Sentenza del 09/10/2020 n. 21815 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia contestava l'agevolazione applicata dal notaio in sede di registrazione telematica di un atto di compravendita di due terreni destinati a edilizia economica e popolare, notificando un avviso di liquidazione per recupero di imposta proporzionale di registro e imposta ipocatastale. Il notaio aveva autoliquidato l'imposta in misura fissa con esenzione ipocatastale richiamando l'art. 32 DPR 601/1973. La CTR ritenne non riconoscibile l'agevolazione per mancanza di programma PEEP o di convenzione comunale e perché l'atto unilaterale d'obbligo, prodotto tardivamente in appello, non surrogava la convenzione. Il notaio ha dedotto tra l'altro che, trattandosi di imposta complementare non desumibile dall'atto, non poteva essergli attribuita responsabilità solidale ex DPR 131/1986 e D.Lgs. 463/1997.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che l'avviso di liquidazione riguardasse un'imposta di natura complementare e non una imposta principale (neppure "postuma") desumibile immediatamente dall'atto telematico. Pertanto la responsabilità solidale del notaio prevista dal DPR 131/1986, art. 57, comma 2, non si estende all'imposta recuperata, escludendo la responsabilità del notaio. La sentenza della CTR è stata cassata e la Corte ha deciso nel merito accogliendo il ricorso del notaio. Le spese del merito sono compensate; quelle del giudizio di legittimità sono poste a carico dell'Agenzia delle Entrate (Euro 3.500,00 oltre oneri).
Norme richiamate
Decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973
Disciplina l'agevolazione per acquisti attuativi di programmi di edilizia economica e popolare; la Corte ha ritenuto che l'accertamento sull'esistenza dei presupposti dell'agevolazione richiedeva elementi extratestuali e valutazioni, non immediatamente desumibili dall'atto.
Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986
art. 42; art. 57, comma 2
L'art. 42 definisce la distinzione tra imposta principale, suppletiva e complementare; l'art. 57, comma 2, limita la responsabilità solidale del notaio all'imposta principale escludendo la responsabilità per imposte complementari o suppletive. La Corte ha confermato che tale regola si applica anche in caso di registrazione telematica.
Decreto Legislativo n. 463 del 1997
Regola il controllo automatizzato dell'autoliquidazione nelle registrazioni telematiche e la notifica, entro 60 giorni, di avviso di liquidazione quando il maggior dovuto risulti dagli elementi desumibili dall'atto. La Corte ha precisato che tale procedura riguarda soltanto imposte la cui difformità emerga immediatamente dall'atto (per tabulas).
Legge n. 10 del 1977
art. 7-8 (richiamati), art. 20 (richiamo giurisprudenziale)
Regolamenta aspetti relativi alle convenzioni per l'attuazione di programmi di edilizia popolare; la Corte ha osservato che un atto unilaterale d'obbligo stipulato successivamente non surroga automaticamente la convenzione ai fini dell'agevolazione, se la verifica richiede elementi esterni al rogito.
Decreto Legislativo n. 546 del 1992
Norma sul rito tributario e sulla produzione documentale; la Corte ha rilevato che, comunque, la questione principale era la natura complementare dell'imposta e l'impossibilità di imputare la responsabilità al notaio.
Massime di principio
- La responsabilità solidale del notaio per imposte di registro/ipotecarie è limitata all'imposta principale (compresa l'ipotesi di "postuma" quando il maggior dovuto sia immediatamente desumibile dall'atto); non si estende alle imposte complementari o suppletive che richiedono accertamenti extratestuali o valutazioni.
- La procedura automatizzata di controllo dell'autoliquidazione (MUI) e la notifica di avviso al notaio sono ammissibili solo quando la maggior imposta risulta in modo oggettivo, univoco e immediato dagli elementi contenuti nell'atto trasmesso; se la verifica richiede indagini o interpretazioni esterne, l'azione dell'ufficio rilevante è l'avviso di accertamento rivolto alle parti, non l'avviso integrativo al notaio.
- L'assenza di una convenzione comunale o di un programma PEEP non può essere dedotta dal solo atto notarile se tale constatazione richiede accertamenti esterni; in tali casi la revoca dell'agevolazione configura imposta complementare.
- Per ridurre il rischio di contestazioni, il notaio dovrebbe annotare nell'atto ogni elemento documentale che attesti la sussistenza di presupposti agevolativi (riferimenti alla convenzione, indicazione del programma PEEP, documenti allegati) e sollecitare alle parti la produzione di documentazione probatoria certa.
- In caso di registrazione telematica, l'amministrazione può correggere per via informatica solo errori immediatamente desumibili dall'atto; controversie su elementi esterni all'atto devono seguire il normale procedimento accertativo verso i contribuenti.
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