Sentenza n. 102/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l’ottemperanza, della sentenza del Tribunale di Teramo, Sezione Lavoro, n. 242/2024, depositata il 10 aprile 2024, resa nel giudizio r.g. 2156/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’Amministrazione in data 10 aprile 2024, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 18 aprile 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Teramo che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Teramo, Sezione Lavoro, n. 242/2024, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto al beneficio economico della Carta elettronica del docente, nella misura di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021. Sebbene la sentenza fosse stata notificata all’Amministrazione e fossero trascorsi i termini previsti per l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione, il Ministero aveva pagato le sole spese di lite del giudizio presupposto, senza mettere a disposizione del docente gli importi della Carta elettronica. Il ricorrente ha chiesto l’ordine di esecuzione entro trenta giorni, la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e l’applicazione della penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile e fondato il ricorso di ottemperanza. Ha riconosciuto che la sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato, costituisce titolo suscettibile di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e che erano rispettate le condizioni processuali, compresi il termine per il deposito e il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Accertata la persistente inesecuzione della sentenza relativamente alla Carta del docente, il TAR ha ordinato al Ministero di darvi integrale esecuzione entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, mettendo a disposizione del ricorrente le somme riconosciute mediante la Carta elettronica del docente. Ha nominato sin d’ora, per l’eventuale ulteriore inadempimento, il Direttore generale competente del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inadempimento. È stata invece respinta la richiesta di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., poiché, considerati l’esiguità e la natura del credito e il termine assegnato, non era prevedibile un significativo ritardo imputabile all’Amministrazione e la misura sarebbe risultata sproporzionata e manifestamente iniqua. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati del giudice ordinario.
art. 114, comma 2, c.p.a.
Disciplina le condizioni processuali del giudizio di ottemperanza; nel caso concreto il TAR ha ritenuto rispettati i relativi presupposti in ragione del passaggio in giudicato della sentenza presupposta.
art. 87, comma 3, c.p.a.
Il TAR ha verificato il rispetto del dimezzamento dei termini per il deposito del ricorso nel rito camerale applicabile.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
L’azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione debitrice di somme di denaro non può essere iniziata prima del decorso infruttuoso di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’Amministrazione.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora può essere negata quando, in relazione alla natura e all’entità del credito e al termine assegnato, non sia prevedibile un significativo ritardo imputabile all’Amministrazione e la misura risulti sproporzionata o manifestamente iniqua.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico annuale destinato alla formazione del personale docente, riconosciuto al ricorrente dal giudicato presupposto.
art. 91 c.p.c.
Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo è esperibile per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., quando l’amministrazione non abbia eseguito integralmente il comando giudiziale.
- Nei confronti di una pubblica amministrazione debitrice di somme di denaro, l’azione esecutiva può essere iniziata solo dopo il decorso infruttuoso di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- Quando l’amministrazione non esegue il giudicato, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’adempimento entro un termine e nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a operare in via sostitutiva dopo l’inutile scadenza del termine assegnato.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata quando, in ragione della natura e dell’esiguità del credito e del termine concesso, non sia prevedibile un significativo ritardo imputabile all’amministrazione e la misura risulti sproporzionata o manifestamente iniqua.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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