Ordinanza n. 54/2026 - Bologna, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 15 gennaio 2026, notificato in data 20 gennaio 2026, con cui il Dipartimento Impiego del Personale dello Stato Maggiore dell'Esercito ha rigettato l’istanza presentata dal ricorrente ai sensi dell’art. 33, comma 5, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compreso, per quanto di ragione, il preavviso di rigetto prot. n. -OMISSIS- del 17 dicembre 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell’istanza di trasferimento ex art. 33, comma 5, l. 104/1992, con preavviso di rigetto
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Dipartimento Impiego del Personale dello Stato Maggiore dell’Esercito ha rigettato la sua istanza di trasferimento, proposta ai sensi dell’art. 33, comma 5, l. 104/1992, chiedendone in via cautelare la sospensione. Dal testo non risultano specificati i singoli motivi di ricorso; emerge tuttavia che il diniego era contestato in relazione alla ritenuta insussistenza dei presupposti per il trasferimento nelle sedi richieste. L’Amministrazione ha motivato il diniego evidenziando l’assenza, in tali sedi, di posizioni organiche previste per il ruolo e il grado vacanti corrispondenti alla qualifica di “addetto di branca”, ricoperta dal ricorrente.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo insussistenti i presupposti per la sospensione del provvedimento impugnato. In particolare, ha considerato non favorevolmente valutabili le censure poiché l’art. 981 d.lgs. 66/2010 subordina l’applicazione al personale militare dell’art. 33, comma 5, l. 104/1992 al limite delle posizioni organiche previste per il ruolo e il grado, vacanti nella sede richiesta. Nel caso concreto, l’Amministrazione aveva indicato in modo dettagliato e puntuale che nelle sedi richieste non erano previste posizioni organiche per la qualifica di “addetto di branca”, posseduta dal militare. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 981 d.lgs. 66/2010
“delle posizioni organiche previste per il ruolo e il grado, vacanti nella sede di richiesta destinazione”
La disposizione limita l’applicazione al personale militare dell’art. 33, comma 5, l. 104/1992 alla disponibilità, nella sede richiesta, di posizioni organiche vacanti pertinenti al ruolo e al grado dell’interessato.
art. 33, comma 5, l. 104/1992
La norma costituisce la base dell’istanza di trasferimento, la cui applicazione al personale militare è soggetta al limite previsto dall’art. 981 d.lgs. 66/2010.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale richiesta dal ricorrente.
Massime di principio
- Per il personale militare, il beneficio del trasferimento previsto dall’art. 33, comma 5, l. 104/1992 è applicabile nei limiti delle posizioni organiche previste per il ruolo e il grado, vacanti nella sede richiesta.
- Il diniego di trasferimento può fondarsi sull’assenza, nelle sedi indicate dall’interessato, di posizioni organiche corrispondenti alla qualifica ricoperta, purché tale circostanza sia rappresentata dall’Amministrazione in modo dettagliato e puntuale.
- In sede cautelare, la domanda di sospensione deve essere respinta quando la motivazione del diniego risulta prima facie coerente con il limite normativo applicabile al personale militare e non emergono elementi idonei a rendere favorevolmente valutabili le censure.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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