Regolamento (UE) 2023/1718
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1718 della Commissione dell'8 settembre 2023 che modifica le norme tecniche di attuazione stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2197 della Commissione per quanto riguarda le valute strettamente correlate conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna, senza modifiche sostanziali della metodologia, l’elenco delle valute strettamente correlate utilizzato nell’ambito dei requisiti prudenziali degli enti creditizi. L’intervento sostituisce integralmente l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2197, sulla base di dati aggiornati al 31 marzo 2023. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Aggiornamento dell’elenco delle valute strettamente correlate ai fini della disciplina prudenziale sui requisiti per gli enti creditizi.
Ambito di applicazione
Si applica agli enti creditizi e, più in generale, all’applicazione delle norme tecniche di attuazione in materia di rischio valutario previste dal regolamento (UE) n. 575/2013. Opera nell’ordinamento dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. L’intervento consiste nella sostituzione dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2197 con un elenco aggiornato di coppie di valute strettamente correlate, sulla base di dati recenti con data limite 31 marzo 2023.
Aggiornamento dell’elenco delle valute strettamente correlate
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1718 della Commissione aggiorna le norme tecniche di attuazione relative alle "valute strettamente correlate" ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013. L’intervento non introduce una nuova metodologia, ma applica quella già esistente a serie di dati aggiornate, con data limite 31 marzo 2023, per garantire che l’elenco rifletta la correlazione effettiva tra le valute.
Base giuridica e contesto regolatorio
La Commissione interviene sulla base dell’articolo 354, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013, che disciplina i requisiti prudenziali per gli enti creditizi. Il regolamento modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2197, che aveva già stabilito le norme tecniche di attuazione in materia. La Commissione sottolinea che il nuovo atto non comporta cambiamenti sostanziali, ma solo un aggiornamento delle liste sulla base di dati più recenti.
Elaborazione tecnica e ruolo dell’ABE
Il regolamento si fonda su un progetto di norme tecniche di attuazione presentato dall’Autorità bancaria europea (ABE). Nella motivazione si precisa che, in ragione dell’assenza di modifiche sostanziali, l’ABE non ha svolto consultazione pubblica né analisi dei costi e benefici potenziali, ritenendole sproporzionate rispetto alla portata dell’intervento. L’ABE ha comunque consultato il gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Contenuto normativo: sostituzione dell’allegato
L’articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2197 con l’allegato del nuovo regolamento. L’allegato contiene l’elenco aggiornato delle coppie di valute strettamente correlate, organizzato per valuta di riferimento.
Le liste includono, tra le altre, le correlazioni di EUR, AED, ALL, AUD, BAM, BGN, CAD, CHF, CNY, CZK, DKK, GBP, HKD, IDR, INR, KRW, LBP, MAD, MKD, MOP, MYR, NZD, PLN, RON, RSD, SEK, SGD, THB, TWD e USD. In particolare, emergono numerose correlazioni reciproche tra alcune valute europee, valute dell’area del Golfo e valute asiatiche, con un ruolo ricorrente di SGD, USD, HKD, CNY, TWD e AED nelle liste aggiornate.
Entrata in vigore e natura dell’atto
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, come tipico dei regolamenti UE.
Disposizioni principali
Base giuridica e finalità
La Commissione adotta il regolamento in base all’articolo 354, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013, con l’obiettivo di aggiornare l’elenco delle valute strettamente correlate affinché rifletta la correlazione effettiva tra le valute, utilizzando serie di dati recenti.
Sostituzione dell’allegato del regolamento (UE) 2015/2197
L’articolo 1 dispone la sostituzione dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2197 con l’allegato del nuovo regolamento, che contiene l’elenco aggiornato delle coppie di valute strettamente correlate.
Aggiornamento delle coppie di valute
L’allegato elenca, per ciascuna valuta di riferimento, le valute considerate strettamente correlate. Le liste riguardano, tra le altre, EUR, AED, ALL, AUD, BAM, BGN, CAD, CHF, CNY, CZK, DKK, GBP, HKD, IDR, INR, KRW, LBP, MAD, MKD, MOP, MYR, NZD, PLN, RON, RSD, SEK, SGD, THB, TWD e USD.
Fonte tecnica e iter di elaborazione
Il regolamento si fonda su un progetto di norme tecniche di attuazione presentato dall’ABE. La Commissione precisa che l’ABE non ha svolto consultazione pubblica né analisi costi-benefici, ritenendole sproporzionate rispetto alla portata e all’impatto delle modifiche, e ha consultato il gruppo delle parti interessate nel settore bancario ai sensi dell’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Entrata in vigore e applicazione
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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