Sentenza n. 506/2026 - Bari, Sezione 3
per l’annullamento del Provvedimento di accertamento definitivo del credito – settore Domanda Unica, prot. n. AGEA.-OMISSIS-, emesso dall’AGEA in data 19 gennaio 2026, trasmesso unitamente a comunicazione Prot. N. AGEA.-OMISSIS-, notificato in data 27 gennaio 2026 a mezzo pec, a mezzo del quale è stata affermata la sussistenza di un credito dell’Amministrazione pari ad € 55.813,56, oltre interessi, per indebita percezione di contributi comunitari relativi al Regime di Pagamento Unico – campagne 2020, 2021 e 2022, nonché ogni altro atto precedente, sebbene non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento AGEA di accertamento definitivo di un credito di € 55.813,56, oltre interessi, e di recupero di contributi comunitari relativi alle campagne 2020, 2021 e 2022
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiaria contributi)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente aveva stipulato con ISMEA un contratto di vendita con patto di riservato dominio relativo a circa 177 ettari di terreni agricoli, con pagamento dilazionato. Il possesso e la conduzione dei fondi erano rimasti in capo alla ricorrente fino allo scioglimento del rapporto. Dopo alcune diffide di pagamento inviate da ISMEA nel 2018, 2019 e 2019, ISMEA aveva dichiarato di avvalersi della clausola risolutiva espressa soltanto con nota del 9 marzo 2022, cui aveva fatto seguito il verbale notarile del 29 luglio 2022. AGEA aveva tuttavia ritenuto che la ricorrente avesse perso la disponibilità dei terreni già dalla diffida del 21 ottobre 2019 e aveva recuperato integralmente i contributi delle campagne 2020, 2021 e 2022. La ricorrente ha dedotto l’erronea qualificazione delle diffide come causa di perdita del titolo di conduzione, la falsa presupposizione circa la cessazione del rapporto dal 21 ottobre 2019, il difetto di istruttoria, il travisamento del momento effettivo di scioglimento del contratto, la violazione del legittimo affidamento, l’erronea applicazione della clausola di elusione e dell’art. 75 d.P.R. 445/2000 e la violazione del principio di proporzionalità.
La decisione
Il TAR ha riconosciuto la giurisdizione del giudice amministrativo, poiché AGEA non aveva sanzionato un inadempimento degli obblighi derivanti dal rapporto contributivo, ma aveva esercitato il potere di verifica e recupero assumendo l’insussistenza del presupposto della disponibilità dei terreni. Il collegamento con il distinto rapporto contrattuale tra la ricorrente e ISMEA è stato ritenuto meramente occasionale e non incidente sul riparto di giurisdizione. Nel merito, il TAR ha ritenuto erronea la ricostruzione di AGEA: le diffide di pagamento non avevano prodotto l’effetto risolutivo, limitandosi a intimare l’adempimento e a preannunciare l’attivazione della clausola risolutiva. Lo scioglimento del contratto si era perfezionato soltanto con la dichiarazione di ISMEA del 9 marzo 2022. Fino a tale momento la ricorrente aveva quindi continuato a condurre i fondi in forza di un contratto efficace, sicché la morosità verso ISMEA non poteva essere equiparata alla perdita del titolo rilevante nel rapporto contributivo. Il provvedimento è stato annullato per erronea presupposizione e difetto di istruttoria. AGEA conserva la possibilità di riesercitare il potere, ove ne ricorrano i presupposti, con riguardo all’annualità 2022, verificando l’esatto periodo cui si riferisce la richiesta. Le ulteriori censure sono state assorbite. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
sentenza in forma semplificata
Consente la definizione della controversia con sentenza semplificata, previo avviso alle parti, quando la causa è matura per la decisione.
art. 75 d.P.R. 445/2000
La ricorrente ne ha dedotto l’erronea applicazione; la censura è stata assorbita dal TAR e non è stata decisa nel merito.
Massime di principio
- La controversia appartiene alla giurisdizione amministrativa quando l’amministrazione recupera contributi assumendo l’insussistenza di un presupposto legittimante dell’erogazione, quale la disponibilità del bene oggetto della domanda, anche se tale presupposto viene valutato alla luce di vicende appartenenti a un distinto rapporto contrattuale.
- Le diffide di pagamento che si limitano a intimare l’adempimento e a preannunciare l’esercizio di una clausola risolutiva espressa non determinano, di per sé, lo scioglimento del contratto né la perdita del titolo di disponibilità del bene.
- La risoluzione del contratto per clausola risolutiva espressa si perfeziona, ai fini della verifica del presupposto per l’erogazione di contributi, con la dichiarazione della parte di volersi avvalere della clausola, e non con la precedente diffida che ne preannunci l’attivazione.
- Il recupero di contributi fondato sulla perdita del titolo di disponibilità dei beni richiede una ricostruzione istruttoria corretta del momento in cui il rapporto giuridico è effettivamente cessato; non è sufficiente valorizzare la mera morosità del beneficiario in un distinto rapporto contrattuale.
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