Sentenza n. 15824/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: previa sospensiva o altra idonea misura cautelare ex art. 55 c.p.a. – della Determinazione Dirigenziale del Municipio Roma I – U.O. Amministrativa – E.Q. Commercio Aree Pubbliche (C.A.P.), Edicole – Ufficio Concessioni-Autorizzazioni Commercio Aree Pubbliche ed Edicole n. rep. CA/3128/2024 del 23/12/2024 – prot. n. CA/224465/2024, notificata il 23/12/2024, avente ad oggetto: “Esecuzione della Direttiva della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo prot. n. 0433469 dell’11.11.2024 per la delocalizzazione e ricollocazione, nel periodo dio svolgimento del Giubileo della Speranza, delle postazioni di commercio su area pubblica che insistono su Via di Porta Angelica - angolo Piazza Risorgimento, Piazza Pio XII, Via della Conciliazione e Largo del Colonnato”, in uno a tutti gli atti presupposti connessi e consequenziali, emanati ed emanandi, anche se di tenore sconosciuto, tra cui segnatamente: - della Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Economico ed Attività Produttive Rep. n. QH/581/2024 – prot. n. QH/89006/2024 – del 24/12/2024 avente ad oggetto: “Esecuzione della Direttiva della Prefettura di Roma – Ufficio Territoriale del Governo prot. n. 0433469 dell’11.11.2024 per la delocalizzazione e ricollocazione, nel periodo dio svolgimento del Giubileo della Speranza, delle postazioni di commercio su area pubblica che insistono su Piazza della Città Leonina, Via di Porta Angelica - angolo Piazza Risorgimento, Largo del Colonnato, Piazza Pio XII e Via della Conciliazione. Come da Determinazione Dirigenziale del Municipio Roma 1 rep. n. CA/3128 del 23.12.2024”; - della Direttiva della Prefettura di Roma – Ufficio Territoriale del Governo prot. n. 0433469 dell’11.11.2024 avente per oggetto: “Giubileo della Chiesa Cattolica 2025. Richiesta nuove collocazioni per urtisti e camion bar nella zona Vaticano – rimozione ostacoli”; - della Ordinanza del Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa Cattolica 2025 Rep. n. 2024/0000055 – prot. RM/2024/0007721 del 19/12/2024, non notificata, avente ad oggetto: “delocalizzazione e ricollocazione delle postazioni di commercio su area pubblica che insistono su Piazza Pia/Largo Giovanni XXIII, Piazza del Risorgimento, Viale Giulio Cesare, Via Ottaviano”. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da COMMERCIO & DECORO 2018 SRL il 15\7\2025: oltre ai provvedimenti già impugnati col ricorso introduttivo, (i) della Determinazione Dirigenziale del Municipio Roma I – U.O. Amministrativa – E.Q. Commercio Aree Pubbliche (C.A.P.), Edicole – Ufficio Concessioni-Autorizzazioni Commercio Aree Pubbliche ed Edicole n. rep. CA/1006/2025 del 5/5/2025 – n. prot. CA/77283/2025 del 5/5/2025, avente ad oggetto: “Esecuzione della Direttiva della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo prot. n. 0433469 dell’11.11.2024 per la definitiva delocalizzazione e ricollocazione delle postazioni di commercio su area pubblica che insistono su Via di Porta Angelica – angolo Piazza Risorgimento, Piazza Pio XII, Via della Conciliazione e Largo del Colonnato. Conclusione del procedimento”; (ii) delle risultanze della Conferenza dei Servizi del 29/01/2025 (data erroneamente indicata nell’intestazione del verbale come “15/01/2025”) tenutasi presso la sede del Municipio Roma I Centro, prot. CA/20409/2025, convocata con nota prot. CA/2025/11990 DEL 23/01/2025, comunicata a mezzo PEC in data 7/2/ 2025; (ii) delle risultanze della Conferenza dei Servizi del 25/03/2025 tenutasi presso la sede del Municipio Roma I Centro, di cui al verbale prot. CA/2025/57894; (iii) delle risultanze della Conferenza dei Servizi del 16/04/2025 tenutasi presso la sede del Municipio Roma I Centro, di cui al verbale prot. CA/2025/66018; (iv) per quanto occorrer possa, della nota della Prefettura di Roma, prot. n. 063920 del 13/02/2025; (v) della Determinazione Dirigenziale del Municipio Roma I – U.O. Amministrativa – E.Q. Commercio Aree Pubbliche (C.A.P.), Edicole – Ufficio Concessioni-Autorizzazioni Commercio Aree Pubbliche ed Edicole n. rep. CA/997/2025 del 2/5/2025 – n. prot. CA/76908/2025 del 2/5/2025, avente ad oggetto: “Esecuzione dell’Ordinanza del Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa Cattolica 2025, rep. n. 2024/0000055 del 19.12.2024 per la definitiva delocalizzazione e ricollocazione delle postazioni di commercio su area pubblica che insistono su Piazza Pia/Largo Giovanni XXIII, Piazza del Risorgimento, Viale Giulio Cesare, Via Ottaviano dal 24 dicembre 2024 al 6 gennaio 2026. Conclusione del procedimento”; in uno a tutti gli atti presupposi, connessi e consequenziali, anche se di tenore sconosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimenti commissariali e comunali di delocalizzazione, prima provvisoria e poi definitiva, delle postazioni di commercio su area pubblica nel quadrante limitrofo all’area vaticana per il periodo 24 dicembre 2024-6 gennaio 2026, nonché atti istruttori e determinazioni conclusorie del procedimento
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ricorrenti, titolari di autorizzazioni per posteggi a rotazione della categoria “bibite e sorbetti”, hanno impugnato la direttiva prefettizia dell’11 novembre 2024, l’ordinanza commissariale del 19 dicembre 2024 e le determinazioni comunali che hanno disposto la delocalizzazione delle postazioni in occasione del Giubileo, contestando anche le determinazioni definitive del maggio 2025 e gli atti delle conferenze di servizi. Con il ricorso introduttivo hanno dedotto: incompetenza del Commissario e carenza dei relativi poteri; assenza dei presupposti di urgenza e di particolare criticità per derogare alla comunicazione di avvio; sviamento e ingiustizia per la tardiva adozione degli atti nonostante il sopralluogo prefettizio del 6 novembre 2024; difetto di istruttoria e motivazione per la scelta di spostare le sole attività commerciali su area pubblica; irragionevolezza e sproporzione della misura estesa all’intero periodo giubilare anziché ai singoli eventi; disparità di trattamento rispetto agli “urtisti”; travisamento perché la Prefettura non avrebbe richiesto lo spostamento di alcune postazioni di via di Porta Angelica; violazione degli artt. 37 e 47 della deliberazione dell’Assemblea capitolina n. 101/2023, per mancata considerazione delle scelte degli operatori, distanza delle nuove collocazioni e insufficiente possibilità di lavorare. Con i motivi aggiunti hanno lamentato l’illegittimità derivata, difetto di istruttoria e motivazione sull’afflusso di pellegrini e sui rischi per mobilità, sicurezza ed emergenze, sproporzione della durata dello spostamento, mancata considerazione delle proposte alternative, assenza di sopralluoghi e violazione della disciplina comunale e di un precedente provvedimento giurisdizionale. Dopo la cessazione degli effetti degli atti il 6 gennaio 2026, le ricorrenti hanno dichiarato di conservare interesse all’accertamento dell’illegittimità ai fini risarcitori ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso e i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, poiché i provvedimenti hanno cessato di produrre effetti il 6 gennaio 2026. Ha tuttavia esaminato le censure, in ragione della dichiarazione di interesse ai fini risarcitori, e ha respinto la domanda di accertamento dell’illegittimità. Ha ritenuto che la delocalizzazione fosse funzionale alle celebrazioni giubilari e rientrasse nei poteri commissariali previsti dalla legge n. 234/2021; l’ordinanza motivava adeguatamente urgenza e criticità connesse alla gestione dei flussi nell’area vaticana. Ha giudicato ragionevole l’estensione della misura all’intero periodo, considerata la fitta calendarizzazione degli eventi e il rischio che un’applicazione intermittente ne riducesse l’efficacia, senza che il giudice possa sostituirsi alle valutazioni discrezionali dell’amministrazione. Ha respinto le censure partecipative, ravvisando ragioni di urgenza e rilevando che successivamente si è svolta l’interlocuzione con gli operatori. Ha ritenuto che la conferma delle collocazioni, all’esito delle conferenze di servizi e dell’attività istruttoria, fosse motivata dalle esigenze di sicurezza urbana e decoro e che le sedi assegnate fossero sufficientemente prossime a quelle originarie. Ha escluso la disparità di trattamento rispetto agli “urtisti”, categoria storica soggetta a disciplina specifica e non comparabile. Spese a carico delle ricorrenti per euro 2.500,00, oltre oneri accessori, in favore delle amministrazioni resistenti in solido.
Norme richiamate
art. 1, comma 421, l. 234/2021
Infatti, nel concetto di «interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo» deve essere ascritto anche quello in esame, con il quale si è provveduto, nell’imminenza dell’avvio delle celebrazioni, a delocalizzare le postazioni di commercio insistenti sull’area del Vaticano, ove del tutto ragionevolmente si attendeva la maggiore affluenza di pellegrini.
La funzione commissariale di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni comprende la delocalizzazione delle postazioni commerciali nell’area vaticana quando sia finalizzata alla gestione dei flussi attesi per il Giubileo.
art. 1, comma 425, l. 234/2021
Questo Collegio osserva che l’ordinanza commissariale n. 55 del 2024 è del tutto coerente con le richiamate disposizioni della legge n. 234/2021 e s.m.i.
Il potere di adottare ordinanze in deroga per interventi urgenti di particolare criticità può essere esercitato, nel caso esaminato, per le misure di delocalizzazione funzionali alla gestione delle celebrazioni giubilari.
art. 7 l. 241/1990
Non sono fondate neppure le doglianze avverso l’asserita violazione delle garanzie partecipative, poiché le ragioni di urgenza esplicitate nell’ordinanza commissariale hanno reso necessario procedere all’immediata delocalizzazione delle postazioni e, comunque, subito dopo l’amministrazione ha avviato l’interlocuzione con i soggetti interessati, al fine di valutare le proposte di ricollocazione presentate.
Le comprovate ragioni di urgenza possono giustificare l’immediata adozione della misura senza previo coinvolgimento procedimentale, purché l’amministrazione avvii successivamente l’interlocuzione con gli interessati per valutare le proposte di ricollocazione.
art. 34, comma 3, c.p.a.
Devono, comunque, scrutinarsi i motivi di impugnazione presentati dalla parte ricorrente ai fini dell'accertamento dell'illegittimità degli atti, ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., essendo a tal fine sufficiente la dichiarazione della parte, ritualmente depositata nel presente giudizio, di avervi interesse a fini risarcitori (Cons. Stato, Ad. Pl. n. 8 del 2022).
Quando la domanda di annullamento diviene improcedibile, il giudice procede all’esame dell’illegittimità degli atti ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a. se la parte dichiara ritualmente di avere interesse all’accertamento ai fini risarcitori.
Massime di principio
- Rientra tra gli interventi funzionali alle celebrazioni giubilari la delocalizzazione di postazioni commerciali situate nell’area interessata dai flussi dei pellegrini, quando la misura sia diretta a garantire sicurezza, mobilità e regolare svolgimento dell’evento; in presenza dei presupposti di urgenza e particolare criticità, il Commissario straordinario può disporla mediante ordinanza in deroga nei limiti stabiliti dalla legge.
- Una misura temporanea di gestione dei flussi può essere estesa all’intera durata di un evento straordinario, e non soltanto alle singole giornate di maggiore affluenza, se la fitta calendarizzazione degli eventi e l’esigenza di mantenerne l’efficacia rendono ragionevole escluderne un’applicazione intermittente.
- Le ragioni di urgenza esplicitate nell’atto possono giustificare l’immediata adozione di misure senza previa partecipazione procedimentale; l’interlocuzione successiva con gli interessati, diretta a valutare le proposte alternative di ricollocazione, costituisce elemento rilevante nella valutazione delle garanzie partecipative.
- La conferma di collocazioni alternative all’esito di un’istruttoria svolta anche mediante conferenze di servizi non è illegittima quando l’amministrazione esplicita le prevalenti esigenze di sicurezza e decoro, valuta le proposte degli operatori e assegna postazioni sufficientemente prossime a quelle originarie.
- La disparità di trattamento richiede situazioni sostanziali comparabili; una categoria storica assoggettata a disciplina specifica non è automaticamente comparabile con gli altri operatori commerciali.
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