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Sentenza

Sentenza del 23/09/2019 n. 786 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

Indebita anticipata compensazione del credito - Equiparabile al ritardato versamento dell'imposta - Sussiste - Applicabilità della sanzione in maniera proporzionale ed autonoma - Sussiste - Applicabilità dell'istituto della continuazione - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società contestava l'applicazione della sanzione per indebita anticipata compensazione di un credito d'imposta che, pur essendo spettante, era stato utilizzato prima del momento consentito. Sosteneva che la violazione fosse meramente formale e che non dovesse applicarsi la sanzione del 30% prevista per l'omesso o ritardato versamento. In subordine, chiedeva l'applicazione dell'istituto della continuazione e del cumulo giuridico tra le violazioni, anziché del cumulo materiale.

La decisione

L'appello è stato rigettato. Il giudice ha stabilito che l'indebita anticipata compensazione di un credito spettante determina comunque un ritardato versamento dell'imposta, poiché l'imposta non è stata versata nei termini previsti. La sanzione è quindi dovuta anche in assenza di un danno definitivo per l'Erario. È stata inoltre esclusa l'applicazione della continuazione, poiché le violazioni relative al tardivo o omesso pagamento di imposte già liquidate sono autonome e soggette alla sanzione proporzionale prevista per ciascun mancato pagamento. La società è stata condannata anche al pagamento delle spese del grado, liquidate in 300 euro.

Norme richiamate

  • Art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997

    Le violazioni tributarie che si esauriscono nel tardivo od omesso versamento dell'imposta risultante dalla dichiarazione fiscale non sono soggette all'istituto della continuazione.

    L'istituto della continuazione riguarda violazioni collegate da un nesso funzionale, potenzialmente incidenti sulla determinazione dell'imponibile o sulla liquidazione del tributo. Non si applica, invece, ai distinti mancati o tardivi pagamenti di un'imposta già liquidata.

  • Art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997

    Il ritardo o l'omissione del pagamento è una violazione che attiene all'imposta già liquidata, per la quale è previsto un trattamento sanzionatorio proporzionale ed autonomo per ciascun mancato pagamento.

    L'utilizzo anticipato di un credito d'imposta, anche quando il credito è effettivamente spettante, equivale a un ritardato versamento e comporta l'applicazione della sanzione prevista per il tardivo o omesso pagamento.

  • Cassazione civile, sentenza n. 1540 del 20 gennaio 2017

    Le violazioni tributarie che si esauriscono nel tardivo od omesso versamento dell'imposta risultante dalla dichiarazione fiscale non sono soggette all'istituto della continuazione.

    La Corte di Cassazione distingue tra violazioni che incidono sulla determinazione del tributo, per le quali può operare la continuazione, e violazioni consistenti nel semplice tardivo o omesso pagamento, che devono essere sanzionate autonomamente.

Massime di principio

  • La compensazione di un credito d'imposta prima della data o del momento previsto dalla legge può essere trattata come un ritardato versamento, anche se il credito esiste realmente e sarebbe stato utilizzabile successivamente.
  • La natura formalmente anticipata dell'operazione non esclude automaticamente la sanzione: rileva il mancato rispetto del termine legale di utilizzo o versamento.
  • Per i tardivi o omessi pagamenti di imposte già liquidate, la sanzione è normalmente proporzionale e autonoma per ciascuna violazione.
  • L'istituto della continuazione e il cumulo giuridico non sono generalmente applicabili a più violazioni consistenti soltanto in distinti ritardi o omissioni di pagamento, salvo che ricorrano elementi ulteriori previsti dalla normativa.
  • La spettanza sostanziale del credito può evitare contestazioni sull'inesistenza del credito, ma non necessariamente esclude la sanzione per il suo utilizzo anticipato.

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