Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1003/2026 - Firenze, Sezione 3

per l’accertamento: a) dell’inadempimento dell’obbligo del Comune di Prato di consentire al ricorrente l’accesso a parte degli atti da questo ultimo richiesti, ai sensi degli artt. 22 e ss. l. 241/90, con pec del 26 gennaio 2026 (in particolare, quelli relativi alle pratiche edilizie); b) conseguentemente, dell’illegittimità del sostanziale rifiuto espresso in parte qua dal Comune di Prato al rilascio della documentazione richiesta in data 26 gennaio 2026; c) di ogni altro atto, presupposto, connesso e consequenziale, compresa: c.1) la nota interlocutoria prot. n. 123/2026, con la quale il Comune di Prato ha richiesto una integrazione documentale, funzionale a individuare il numero, o i numeri di pratica edilizia, protocollo di suo interesse, individuando diverse modalità di trasmissione della richiesta a seconda se si tratta di pratiche antecedenti o successive al 1° gennaio 2013), specificando che “tale indicazione è fondamentale in quanto il Comune non effettua la ricerca delle pratiche”; c.2) il provvedimento di archiviazione tacito e/o espresso adottato dal Comune di Prato anche a seguito della pec inviata l’11 marzo 2026; d) nonché per l’annullamento del diniego parziale e la conseguente condanna della predetta amministrazione al rilascio di copia di tutti gli atti e documenti richiesti, anche previo annullamento e/o disapplicazione di ogni regolamento, circolare, prassi comunale violativa della normativa nazionale sul diritto di accesso agli atti.

Giustizia amministrativa202600553

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego parziale e mancata ostensione di documenti amministrativi, incluse pratiche edilizie, richiesti ai sensi degli artt. 22 e ss. l. 241/1990

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (società richiedente accesso)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente ha agito per l'accertamento dell'inadempimento del Comune all'obbligo di consentire l'accesso a parte degli atti richiesti con PEC del 26 gennaio 2026, nonché per l'accertamento dell'illegittimità del sostanziale rifiuto e per l'annullamento del diniego parziale, chiedendo la condanna dell'amministrazione al rilascio delle copie. Tra gli atti contestati figuravano una nota interlocutoria con cui il Comune aveva richiesto l'indicazione dei numeri o dei protocolli delle pratiche edilizie, dichiarando di non effettuare la ricerca delle pratiche, e il successivo provvedimento di archiviazione tacito e/o espresso, anche successivo alla PEC dell'11 marzo 2026. Il Comune si è costituito con memoria di stile. Nel corso del giudizio la società ha dichiarato che la pretesa era stata integralmente soddisfatta mediante l'estrazione delle copie delle pratiche edilizie richieste, dichiarando il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che la pretesa azionata era stata soddisfatta nel corso del giudizio mediante l'ostensione della documentazione richiesta. Le spese di lite sono state compensate tra tutte le parti in ragione delle specificità della controversia. Il contributo unificato è stato posto a carico del Comune resistente e deve essere rimborsato alla ricorrente, poiché la documentazione è stata ostesa soltanto nel corso del giudizio.

Norme richiamate

  • artt. 22 ss. l. 241/1990

    Costituiscono la base normativa del diritto di accesso documentale esercitato dalla società ricorrente.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente al giudice di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa azionata risulta integralmente soddisfatta.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione soddisfa integralmente la pretesa sostanziale dedotta, facendo venir meno l'interesse alla decisione sul ricorso.
  • Quando l'amministrazione ostende la documentazione richiesta soltanto nel corso del giudizio, il contributo unificato può essere posto a suo carico, anche se le ulteriori spese di lite vengono compensate in ragione delle specificità della controversia.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.