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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 178/2023 del 05/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Messina che aveva rigettato il suo appello avverso il diniego, da parte del G.I.P. del 16/12/2021, di revoca o sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari. I motivi di ricorso denunciavano: (i) violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale dichiarato inammissibili nuovi motivi contenuti nella memoria difensiva del 15/02/2022 e documenti prodotti in udienza, ritenendoli documenti non prodotti all'interrogatorio davanti al G.I.P.; (ii) omissione di valutazione della richiesta subordinata di misura cautelare meno afflittiva nonostante, alla data dell'appello, fosse intervenuta la sospensione dal servizio e la definitiva cessazione dal rapporto di lavoro pubblico del ricorrente, circostanza che avrebbe dovuto indurre il Tribunale a motivare sull'inidoneità degli arresti domiciliari e sulla possibile applicazione di una misura meno afflittiva.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. La Corte ha motivato che, in data anteriore, con separata sentenza relativa al procedimento principale (RGN.29705/2022), era stata accolta la domanda principale del ricorrente e il provvedimento del 9/6/2022 del Tribunale era stato annullato con rinvio; tale pronuncia rescindente aveva assorbito le questioni sollevate nel presente ricorso, rendendole prive di interesse. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e non sono state imposte spese processuali, essendo l'accoglimento nel procedimento separato dovuto a fatti non imputabili al ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'appello al Tribunale contro i provvedimenti del giudice per le indagini preliminari; nel caso il Tribunale aveva esaminato (e rigettato) l'appello avverso il diniego di revoca/sostituzione della misura cautelare.

  • art. 299 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla pretesa violazione per inammissibilità di nuovi motivi/documenti; nel contesto il ricorrente sosteneva che la decisione del Tribunale sulla preclusione documentale fosse errata.

  • art. 127 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente nella denunciata violazione di legge e di motivazione; nel testo il richiamo serve a contestare la correttezza delle valutazioni cautelari e delle deduzioni processuali del Tribunale.

  • art. 173, comma 1, disp. att. coord. cod. proc. pen.

    Regola sulle forme dell'atto di impugnazione (contenuto minimo necessario). Il ricorso era sottoscritto dal difensore e conforme ai limiti richiesti dalla norma, secondo il ricorrente.

  • art. 289 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione all'obbligo del giudice di valutare la sussistenza e l'adeguatezza delle misure cautelari alla luce di fatti nuovi; il ricorrente sosteneva che la cessazione dal servizio avrebbe dovuto indurre il Tribunale a considerare misura meno afflittiva.

  • art. 274 lett. c) cod. proc. pen.

    Richiamata nel contesto della possibilità di chiedere e motivare misure cautelari alternative; il ricorrente lamentava che tale richiesta subordinata non fosse stata esaminata per effetto della presunta preclusione documentale.

Massime di principio

  • Se sopravvengono decisioni favorevoli nel giudizio principale che incidono sul quadro giuridico o di fatto (es. annullamento con rinvio di provvedimenti cautelari), i ricorsi incidentali o impugnazioni cautelari possono essere dichiarati inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse perché le questioni risultano assorbite dal nuovo giudizio.
  • La produzione di nuovi documenti o fatti (anche se preesistenti) può essere rilevante per la valutazione della misura cautelare; tuttavia occorre produrli e dedurli nei termini e nella forma processuale corretta, perché il giudice possa considerarne l'ammissibilità e il valore ai fini della modifica della misura.
  • Quando si chiede la sostituzione di una misura cautelare con una meno afflittiva, è importante motivare e documentare tempestivamente ogni cambiamento di situazione (p.es. sospensione o cessazione dal servizio, sostituzione in incarichi) così che il giudice sia tenuto a valutare esplicitamente l'idoneità di misure alternative.
  • La declaratoria di inammissibilità per sopravvenuta mancanza di interesse non pronuncia sul merito delle deduzioni originarie; per tale motivo la parte che ottiene esito favorevole in un giudizio principale può vedere assorbite le impugnazioni collegate senza pronuncia sul merito di queste ultime.
  • In caso di esito favorevole successivo in altro giudizio, è possibile che non vengano liquidate spese nei confronti del ricorrente se l'evoluzione favorevole non è a lui imputabile.

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