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Interpello

Risposta n. 249 del 16/07/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La soluzione prospettata dal contribuente è che la cessione alla propria azienda individuale sia legittima, richiamando la prassi dell’Agenzia sulle cessioni ai subappaltatori e ai soggetti collegati all’intervento.

Cessione del credito Eco bonus e Sisma bonus alla propria ditta individuale subappaltatrice

Il quesito

Il contribuente chiede se, dopo aver sostenuto spese per interventi di riqualificazione energetica e antisismica su un immobile da unificare in una sola abitazione, possa cedere il credito corrispondente alla detrazione alla propria impresa individuale, che esegue in subappalto parte degli impianti tecnologici.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia ritiene che la cessione non sia ammessa, perché il cessionario deve essere un soggetto terzo rispetto al beneficiario della detrazione. La cessione alla ditta individuale di cui l’istante è titolare farebbe venir meno il requisito della terzietà e trasformerebbe impropriamente la detrazione in un credito d’imposta utilizzabile anche in compensazione di altre imposte, facoltà non prevista dalla normativa.

Cessione del credito Eco bonus e Sisma bonus alla propria impresa individuale

L’interpello riguarda la possibilità di cedere il credito d’imposta derivante da interventi di riqualificazione energetica e antisismici alla propria impresa individuale, che opera come subappaltatrice di alcune lavorazioni impiantistiche. L’Agenzia delle Entrate esamina il caso alla luce della disciplina sulla cessione del credito prevista per eco bonus e sisma bonus, soffermandosi in particolare sul requisito della terzietà del cessionario.

Fattispecie e contesto

Il contribuente ha acquistato un immobile composto da tre unità abitative contigue, destinate, secondo l’atto di acquisto, a essere unificate in un’unica unità abitativa. Sull’immobile, situato in zona sismica 3, sono previste importanti opere di ristrutturazione finalizzate sia al miglioramento della stabilità sismica sia al miglioramento della prestazione energetica, oltre che all’adeguamento alle esigenze abitative future.

L’istante, titolare di un’impresa individuale, dichiara che realizzerà alcuni impianti tecnologici e che, per una parte delle lavorazioni, stipulerà un contratto di subappalto con l’impresa incaricata della realizzazione di tutti gli impianti sanitari e tecnologici. La lavorazione sarà fatturata al prezzo di costo dei soli materiali.

Quesito del contribuente

Il contribuente chiede se possa cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante per i lavori agevolati alla propria azienda individuale, in quanto subappaltatrice degli interventi. La cessione sarebbe effettuata, secondo quanto rappresentato, una volta conclusi i lavori e completate le procedure necessarie per rendere disponibili i bonus fiscali.

Soluzione interpretativa proposta dal contribuente

L’istante sostiene che la cessione sia legittima, richiamando la circolare n. 17/E del 23 luglio 2018, che avrebbe già chiarito la possibilità di cessione del credito a soggetti collegati all’intervento, incluso il subappaltatore. In questa prospettiva, l’azienda individuale, quale esecutrice in subappalto di parte delle opere, potrebbe ricevere il credito maturato dal contribuente.

Normativa e prassi richiamate dall’Agenzia

L’Agenzia ricostruisce il quadro normativo di riferimento con particolare riguardo agli articoli 14 e 16 del DL n. 63 del 2013, convertito dalla legge n. 90 del 2013, che disciplinano la cessione del credito per interventi di efficienza energetica e antisismici.

Per l’eco bonus, viene richiamato il comma 2-sexies dell’articolo 14, introdotto dalla legge n. 232 del 2016, che consente, per specifiche spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 su parti comuni condominiali, la cessione del credito ai fornitori che hanno eseguito gli interventi o ad altri soggetti privati, con facoltà di successiva cessione. Viene altresì ricordato che le modalità attuative sono state definite con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017, prot. n. 165110, e che la legge n. 205 del 2017 ha esteso la cessione a tutti gli interventi di riqualificazione energetica, anche su singole unità immobiliari, prevedendo però limiti soggettivi per la cessione alle banche e agli intermediari finanziari.

Per il sisma bonus, viene richiamata la riforma introdotta dalla legge n. 232 del 2016, che ha inserito nell’articolo 16 del DL n. 63 del 2013 la possibilità di cedere il credito per interventi antisismici sulle parti comuni di edifici situati nelle zone sismiche 1, 2 e 3, quando dagli interventi derivi il passaggio a una o due classi di rischio inferiori. Anche qui la cessione è consentita ai fornitori che hanno effettuato gli interventi e ad altri soggetti privati, con esclusione di banche e intermediari finanziari. L’Agenzia richiama inoltre i provvedimenti dell’8 giugno 2017 e del 28 agosto 2017, nonché la circolare n. 11/E del 2018, la circolare n. 17/E del 2018 e la risoluzione n. 84/E del 2018.

Soluzione interpretativa esaminata dall’Agenzia

L’Agenzia osserva che, sulla base della normativa e della prassi, la cessione del credito è ammissibile per gli interventi di riqualificazione energetica e per i lavori antisismici se realizzati su parti comuni di edifici condominiali, secondo l’articolo 16, comma 1-quinquies, del DL n. 63 del 2013. Viene ricordato che la prassi ha già chiarito che, quando il fornitore si avvale di un subappaltatore o di un soggetto che fornisce i materiali necessari, la cessione del credito può avvenire anche a favore di tali soggetti, in quanto collegati all’intervento e al rapporto che genera la detrazione.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

Nel caso concreto, però, l’Agenzia nega la possibilità di cedere il credito alla ditta individuale di cui l’istante è titolare. Pur riconoscendo che, in astratto, il subappaltatore può essere un soggetto cessionario ammissibile, nel caso in esame la cessione sarebbe effettuata a un’impresa individuale riconducibile al medesimo soggetto che ha diritto alla detrazione.

Secondo l’Agenzia, ciò comporterebbe la mancanza del requisito di "terzietà" del cessionario, elemento necessario ai fini della disciplina sulla cessione del credito. Consentire la cessione a se stesso, nella veste di titolare della ditta individuale subappaltatrice, significherebbe trasformare la detrazione spettante in un credito d’imposta più ampio, utilizzabile in compensazione anche per altre imposte e somme, facoltà non prevista dalla normativa di riferimento.

Conclusioni operative

L’Agenzia conclude che il contribuente, in qualità di persona fisica titolare del diritto alla detrazione, non può cedere il credito derivante dagli interventi di riqualificazione energetica e antisismici alla propria ditta individuale subappaltatrice. La risposta si fonda quindi sulla necessità che il cessionario sia effettivamente un soggetto terzo rispetto al beneficiario originario dell’agevolazione.

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