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Sentenza

Sentenza n. 806/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'annullamento 1) dell’avviso ex art. 3 del D. Lgs n. 159/2011 (Protocollo n. -OMISSIS- del 03/09/2025), notificato in data 08/09/2025; 2) del provvedimento del Questore della Provincia di Vibo Valentia (VV), Divisione Anticrimine, (Prot. n. -OMISSIS- del 07/10/2025) di divieto di far ritorno nel Comune di -OMISSIS-, senza preventiva autorizzazione dell’Autorità di P.S., per la durata di anni 3 (TRE), notificato in data 11/10/2025; 3) del provvedimento del Questore della Provincia di Vibo Valentia (VV), Divisione Anticrimine, (Prot. n. -OMISSIS- del 07/10/2025) di divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono manifestazioni delle squadre di calcio organizzate dalla F.I.G.C., della Lega Nazionale Professionisti Serie A, della U.E.F.A., dalla F.I.F.A., dalla Lega Professionisti Nazionale Serie B, dalla Lega PRO e dalla Lega Nazionale Dilettanti, nonché l’accesso ai luoghi interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime, per la durata di anni 1 (UNO), notificato in data 11/10/2025; nonché per l’annullamento, previa sospensione, di ogni atto presupposto, connesso e conseguente.

Giustizia amministrativa202501500

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: avviso orale, foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune e DASPO con divieto di accesso alle manifestazioni sportive

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato cumulativamente l'avviso orale ex art. 3 d.lgs. 159/2011, il foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno per tre anni e il DASPO ex art. 6, comma 1, lett. c), l. 401/1989. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 3 d.lgs. 159/2011 e dell'art. 6, comma 1, lett. c), l. 401/1989, l'illegittimità derivata dall'inconferenza dell'informativa dei Carabinieri per travisamento dei fatti, il difetto dei presupposti, disparità di trattamento, sproporzione, illogicità manifesta, contraddittorietà, violazione dell'art. 3 l. 241/1990 e carenza di istruttoria e motivazione. In particolare, ha sostenuto di essere stato vittima e non promotore dell'aggressione dell'agosto 2025, che il precedente procedimento minorile per rissa del 2023 si era concluso positivamente con la messa alla prova e l'estinzione del reato, e che le frequentazioni con soggetti controindicati erano state indicate in termini generici. Ha chiesto anche il risarcimento dei danni morali e da perdita di opportunità lavorative e professionali, con CTU estimativa.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e la domanda risarcitoria. Quanto al foglio di via, ha ritenuto integrati sia il requisito soggettivo dell'art. 1, lett. c), d.lgs. 159/2011, sia quello oggettivo dell'art. 2. Il requisito soggettivo è stato desunto dalla partecipazione del ricorrente a due episodi di rissa, uno nel 2023 in occasione di una manifestazione sportiva e uno nell'agosto 2025, nel quale egli era stato individuato, anche mediante filmati di videosorveglianza, come promotore dell'azione violenta. La denuncia presentata dal ricorrente è stata ritenuta irrilevante perché proveniente dalla stessa parte e successiva all'avviso; comunque, anche ipotizzando che fosse stato vittima, il giudice ha osservato che la reazione costituirebbe esercizio di autotutela privata non ammesso dall'ordinamento. L'estinzione del precedente reato per esito positivo della messa alla prova non esclude la materialità del fatto storico e può quindi essere valorizzata nella valutazione preventiva della pericolosità. I fatti, ritenuti idonei a turbare ordine e sicurezza pubblica, sorreggono il giudizio prognostico di pericolosità e di concreta probabilità di reiterazione. Quanto all'avviso orale, il TAR ha sottolineato la sua natura preventiva e cautelare e la possibilità che sia fondato anche su semplici indizi; ha ritenuto l'istruttoria e la motivazione logiche e adeguate, escludendo profili di manifesta irragionevolezza o arbitrarietà. Quanto al DASPO, pur in assenza di specifiche censure autonome, ha ritenuto applicabile l'art. 6, comma 1, lett. c), l. 401/1989, valorizzando la denuncia relativa all'episodio del 2025 e il precedente procedimento per rissa in ambito sportivo. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in complessivi € 2.000,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 1 d.lgs. 159/2011

    "coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all'articolo 2, nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica"

    La misura di prevenzione richiede elementi di fatto idonei a dimostrare la dedizione del soggetto alla commissione di reati offensivi dei beni indicati dalla norma; la dedizione può essere desunta dalla reiterazione di condotte omogenee.

  • art. 2 d.lgs. 159/2011

    "pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino fuori dei luoghi di residenza o di dimora abituale"

    Il foglio di via obbligatorio presuppone che il destinatario rientri in una categoria soggettiva prevista dall'art. 1, sia pericoloso per la sicurezza pubblica e si trovi fuori dal luogo di residenza o dimora abituale.

  • art. 3 d.lgs. 159/2011

    "indizi a suo carico"; "invita la persona a tenere una condotta conforme alla legge"

    L'avviso orale ha natura preventiva e cautelare, produce effetti meno incisivi e può essere adottato sulla base di indizi, purché la valutazione amministrativa sia sorretta da istruttoria adeguata e motivazione non manifestamente irragionevole.

  • art. 6, comma 1, lett. c), l. 401/1989

    "Il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime"

    Il DASPO può essere disposto nei confronti di soggetti denunciati o condannati per i reati indicati dalla disposizione, anche quando il fatto non sia stato commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive.

  • art. 27-bis d.P.R. 448/1988

    La positiva conclusione della messa alla prova e la conseguente estinzione del reato non impediscono, secondo il giudice, di valorizzare la materialità del fatto storico nell'ambito di una valutazione amministrativa preventiva della pericolosità.

  • art. 3 l. 241/1990

    La motivazione dei provvedimenti di prevenzione deve consentire di comprendere la valutazione dei fatti e dei presupposti, risultando necessario che essa sia sostenuta da un'adeguata istruttoria.

Massime di principio

  • Il foglio di via obbligatorio richiede la verifica congiunta del requisito soggettivo, consistente nell'appartenenza a una delle categorie previste dall'art. 1 d.lgs. 159/2011 e, per la fattispecie rilevante, nella dedizione alla commissione di reati offensivi della sicurezza o della tranquillità pubblica, e del requisito oggettivo della pericolosità per la sicurezza pubblica e della presenza del soggetto fuori dal luogo di residenza o dimora abituale.
  • La dedizione alla commissione di reati può essere desunta dalla reiterazione di condotte criminose omogenee; la valutazione preventiva non richiede una condanna definitiva e può valorizzare la materialità di un fatto storico anche quando il procedimento penale si sia concluso con l'estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova.
  • Nell'adozione delle misure di prevenzione personali, l'amministrazione deve fondare il giudizio prognostico di pericolosità su elementi di fatto specifici e concreti, riferiti sia all'inclinazione soggettiva del destinatario sia all'attitudine offensiva delle condotte rispetto ai beni tutelati dalla legge.
  • L'avviso orale ex art. 3 d.lgs. 159/2011, avendo natura preventiva e cautelare e incidendo meno intensamente sulla posizione del destinatario, può essere adottato sulla base di indizi, purché l'istruttoria e la motivazione siano adeguate e non risultino manifestamente illogiche o arbitrarie.
  • Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni dell'autorità di pubblica sicurezza in materia di pericolosità sociale è limitato alla verifica dell'adeguatezza dell'istruttoria e della motivazione e dell'assenza di manifesta irragionevolezza o arbitrarietà.
  • Il DASPO può essere disposto nei confronti di soggetti denunciati o condannati per i reati tassativamente indicati dall'art. 6, comma 1, lett. c), l. 401/1989 anche quando il fatto non sia stato commesso in occasione o a causa di una manifestazione sportiva.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaMisure prefettizie di sicurezzaPericolosità sociale e valutazioni di sicurezza
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezza

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