Sentenza del 28/07/2017 n. 18785 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte, denunciando, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l'insufficiente motivazione su fatti controversi e decisivi. Il Fisco contestava, per gli anni 1991-1994, fatture relative a operazioni inesistenti tra società del medesimo gruppo, sostenendo che macchinari usati fossero artificiosamente trasformati e rappresentati come nuovi per ottenere indebiti vantaggi, anche mediante contributi pubblici. I motivi riguardavano la mancata verifica oggettiva delle esigenze di segretezza industriale addotte per giustificare la rimozione delle targhette identificative, l'omessa valutazione complessiva delle dichiarazioni rese dai terzi ai verificatori, l'uso comune di personale, sede e beni strumentali e l'erronea considerazione come effettive delle cessioni infragruppo senza adeguata prova.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto tutti i motivi di ricorso, ritenendo viziata la motivazione della Ctr. Il giudice regionale aveva valorizzato spiegazioni astratte o mere dichiarazioni della contribuente, senza verificarle attraverso elementi oggettivi e verificabili; inoltre aveva considerato sufficienti le ragioni esposte dalla società, trasformando in prova proprio ciò che costituiva l'oggetto della dimostrazione. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, in diversa composizione, per un nuovo esame complessivo degli elementi di prova, comprese le dichiarazioni dei terzi e gli indizi relativi alle operazioni infragruppo. Alla nuova Ctr è stata demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, n. 5, codice di procedura civile
insufficiente motivazione su fatti controversi e decisivi per il giudizio
La Corte ha ritenuto ammissibili e fondati i motivi perché la sentenza impugnata non aveva fornito una motivazione adeguata e logicamente verificabile su elementi decisivi per stabilire l'effettività delle operazioni e la natura dei macchinari.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione finanziaria contesta operazioni inesistenti sulla base di molteplici elementi presuntivi, il contribuente deve fornire una prova concreta, coerente e documentata dell'effettività delle operazioni; non sono sufficienti spiegazioni generiche o mere dichiarazioni di parte.
- Il giudice deve valutare complessivamente sia gli elementi favorevoli sia quelli sfavorevoli al contribuente, comprese le dichiarazioni rese da terzi in sede di verifica, spiegando le ragioni per cui attribuisce maggiore credibilità ad alcune rispetto ad altre.
- Una giustificazione astrattamente plausibile, come la rimozione delle targhette per esigenze di segretezza industriale, deve essere verificata con dati oggettivi riferiti al caso concreto e al processo produttivo effettivamente svolto.
- Nei rapporti tra società appartenenti allo stesso gruppo, l'interdipendenza economica o l'utilizzo comune di personale, sedi e beni non dimostrano automaticamente l'inesistenza delle operazioni, ma costituiscono elementi da valutare insieme agli altri indizi e richiedono una prova specifica dell'effettiva esecuzione delle cessioni.
- Il giudice di rinvio deve attenersi ai principi indicati dalla Cassazione e riesaminare concretamente tutti gli elementi rilevanti, senza limitarsi a riproporre argomentazioni già ritenute insufficienti.
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