Regolamento (UE) 2023/2515
Regolamento delegato (UE) 2023/2515 della Commissione, dell’8 settembre 2023, che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/688 per quanto riguarda determinate prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all’interno dell’Unione di animali terrestri
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il quadro applicabile ai movimenti intra-Unione di animali terrestri detenuti, intervenendo sul regolamento delegato (UE) 2020/688. Il nucleo dell’intervento è l’introduzione di misure di riduzione del rischio per l’infezione da virus della malattia emorragica epizootica, incluse zone stagionalmente indenni e stabilimenti protetti dai vettori, oltre a un termine massimo di 24 ore per la macellazione di taluni animali provenienti da un altro Stato membro. Il testo chiarisce anche alcune disposizioni su esposizioni di volatili in cattività, certificati e controlli per equini, nonché su documentazione e controlli relativi a cani, gatti e furetti. Il regolamento è direttamente applicabile e entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE.
Modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) 2020/688 sulle prescrizioni sanitarie per i movimenti intra-UE di animali terrestri detenuti, introducendo nuove misure per l’infezione da virus della malattia emorragica epizootica e chiarendo alcune regole per equini, volatili in cattività e animali da compagnia.
Ambito di applicazione
Si applica ai movimenti all’interno dell’Unione di animali terrestri detenuti disciplinati dal regolamento delegato (UE) 2020/688, in particolare ungulati detenuti destinati alla macellazione o ad altri movimenti intra-UE, volatili in cattività spostati per esposizioni, equini, cani, gatti e furetti. Incide sugli operatori e sulle autorità competenti degli Stati membri di origine e di destinazione, con regole specifiche per i movimenti tra Stati membri o tra Stati membri e loro zone. Le nuove prescrizioni riguardano soprattutto la prevenzione della diffusione dell’infezione da virus della malattia emorragica epizootica; sono inoltre previste rettifiche a norme già vigenti in materia di certificazione, identificazione e controlli sanitari.
Regolamento delegato (UE) 2023/2515: modifiche al regolamento delegato (UE) 2020/688 per i movimenti intra-UE di animali terrestri
Il regolamento interviene sul regime dei movimenti all’interno dell’Unione di animali terrestri detenuti, aggiornando il regolamento delegato (UE) 2020/688 alla luce dell’evoluzione epidemiologica della malattia emorragica epizootica e di altre esigenze applicative emerse nella prassi. Il legislatore delegato mira, da un lato, a rafforzare la prevenzione della diffusione di tale infezione e, dall’altro, a chiarire alcune disposizioni operative su certificazione, identificazione e controlli.
Ambito e finalità della modifica
Il testo si colloca nel quadro del regolamento (UE) 2016/429, che disciplina la prevenzione e il controllo delle malattie animali trasmissibili. In particolare, la modifica riguarda le prescrizioni sanitarie per i movimenti intra-Unione di animali terrestri detenuti, volatili in cattività e, per taluni profili, equini, cani, gatti e furetti. Le considerazioni iniziali sottolineano la necessità di concentrare in un unico atto misure tra loro correlate per ragioni di semplicità, trasparenza ed evitare duplicazioni normative.
Misure contro l’infezione da virus della malattia emorragica epizootica
La novità principale è l’introduzione di una disciplina specifica per la malattia emorragica epizootica, considerata malattia di categoria D ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882. Per diverse specie di ungulati detenuti, gli articoli 10, 15, 23, 26 e 29 sono riscritti con una logica sostanzialmente uniforme: gli animali devono provenire da uno stabilimento situato entro un raggio di almeno 150 km in cui, nei due anni precedenti la partenza, non siano stati segnalati casi nelle specie elencate, oppure devono essere rispettate condizioni alternative più rigorose.
Le condizioni alternative si articolano in due blocchi:
- permanenza in una zona stagionalmente indenne da malattia emorragica epizootica, conformemente all’allegato IX, parti 1 e 2, per almeno 60 giorni, oppure per 28 giorni con prova sierologica negativa, oppure per 14 giorni con prova PCR negativa;
- permanenza, con protezione dagli attacchi dei vettori, in uno stabilimento protetto dai vettori conforme all’allegato IX, parte 3, per almeno 60 giorni, oppure per 28 giorni con prova sierologica negativa, oppure per 14 giorni con prova PCR negativa.
Il regolamento consente inoltre, in deroga a tali condizioni, movimenti verso un altro Stato membro o una sua zona quando lo Stato membro di destinazione abbia informato Commissione e altri Stati membri che tali movimenti sono autorizzati e accetti gli animali indipendentemente dal loro Stato o zona di origine.
Macellazione entro 24 ore per animali provenienti da altri Stati membri
È introdotto all’articolo 9 un nuovo paragrafo 3, secondo cui gli operatori dei macelli devono fare in modo che gli animali delle specie elencate per l’infezione da virus della malattia emorragica epizootica siano macellati entro 24 ore dall’arrivo al macello, se provengono da un altro Stato membro e non soddisfano le prescrizioni specifiche richiamate per specie negli articoli 10, 15, 23, 26 o 29.
Zone stagionalmente indenni e stabilimenti protetti dai vettori
Il nuovo allegato IX disciplina in dettaglio le misure di riduzione del rischio. Le zone stagionalmente indenni possono essere istituite solo se l’inizio e la fine del periodo libero da vettori sono dimostrati dall’autorità competente sulla base di sorveglianza entomologica. Dopo tre anni consecutivi di dimostrazione efficace del periodo libero da vettori, la sorveglianza entomologica può essere sostituita da ulteriori criteri scientifici, come la temperatura.
L’allegato prevede inoltre che:
- le zone stagionalmente indenni siano eliminate immediatamente se vi sono prove della fine del periodo libero da vettori o della circolazione del virus;
- la sorveglianza entomologica consista in un programma annuale attivo di cattura dei vettori mediante trappole ad aspirazione installate in modo permanente;
- le trappole funzionino per tutta la notte e secondo una frequenza minima specificata, con almeno una notte alla settimana nel mese che precede l’inizio e la fine del periodo libero da vettori e una notte al mese durante il periodo libero da vettori;
- almeno una trappola sia collocata in ciascuna unità geografica di 45 km per 45 km, con possibilità di adattamento in base alla situazione epidemiologica;
- una parte degli insetti raccolti sia inviata a un laboratorio specializzato;
- in mancanza di dati affidabili, la soglia per interpretare i risultati corrisponda all’assenza totale di Culicoides imicola e a meno di cinque Culicoides che hanno già deposto uova per trappola.
Per gli stabilimenti protetti dai vettori, l’allegato richiede barriere fisiche adeguate, schermature delle aperture con maglie idonee e trattamento periodico con insetticidi, controllo e sorveglianza dei vettori, misure per limitare o eliminare i siti di riproduzione nelle vicinanze e procedure operative standard con sistemi di back-up e di allarme.
Volatili in cattività destinati a esposizioni
L’articolo 67 è riscritto per disciplinare i volatili in cattività spostati per esposizioni e il loro successivo trasferimento. Il regolamento consente che, oltre al rientro nello Stato membro di origine, i volatili possano essere spostati in uno Stato membro diverso da quello di origine, purché:
- siano accompagnati dal certificato sanitario corretto, rilasciato dall’autorità competente dello Stato membro di origine o, per il rientro, da quella dello Stato membro dell’esposizione sulla base delle informazioni ufficiali del certificato originario;
- il movimento avvenga entro il periodo di validità del certificato;
- gli animali non siano stati a contatto con volatili di stato sanitario inferiore durante l’esposizione;
- per i galliformi, se l’esposizione si svolge in uno Stato membro o in una zona non indenni da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione, siano rispettate ulteriori restrizioni previste dall’articolo 62, lettera a), quando il movimento avviene verso uno Stato membro o zona indenni senza vaccinazione.
Inoltre, l’operatore del luogo di destinazione deve garantire l’isolamento dei volatili da qualsiasi altro volatile per 21 giorni dopo l’arrivo.
Equini: controlli, certificazione e deroga per movimenti tra Stati membri
Per gli equini, l’articolo 91, paragrafo 2, lettera b), è modificato per consentire che il controllo di identità e l’esame clinico siano effettuati nelle 48 ore precedenti o l’ultimo giorno precedente la partenza dallo stabilimento di origine. L’articolo 92, paragrafo 2, chiarisce poi che il certificato sanitario per un singolo equino è valido 30 giorni se l’animale è accompagnato dal documento unico di identificazione a vita con marchio di convalida valido, oppure, se si tratta di equino registrato, da una licenza valida rilasciata dalla federazione nazionale della Fédération Équestre Internationale o dall’autorità competente per le corse ippiche, con durata non superiore a quattro anni e con attestazione di almeno due visite veterinarie l’anno.
Il nuovo articolo 69, come sostituito, disciplina la deroga per i movimenti di equini registrati verso altri Stati membri non conformi alle prescrizioni di certificazione sanitaria dell’articolo 143, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429. La deroga è possibile solo se lo Stato membro di destinazione ha stabilito le condizioni, ha informato Commissione e altri Stati membri, gli animali rispettano le prescrizioni sanitarie applicabili e l’autorità di origine garantisce la tracciabilità e notifica l’intenzione di avvalersi della deroga.
Rettifiche su identificazione e controlli di cani, gatti e furetti
Il regolamento effettua anche correzioni di coordinamento nel regime relativo a cani, gatti e furetti. In particolare:
- all’articolo 53, lettera b), viene chiarito che gli animali devono essere accompagnati dal documento di identificazione individuale previsto dal regolamento delegato (UE) 2019/2035;
- all’articolo 86, paragrafo 1, il certificato sanitario deve contenere anche un collegamento a tale documento di identificazione;
- all’articolo 91, paragrafo 1, lettera j), viene precisato il controllo documentario del documento di identificazione individuale per cani, gatti e furetti, oltre al controllo d’identità e all’esame clinico per cani, gatti, furetti e altri carnivori.
Altre rettifiche su ovini e caprini
Sono inoltre apportate correzioni puntuali agli articoli 18 e 43. L’articolo 18, lettera a), è soppresso; l’articolo 43, paragrafo 4, viene sostituito per chiarire che, in caso di ungulati detenuti destinati alla macellazione, la raccolta da più stabilimenti per un periodo inferiore a 20 giorni dopo l’uscita dallo stabilimento di origine è considerata un’operazione di raccolta. Le considerazioni iniziali del regolamento evidenziano che tali rettifiche sono rese necessarie anche per evitare incoerenze con le norme sull’identificazione individuale di ovini e caprini previste dal regolamento delegato (UE) 2019/2035.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Nuovo termine massimo per la macellazione di taluni ungulati
All’articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2020/688 è aggiunto il paragrafo 3: gli operatori dei macelli devono provvedere affinché gli animali delle specie elencate per l’infezione da virus della malattia emorragica epizootica siano macellati entro 24 ore dall’arrivo al macello, se provengono da un altro Stato membro e non soddisfano le specifiche prescrizioni previste dagli articoli 10, 15, 23, 26 o 29, a seconda della specie.
Prescrizioni rafforzate per i movimenti di ungulati detenuti
Gli articoli 10, 15, 23, 26 e 29 sono riscritti per richiedere che gli animali provengano da uno stabilimento situato entro un raggio di almeno 150 km in cui, nei due anni precedenti la partenza, non sia stata segnalata l’infezione oppure, se la malattia è stata segnalata, siano rispettate condizioni alternative basate su: permanenza in una zona stagionalmente indenne per almeno 60, 28 o 14 giorni con esito negativo a prova sierologica o PCR; oppure permanenza in uno stabilimento protetto dai vettori per gli stessi periodi, con analoghe prove negative. Le condizioni sono rinviate all’allegato IX, parti 1, 2 e 3.
Deroga per movimenti verso altri Stati membri o loro zone
Per gli articoli 10, 15, 23, 26 e 29 è aggiunto un comma che consente all’autorità competente dello Stato membro di origine di autorizzare movimenti che non soddisfano uno dei requisiti della lettera pertinente verso un altro Stato membro o una sua zona, a condizione che lo Stato membro di destinazione abbia informato la Commissione e gli altri Stati membri dell’autorizzazione di tali movimenti e accetti gli animali indipendentemente dal loro Stato membro o zona di origine.
Volatili in cattività per esposizioni
L’articolo 67, paragrafi 4 e 5, è sostituito per consentire il rientro dei volatili in cattività anche in uno Stato membro diverso da quello di origine, purché siano accompagnati dal certificato sanitario corretto, il movimento avvenga entro la validità del certificato, e gli animali non siano stati a contatto con volatili di stato sanitario inferiore. Se il certificato è rilasciato nello Stato membro di origine, la dichiarazione sul mancato contatto è resa dal veterinario o dall’operatore competente. Per i movimenti verso uno Stato membro diverso da quello di origine, è richiesto inoltre che, se l’esposizione si svolge in uno Stato membro o zona non indenni da malattia di Newcastle senza vaccinazione, i galliformi non siano destinati a zone indenni senza vaccinazione salvo soddisfino l’articolo 62, lettera a). Dopo l’arrivo, i volatili devono restare isolati per 21 giorni.
Controllo degli equini e validità del certificato sanitario
L’articolo 91, paragrafo 2, lettera b), è sostituito per consentire che il controllo di identità e l’esame clinico degli equini siano effettuati nelle 48 ore precedenti o l’ultimo giorno precedente la partenza dallo stabilimento di origine. L’articolo 92, paragrafo 2, è sostituito: il certificato sanitario rilasciato per un singolo equino ai sensi dell’articolo 76, paragrafo 2, lettera a), è valido 30 giorni se l’animale è accompagnato dal documento unico di identificazione a vita con marchio di convalida valido oppure, per l’equino registrato, con licenza valida di durata non superiore a quattro anni rilasciata dalla federazione nazionale FEI o dall’autorità competente per le corse ippiche, accompagnata dall’attestazione delle visite veterinarie semestrali e delle vaccinazioni/esami richiesti.
Metodi diagnostici per diarrea virale bovina
All’allegato I, parte 6, punto 2, è aggiunta la lettera c) con il metodo della neutralizzazione del virus, quale ulteriore metodo diagnostico autorizzato ai fini dei movimenti intra-Unione.
Allegato IX sulle misure di riduzione del rischio per la malattia emorragica epizootica
Viene aggiunto un nuovo allegato IX che disciplina: l’istituzione di zone stagionalmente indenni sulla base della sorveglianza entomologica; la possibilità di sostituire la sorveglianza con ulteriori criteri scientifici, come la temperatura, dopo tre anni consecutivi di dimostrazione efficace del periodo libero da vettori; l’eliminazione immediata della zona stagionalmente indenne se emergono prove della fine del periodo libero da vettori o della circolazione virale; le modalità di sorveglianza entomologica; e i requisiti degli stabilimenti protetti dai vettori.
Rettifiche su ovini, caprini, cani, gatti, furetti ed equini
L’articolo 18, lettera a), è soppresso; l’articolo 43, paragrafo 4, è corretto per chiarire che, per gli ungulati detenuti destinati alla macellazione, la raccolta di animali da più stabilimenti per un periodo inferiore a 20 giorni dopo l’uscita dallo stabilimento di origine è considerata un’operazione di raccolta. L’articolo 53, lettera b), è riformulato per richiedere il documento di identificazione individuale ex regolamento delegato (UE) 2019/2035; l’articolo 86, paragrafo 1, è integrato con il collegamento al documento di identificazione; l’articolo 91, paragrafo 1, lettera j), è chiarito sul controllo documentario del documento di identificazione individuale e sul controllo d’identità/esame clinico.
Deroga per movimenti di equini registrati verso altri Stati membri
L’articolo 69 è sostituito: lo Stato membro di origine può autorizzare movimenti di equini registrati non conformi alle prescrizioni di certificazione sanitaria dell’articolo 143, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429, verso un altro Stato membro, se lo Stato membro di destinazione ha stabilito le condizioni sulla base delle prescrizioni in materia di sanità animale e ha informato Commissione e altri Stati membri; se gli animali rispettano almeno le prescrizioni sanitarie per tali movimenti, in particolare quelle dell’articolo 22; e se l’autorità di origine soddisfa le condizioni di tracciabilità fissate dalla destinazione e ne notifica l’intenzione di avvalersi della deroga.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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