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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13097/2022 del 06/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Giorgi Federico era stato ritenuto responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza (art. 186 c.2 lett. c) e c.2-bis Cod. Strada) per un sinistro avvenuto a Sarzana il 22/01/2016. In appello era stata parzialmente modificata la sentenza di primo grado con concessione della sospensione condizionale della pena. In cassazione il ricorrente ha contestato: (i) la valutazione probatoria che, a suo dire, non avrebbe escluso una diversa ricostruzione dei fatti; (ii) la mancata valutazione delle apparenti contraddizioni tra le deposizioni dei testimoni (Shittzer e l'Appuntato Andreazzoli); (iii) il presunto difetto di funzionamento dell'etilometro, non sottoposto a regolare revisione annuale, che avrebbe potuto invalidare l'alcoltest; (iv) la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di Cassazione, richiamando la giurisprudenza consolidata, ha rilevato d'ufficio l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione (è decorso il termine massimo di cinque anni dalla consumazione) e ha ritenuto superfluo ogni approfondimento sulle doglianze di merito.

La decisione

La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Conseguentemente sono state eliminate le sanzioni amministrative accessorie applicate in precedenza (confisca della vettura e revoca della patente). È stata disposta la trasmissione della sentenza al Prefetto di La Spezia ai sensi dell'art. 224 Cod. Strada. La Corte ha inoltre precisato che non sussistono i presupposti per pronunciarsi con sentenza di assoluzione ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p., in quanto non è manifesto l'accertamento dell'insussistenza del fatto.

Norme richiamate

  • art. 186 Codice della Strada

    comma 2, lett. c) e comma 2-bis

    Norma attribuita al fatto contestato: disciplina la guida in stato di ebbrezza con sanzioni penali e amministrative; la Corte richiama il fatto che l'imputazione originaria riguardava tale disposizione.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Richiamata dalla Corte per motivare l'impossibilità di disporre l'assoluzione di merito: non ricorrono le condizioni per una dichiarazione di insussistenza del fatto in radice, pertanto non è possibile assolvere d'ufficio il ricorrente ai sensi di questa norma.

  • art. 224 Codice della Strada

    Prevede l'obbligo di comunicazione di determinate decisioni giudiziarie al Prefetto competente; la Corte dispone la trasmissione della sentenza al Prefetto di La Spezia per gli eventuali profili amministrativi di competenza.

  • art. 546 cod. proc. pen.

    Riferita nelle censure del ricorrente in ordine a profili di motivazione e impugnazione; la norma disciplina gli effetti dell'appello e la valutazione delle ragioni di impugnazione.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiamata nelle doglianze circa l'apparenza ed incompletezza della motivazione delle decisioni di merito; la norma è evocata dalla difesa nell'ambito delle critiche procedurali.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Citando il travisamento della prova, la difesa richiamava principi afferenti la valutazione delle prove; la Corte tuttavia non ha esaminato nel merito tali censure in ragione dell'estinzione del reato per prescrizione.

Massime di principio

  • Se in sede di legittimità emerge d'ufficio che il reato è estinto per prescrizione, il giudice di legittimità può annullare senza rinvio la sentenza impugnata: le questioni di merito diventano ininfluenti.
  • L'intervenuta causa estintiva (prescrizione) prevale sulle doglianze procedurali o probatorie: anche se vi fossero nullità o errori di merito, il giudice di cassazione applica immediatamente la causa estintiva quando essa è manifesta.
  • La revoca di sanzioni amministrative accessorie collegate al reato (es. confisca del veicolo, revoca della patente) può conseguire all'annullamento per prescrizione del reato principale.
  • Per ottenere un'assoluzione nel merito (art. 129 c.p.p., comma 2) è necessario che sia evidente e incontestabile l'insussistenza del fatto; in mancanza di tale evidenza la dichiarazione di estinzione per prescrizione non conduce a un'assoluzione piena.
  • In procedimenti per guida in stato di ebbrezza, le contestazioni tecniche (es. mancata revisione dell'etilometro) e le contraddizioni testimoniali devono essere tempestivamente dedotte e documentate in appello, ma il decorso dei termini di prescrizione può comunque rendere irrilevanti tali questioni in sede di cassazione.
  • Per difendersi efficacemente in casi analoghi: (a) monitorare i termini di prescrizione e proporre rimedi processuali tempestivi; (b) preservare e produrre documentazione tecnica relativa agli strumenti di misura; (c) evidenziare chiaramente le contraddizioni testimoniali e richiedere approfondimenti probatori in sede di merito prima che intervenga la prescrizione.

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