Sentenza n. 252/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'accertamento e la dichiarazione dell'illegittimità del silenzio tenuto dall'Amministrazione resistente sull'istanza del 25/10/2024 volta al rilascio della concessione di suolo pubblico ai sensi dell'art. 40 del Regolamento comunale approvato con delibera C.C. n. 12/2021, come modificato con delibera C.C. n. 22/2024; per l'ordine, ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.p.a., all'Amministrazione intimata di provvedere sull'istanza entro un termine da fissarsi dal Tribunale, con eventuale nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, comma 3, c.p.a.; nonché per l'annullamento del verbale di accertamento del 09/12/2024, quale atto presupponente e illegittimo per violazione dell'obbligo di previa definizione del procedimento amministrativo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio del Comune sull'istanza di concessione di suolo pubblico e verbale di accertamento della Polizia Municipale per violazione dell'art. 20 del Codice della strada
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha agito per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Comune sull'istanza del 25 ottobre 2024, diretta a ottenere una concessione per l'occupazione di suolo pubblico durante il periodo natalizio, chiedendo l'ordine di provvedere con un atto espresso. Ha inoltre chiesto l'annullamento del verbale di accertamento del 9 dicembre 2024, elevato dalla Polizia Municipale ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 4, del Codice della strada, deducendone l'illegittimità derivata dall'omesso esame dell'istanza di concessione e della successiva richiesta di annullamento in autotutela. Il Comune ha eccepito l'irricevibilità, l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso. Il Tribunale ha rilevato d'ufficio, sottoponendola al contraddittorio, sia la tardività del deposito dell'azione avverso il silenzio sia il difetto di giurisdizione amministrativa sulla domanda relativa al verbale di accertamento.
La decisione
Il Tribunale ha distinto le due domande. Quanto all'impugnazione del verbale di accertamento stradale, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo la controversia devoluta al giudice ordinario. Gli atti del procedimento sanzionatorio per violazione del Codice della strada, compresi quelli presupposti all'irrogazione della sanzione, incidono su una situazione di diritto soggettivo e sono espressione di attività vincolata, soggetta al principio di legalità. Sono stati fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a. Quanto all'azione contro il silenzio, il Tribunale ha riconosciuto la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di silenzio e di concessioni di beni pubblici, ma ha dichiarato il ricorso irricevibile per tardività. Nei giudizi ex art. 117 c.p.a. i termini processuali sono dimezzati; pertanto, il termine perentorio ordinario di trenta giorni per il deposito del ricorso è ridotto a quindici giorni. Poiché il ricorso, notificato il 25 novembre 2025, è stato depositato il 19 dicembre 2025, il deposito è avvenuto oltre il termine decadenziale. L'art. 32 c.p.a. non consente di applicare il rito ordinario al cumulo di domande quando una di esse esula dalla giurisdizione amministrativa. Le spese sono state compensate per la natura processuale della decisione e per la rilevazione d'ufficio dei profili decisori. È stata inoltre rigettata, per manifesta infondatezza, l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in ragione dell'esito in rito.
Norme richiamate
art. 31 c.p.a.
accertamento dell'illegittimità del silenzio e ordine all'amministrazione di provvedere
La disposizione fonda l'azione avverso il silenzio e il potere del giudice di ordinare all'amministrazione di provvedere.
art. 117 c.p.a.
giudizi in materia di silenzio
Disciplina il rito speciale applicabile all'azione contro il silenzio della pubblica amministrazione.
art. 133, comma 1, lett. a), n. 3, c.p.a.
Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ... le controversie in materia di: ... silenzio di cui all'articolo 31, commi 1, 2 e 3
Attribuisce alla giurisdizione esclusiva amministrativa le controversie relative al silenzio disciplinato dall'art. 31 c.p.a.
art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a.
Fonda la giurisdizione amministrativa esclusiva sulle controversie relative alle concessioni di beni pubblici, quale ritenuta applicabile alla concessione di suolo pubblico.
art. 87, commi 2 e 3, c.p.a.
Prevede il dimezzamento dei termini processuali nei giudizi in materia di silenzio ex art. 117 c.p.a.
art. 45 c.p.a.
Il termine ordinario di trenta giorni per il deposito telematico del ricorso, nel rito del silenzio, è soggetto a dimezzamento e diviene di quindici giorni.
art. 32 c.p.a.
È sempre possibile nello stesso giudizio il cumulo di domande connesse proposte in via principale o incidentale. Se le azioni sono soggette a riti diversi, si applica quello ordinario, salvo quanto previsto dal Titolo V del Libro IV
Il cumulo di domande connesse non consente di attrarre nel rito amministrativo una domanda appartenente alla giurisdizione del giudice ordinario.
art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a.
Comporta l'irricevibilità del ricorso depositato oltre il termine decadenziale.
art. 11, comma 2, c.p.a.
Consente la riproposizione della domanda davanti al giudice ordinario con salvezza degli effetti processuali e sostanziali, nei termini e alle condizioni previste.
art. 20, commi 1 e 4, Codice della strada
Costituisce la base normativa del verbale di accertamento della violazione contestato dal ricorrente.
art. 122 d.P.R. 115/2002
È stato applicato per rigettare l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per manifesta infondatezza, alla luce dell'esito in rito.
Massime di principio
- La controversia relativa all'impugnazione di un verbale di accertamento per violazione del Codice della strada appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché riguarda una situazione di diritto soggettivo e un'attività sanzionatoria vincolata; la stessa regola vale per gli atti presupposti del procedimento sanzionatorio.
- Nei giudizi avverso il silenzio disciplinati dall'art. 117 c.p.a., il termine ordinario di trenta giorni per il deposito del ricorso è dimezzato a quindici giorni ai sensi dell'art. 87 c.p.a.; il deposito oltre tale termine determina l'irricevibilità del ricorso.
- Il cumulo, nello stesso giudizio, di una domanda soggetta alla giurisdizione amministrativa e di una domanda appartenente alla giurisdizione ordinaria non consente di applicare il rito ordinario previsto dall'art. 32 c.p.a. alla domanda estranea alla giurisdizione amministrativa.
- Le controversie concernenti il silenzio su un'istanza di concessione di suolo pubblico rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ma l'azione deve comunque rispettare il termine processuale previsto dal rito speciale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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