Sentenza n. 16/2026 - Catania, Sezione 4
per l’ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 2415/2024 del Tribunale di Catania;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata integrale esecuzione del decreto ingiuntivo n. 2415/2024 del Tribunale di Catania, a fronte di un pagamento soltanto parziale
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito per l’ottemperanza al decreto ingiuntivo con il quale il Tribunale di Catania aveva condannato l’amministrazione al pagamento di € 12.797,20, oltre interessi e spese legali. Il titolo era stato notificato all’amministrazione il 17 ottobre 2024, non era stato opposto ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 l. 669/1996. L’amministrazione aveva effettuato soltanto un pagamento parziale di € 10.857,50 il 15 aprile 2025 e non si era costituita nel giudizio di ottemperanza. Il ricorrente ha quindi chiesto l’ordine di pagamento del credito residuo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti dell’azione di ottemperanza: il decreto ingiuntivo non opposto costituiva un titolo esecutivo ritualmente notificato, era decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione e l’amministrazione non aveva dimostrato di avervi dato integrale esecuzione. Ha ordinato all’Agenzia di pagare, detratto quanto già corrisposto, tutte le somme dovute in base al titolo entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Per l’eventuale persistente inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore generale delle gestioni economiche, finanziarie e patrimoniali dell’Agenzia, con facoltà di delega a dirigente o funzionario professionalmente idoneo, attribuendogli il compito di compiere tutti gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio. Il commissario non ha diritto a compenso, trattandosi di dirigente della stessa amministrazione e rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. L’amministrazione è stata inoltre condannata alle spese di lite, liquidate in € 1.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina l’azione di ottemperanza proposta per ottenere l’esecuzione del titolo giurisdizionale.
artt. 112 ss. c.p.a.
Consentono l’ottemperanza nei confronti dell’amministrazione inadempiente e legittimano il giudice a ordinare l’esecuzione del titolo e a nominare un commissario ad acta.
art. 14 l. 669/1996
Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione costituisce, nel caso concreto, il presupposto temporale per procedere all’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
Massime di principio
- Un decreto ingiuntivo non opposto, ritualmente notificato alla pubblica amministrazione e divenuto azionabile dopo il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 l. 669/1996, può essere fatto valere mediante giudizio di ottemperanza per ottenere il pagamento delle somme ancora dovute.
- Il pagamento solo parziale del credito portato da un titolo esecutivo non esclude l’ottemperanza, che può essere richiesta limitatamente al residuo, previa detrazione delle somme già corrisposte.
- Nel giudizio di ottemperanza grava sull’amministrazione intimata l’onere di dimostrare l’integrale esecuzione del titolo; la mancata costituzione e l’assenza di prova dell’adempimento giustificano l’ordine giudiziale di pagamento.
- In caso di persistente inerzia dell’amministrazione dopo l’ordine di esecuzione, il giudice dell’ottemperanza può nominare commissario ad acta un dirigente o funzionario dell’amministrazione stessa, attribuendogli il compimento degli atti necessari, anche contabili, per dare esecuzione al titolo.
- L’attività di commissario ad acta svolta da un dirigente dell’amministrazione intimata, ove rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, non comporta il riconoscimento di un compenso ulteriore.
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