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Ordinanza

Ordinanza n. 24/2026 - Palermo, Sezione 3

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della determinazione-OMISSIS-2025 del 16 ottobre 2025 adottata dal Comando Generale della Guardia di Finanza - I Reparto - Ufficio personale Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri, con la quale è stata rigettata l’istanza di trasferimento ex legge 104/1992, avanzata da parte ricorrente il 24 febbraio 2025; - ove occorra e per quanto di ragione, del preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge 241/1990 comunicato a parte ricorrente in data 1 agosto 2025; - di ogni atto presupposto connesso e/o conseguenziale anche solo potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna ricorrente; nonché per la condanna dell’amministrazione intimata, ex art. 30 c.p.a., a disporre il trasferimento di parte ricorrente per assistere la madre disabile in condizioni di gravità ex art. 33, co. 5 legge 104/1992 presso la sede di Cagliari o in una sede comunque attigua a quella dell’abitazione della disabile; nonché, ancora, per l’accertamento del diritto di parte ricorrente ad ottenere il trasferimento per assistenza ai disabili presso la provincia di Cagliari, in una sede prossima all’abitazione della madre cui la medesima deve prestare assistenza.

Giustizia amministrativa202502598

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di trasferimento ex legge 104/1992, connesso a un preavviso di rigetto

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione di appartenenza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego dell’istanza di trasferimento presentata ai sensi della legge n. 104/1992, chiedendo in via cautelare la sospensione dell’efficacia dell’atto e, nel merito, il trasferimento presso la sede di Cagliari o altra sede prossima all’abitazione della madre disabile, nonché l’accertamento del diritto al trasferimento. Dal testo emerge che la controversia riguarda la necessità dell’assistenza familiare e il bilanciamento con le esigenze organizzative della Guardia di Finanza. Sono stati impugnati anche, ove occorra, il preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241/1990 e gli atti presupposti, connessi e conseguenziali. I motivi specifici di illegittimità non sono esposti analiticamente nell’ordinanza.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per insufficiente fumus boni iuris. In particolare, dagli atti non emergeva l’oggettiva impossibilità degli altri familiari della persona disabile, diversi dalla ricorrente, di prestarle la necessaria assistenza, con specifico riguardo al coniuge e alla sorella della disabile. Inoltre, la rappresentazione nel provvedimento impugnato della carenza di organico presso il reparto di appartenenza della ricorrente è stata ritenuta sufficiente a dare conto delle effettive esigenze organizzative dell’Amministrazione, anche senza una verifica della situazione degli organici delle sedi richieste. La sospensione dell’efficacia del diniego è stata quindi negata. La ricorrente è stata condannata alla rifusione delle spese della fase cautelare in favore del Ministero, liquidate in € 750,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 33, comma 5, l. 104/1992

    assistenza ai disabili e trasferimento del lavoratore presso una sede prossima al domicilio della persona da assistere

    Il beneficio del trasferimento per assistenza non è stato ritenuto cautelarmente prevalente in assenza della dimostrazione dell’oggettiva impossibilità degli altri familiari di prestare assistenza e a fronte di esigenze organizzative dell’amministrazione adeguatamente rappresentate.

  • l. 104/1992

    È la base normativa dell’istanza di trasferimento per assistenza alla persona con disabilità in situazione di gravità.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di rigetto è stato impugnato, ove occorrente, quale atto connesso al diniego finale; l’ordinanza non esamina autonomamente la sua legittimità.

  • art. 30 c.p.a.

    condanna dell’amministrazione a disporre il trasferimento

    È stato invocato dalla ricorrente per la domanda di condanna, ma l’ordinanza cautelare non decide nel merito tale domanda.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare sulla quale il TAR si è pronunciato.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la pretesa al trasferimento per assistenza a una persona con disabilità grave non presenta sufficienti profili di fondatezza quando non sia dimostrata l’oggettiva impossibilità degli altri familiari, in particolare del coniuge o di altri prossimi congiunti, di prestare la necessaria assistenza.
  • Nella valutazione di una domanda di trasferimento per assistenza proposta da personale della Guardia di Finanza, la carenza di organico presso il reparto di appartenenza può costituire, se adeguatamente rappresentata nel provvedimento, una motivazione sufficiente delle esigenze organizzative ostative al trasferimento, anche senza una specifica ricostruzione degli organici delle sedi richieste.
  • Il beneficio previsto dall’art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992 non configura, in sede cautelare, un diritto automaticamente prevalente sulle esigenze organizzative dell’amministrazione, dovendo essere verificata la concreta situazione assistenziale e il necessario bilanciamento con le esigenze di servizio.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiegoTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelarePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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