Cassazione Penale, Sentenza n. 39578/2024 del 28/10/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma della condanna per ricettazione di autovetture. Lo Strippoli, tramite il difensore Avv. Pasquale Di Pilato, deduceva violazione dell'art. 606 lett. c) ed e) c.p.p. chiedendo la riqualificazione del fatto in furto (art. 624 c.p.) sulla base di una sua confessione di essere autore del furto. Il Di Fonso, tramite l'Avv. Giorgio, deduceva violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. per la mancata esclusione della recidiva, contestata come fondata solo sui precedenti penali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi come reiterativi di doglianze già valutate e disattese in grado di merito. Quanto allo Strippoli la richiesta di riqualificazione è stata ritenuta infondata perché la confessione era generica e incompatibile con gli elementi fattuali e le modalità del ritrovamento del veicolo. Quanto al Di Fonso la recidiva è stata ritenuta legittima perché fondata non solo sui precedenti, ma anche sulle modalità di commissione dei fatti e sul concorso con soggetti minori. Per effetto della declaratoria di inammissibilità i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di €3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen. (lett. b, c, e)
Usato come parametro per valutare i motivi di cassazione: le censure erano ritenute ripetitive o non idonee a dimostrare vizi di diritto/illogicità nelle argomentazioni di merito; la Cassazione ha ritenuto che le decisioni dei giudici di merito contenevano specifiche argomentazioni fattuali non manifestamente illogiche e quindi non censurabili in sede di legittimità.
art. 624 cod. pen.
Norma richiamata nella domanda di riqualificazione (furto). La Corte ha ritenuto che la confessione generica non consentiva una diversa qualificazione rispetto alla ricettazione, per mancanza di riscontri fattuali.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per la sintesi del motivo di ricorso del Di Fonso: la Cassazione ha valutato il motivo nella forma consentita e lo ha ritenuto reiterativo e infondato.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per disporre la condanna al pagamento delle spese e di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile; la somma è stata quantificata equitativamente in €3.000,00 per ciascun ricorrente.
Massime di principio
- La Cassazione non riesamina i fatti liberamente: se le conclusioni del merito sono fondate su argomentazioni fattuali precise e non manifestamente illogiche, i motivi di diritto che chiedono una diversa valutazione dei fatti sono inammissibili.
- Una confessione generica non basta a riqualificare un reato quando contrastata dalla ricostruzione fattuale e dagli elementi probatori relativi al ritrovamento del bene; la qualificazione giuridica dipende dalla congruenza tra dichiarazioni e riscontri concreti.
- La valutazione della recidiva può tener conto non solo dei precedenti penali, ma anche delle modalità di commissione del fatto e della pericolosità mostrata (es. concorso con minori): la mera contestazione formale della recidiva senza mostrare specifici vizi nella valutazione è insufficiente in cassazione.
- I ricorsi reiterativi o che ripropongono censure già esaminate e rigettate in sede di merito sono frequentemente dichiarati inammissibili.
- Chi propone ricorso in Cassazione deve articolare censure di diritto precise e dimostrare l'illogicità o la contraddittorietà delle argomentazioni di merito; altrimenti si rischia anche la condanna al pagamento di somme per l'inammissibilità.
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