttori dispongono di considerevoli capacità inutilizzate, stimate in quasi 100 000 tonnellate per gli SSSPT, pari approssimativamente alle dimensioni del mercato dell’Unione. Il mercato UE è considerato attraente per dimensioni, livello dei prezzi e presenza di consumi industriali; inoltre le esportazioni cinesi verso Stati Uniti e India risultano già limitate da misure antidumping.

Sul piano dei prezzi, i prezzi medi delle esportazioni cinesi nell’Unione sono risultati inferiori di circa il 51 % rispetto ai prezzi medi dell’industria dell’Unione. La Commissione conclude che, in assenza di misure, l’afflusso di importazioni cinesi a prezzi di dumping eserciterebbe una forte pressione sui prezzi e causerebbe con ogni probabilità la reiterazione di un pregiudizio notevole.

8. Situazione dell’industria dell’Unione

L’industria dell’Unione è stata identificata come composta da sette produttori. Nel periodo in esame si è osservata una forte volatilità dovuta alla pandemia di COVID-19 e ad altri fattori, con cali di produzione, occupazione e utilizzo degli impianti, ma anche una ripresa finale. Il consumo dell’Unione è sceso nel 2020 e si è poi ripreso parzialmente.

Nonostante le misure in vigore, le importazioni cinesi hanno aumentato la loro quota di mercato dal 4 % al 6 % nel periodo in esame. I prezzi delle importazioni cinesi sono rimasti ben al di sotto dei prezzi delle altre importazioni e dell’industria dell’Unione, determinando un undercutting medio di circa il 51 %.

La Commissione ha tuttavia precisato che, nel PIR, l’industria dell’Unione non ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, grazie all’effetto protettivo delle misure già esistenti; ciò non esclude però il rischio di reiterazione del pregiudizio in caso di scadenza.

9. Interesse dell’Unione

Ai sensi dell’articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha valutato l’interesse dell’Unione tenendo conto dell’industria unionale, degli importatori e degli utilizzatori. Non essendovi collaborazioni da parte di importatori o utilizzatori indipendenti, e non emergendo elementi nuovi rispetto alle valutazioni precedenti, il mantenimento delle misure è stato ritenuto conforme all’interesse dell’Unione.

10. Dispositivo e aliquote del dazio

L’articolo 1 istituisce il dazio antidumping definitivo per le importazioni del prodotto in esame originario della RPC. Sono previste aliquote differenziate:

  • Changshu Walsin Specialty Steel, Co. Ltd.: 71,9 % (codice TARIC B120);
  • Shanghai Jinchang Stainless Steel Tube Manufacturing, Co. Ltd.: 48,3 % (B118);
  • Wenzhou Jiangnan Steel Pipe Manufacturing, Co. Ltd.: 48,6 % (B119);
  • società elencate nell’allegato I: 56,9 %;
  • tutte le altre società: 71,9 % (B999).

Le aliquote individuali si applicano solo previa presentazione alle autorità doganali di una fattura commerciale valida contenente una specifica dichiarazione di origine e produzione. In difetto di tale documentazione, si applica l’aliquota per le "altre società".

11. Nuovi produttori esportatori e clausole di applicazione

Il regolamento prevede una procedura per nuovi produttori esportatori cinesi che dimostrino: mancata esportazione nel periodo 1° luglio 2009 - 30 giugno 2010, assenza di collegamenti con soggetti già colpiti dalle misure e esportazioni successive o impegno contrattuale irrevocabile a esportare quantità rilevanti nell’Unione. In tal caso la Commissione può modificare l’allegato I.

12. Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Riesame in previsione della scadenza e collaborazione delle parti

Il procedimento è stato avviato il 3 marzo 2023 ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036. Il periodo dell’inchiesta di riesame ha coperto il 1° gennaio 2022 - 31 dicembre 2022, mentre l’analisi del pregiudizio ha riguardato il periodo 1° gennaio 2019 - fine del PIR. Nessun produttore esportatore cinese, salvo Shanghai Baoluo Stainless Steel Tube Co. Ltd. (BSS), ha collaborato; la Commissione ha quindi fatto ricorso ai dati disponibili ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base.

Prodotto interessato e prodotto simile

Il prodotto oggetto del riesame è costituito da tubi e condotte senza saldature in acciaio inossidabile, esclusi quelli muniti di accessori, per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili. Il regolamento conferma che il prodotto importato dalla Cina, quello venduto sul mercato interno cinese, quello esportato nel resto del mondo e quello prodotto dall’industria dell’Unione sono prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

Dopo i fatti e campionamento

Sono stati campionati tre produttori dell’Unione, rappresentativi di circa il 46 % della produzione unionale stimata nel PIR. Non vi sono stati importatori indipendenti collaboranti. Per i produttori esportatori cinesi la Commissione non ha ritenuto necessario un campionamento, in quanto ha ricevuto risposta solo da BSS, giudicata non rappresentativa dell’insieme delle esportazioni cinesi. La Commissione ha effettuato verifiche in loco presso Alleima A.B., Salzgitter Mannesmann Stainless Tubes S.A.S. e Tubacex Tubos Inoxidables, SA.

Determinazione del valore normale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis

La Commissione ha ritenuto applicabile la metodologia delle distorsioni significative di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, sulla base di elementi di prova relativi alla RPC e dell’assenza di collaborazione del governo cinese. Ha concluso che i prezzi e i costi del mercato interno cinese non fossero utilizzabili e che il valore normale dovesse essere costruito con costi e valori di riferimento esenti da distorsioni, utilizzando il Messico come paese rappresentativo.

Paese rappresentativo e fonti dei dati

Il Messico è stato scelto perché presenta un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC, produce un prodotto appartenente alla stessa categoria generale e dispone di dati pubblici pertinenti. Per i fattori produttivi sono stati usati: billette in acciaio inossidabile da GTA; energia elettrica da Comision Federal de Electricidad; gas naturale da Comision Reguladora de Energia; lavoro da INEGI. Per SGAV, profitti e spese generali di produzione sono stati usati i bilanci di Tenaris Mexico/ Tenaris Global e le informazioni fornite dall’industria dell’Unione.

Persistenza del dumping

La Commissione ha rilevato che nel PIR le importazioni cinesi restavano significative, con 5 633 tonnellate importate nell’Unione e una quota di mercato del 6 %. Il confronto tra prezzo all’esportazione e valore normale costruito ha evidenziato un margine di dumping significativo; il dumping sarebbe rimasto significativo anche senza aggiunta di profitti al valore normale.

Rischio di reiterazione del dumping

La Commissione ha considerato l’enorme capacità produttiva cinese e la capacità inutilizzata dei maggiori produttori, pari a quasi 100 000 tonnellate, nonché l’attrattiva del mercato unionale. Ha concluso che, in assenza di misure, la capacità inutilizzata cinese potrebbe essere reindirizzata verso l’Unione a prezzi di dumping.

Pregiudizio per l’industria dell’Unione

Pur non avendo accertato un pregiudizio notevole nel PIR ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, il regolamento descrive un’industria unionale vulnerabile, con produzione, capacità produttiva, occupazione e investimenti in calo nel periodo in esame, nonostante una ripresa finale. Le importazioni cinesi hanno continuato a crescere del 24 % nel periodo in esame, con un undercutting medio di circa il 51 % rispetto ai prezzi dell’industria dell’Unione.

Rischio di reiterazione del pregiudizio

La Commissione ha ritenuto che, alla scadenza delle misure, l’afflusso di importazioni cinesi oggetto di dumping a prezzi bassi e in volumi rilevanti causerebbe con ogni probabilità una nuova compressione dei prezzi, delle quote di mercato, della redditività e degli investimenti dell’industria dell’Unione. Ha pertanto concluso per la probabilità di reiterazione del pregiudizio notevole.

Interesse dell’Unione

Ai sensi dell’articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha valutato l’interesse dell’industria dell’Unione, degli importatori e degli utilizzatori. Non essendovi state collaborazioni da parte di importatori o utilizzatori indipendenti, e ritenendo l’industria dell’Unione ancora fragile, ha concluso che non sussistono motivi contrari al mantenimento delle misure.

Dazio antidumping definitivo e aliquote

L’articolo 1 istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni del prodotto in esame originario della RPC. Sono previste aliquote individuali per: Changshu Walsin Specialty Steel, Co. Ltd. 71,9 % (codice TARIC B120); Shanghai Jinchang Stainless Steel Tube Manufacturing, Co. Ltd. 48,3 % (B118); Wenzhou Jiangnan Steel Pipe Manufacturing, Co. Ltd. 48,6 % (B119); società elencate nell’allegato I 56,9 %; tutte le altre società 71,9 % (B999).

Fattura commerciale valida come condizione per l’aliquota individuale

L’applicazione delle aliquote individuali è subordinata alla presentazione alle autorità doganali di una fattura commerciale valida recante una dichiarazione specifica, datata e firmata, con identificazione del volume, del produttore, del codice TARIC e del paese interessato. In mancanza della fattura, si applica il dazio per le 'altre società'.

Nuovi produttori esportatori e modifica dell’allegato

Un nuovo produttore esportatore della RPC può chiedere di essere aggiunto all’allegato I se dimostra: mancata esportazione nel periodo 1° luglio 2009 - 30 giugno 2010, assenza di collegamenti con esportatori/produttori soggetti a misure e esportazioni successive o impegno contrattuale irrevocabile a esportare quantità rilevanti nell’Unione. In tal caso la Commissione può modificare l’allegato I e applicare il dazio medio ponderato previsto per le società collaboranti non campionate.

Entrata in vigore, interessi e applicazione doganale

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro. Sono richiamate le regole ordinarie in materia doganale e gli interessi di mora, con riferimento al tasso BCE sulle operazioni principali di rifinanziamento maggiorato di un punto percentuale.

Come è indicizzato

Materiedazi antidumpingpolitica commercialedifesa commercialecommercio internazionaleunione doganale

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