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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/1703

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1703 della Commissione del 7 settembre 2023 relativo al rinnovo dell’autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Trichoderma reesei CBS 143953 e di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta da Trichoderma reesei CBS 143945 come additivo per mangimi destinati a specie avicole, suinetti svezzati, suini da ingrasso, scrofe in lattazione e specie suine minori (suinetti svezzati, suini da ingrasso e scrofe in lattazione), dell’autorizzazione di tale preparato per suinetti lattanti e specie suine minori (suinetti lattanti) (titolare dell’autorizzazione: Danisco (UK) Ltd, operante con la denominazione Danisco Animal Nutrition e rappresentata da Genencor International B.V.) e che abroga il regolamento (UE) n. 337/2011 e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/997 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32023R1703

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento rinnova l’autorizzazione di un preparato enzimatico prodotto da due ceppi di Trichoderma reesei e ne estende l’uso anche ai suinetti lattanti e alle specie suine minori corrispondenti. La Commissione recepisce il parere EFSA, che conferma la sicurezza del preparato alle condizioni d’impiego autorizzate e ne segnala i profili di rischio per gli utilizzatori. Sono fissate condizioni specifiche di impiego, livelli minimi di dosaggio, prescrizioni di protezione per gli operatori e un periodo transitorio per l’esaurimento delle scorte conformi alla disciplina precedente. Il regolamento abroga i precedenti atti autorizzativi del 2011 e del 2016.

Rinnova e amplia l’autorizzazione di un preparato enzimatico a base di endo-1,4-beta-xilanasi ed endo-1,3(4)-beta-glucanasi come additivo per mangimi, per specifiche categorie di suini e di animali avicoli, e abroga i precedenti atti autorizzativi.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore dei mangimi, ai titolari dell’autorizzazione e, in via sostanziale, ai mangimi, premiscele e additivi contenenti il preparato enzimatico indicato in allegato. Riguarda le specie avicole, i suinetti svezzati, i suini da ingrasso, le scrofe in lattazione, le specie suine minori nelle medesime categorie, nonché i suinetti lattanti e le specie suine minori (suinetti lattanti). È applicabile in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; prevede inoltre regole transitorie per prodotti fabbricati ed etichettati prima del 28 marzo 2024 e del 28 settembre 2024, rispettivamente. Non emerge un’esclusione generale, ma le condizioni d’uso sono limitate alle specie e ai livelli indicati nell’allegato.

Rinnovo e ampliamento dell’autorizzazione di un preparato enzimatico per mangimi

Il regolamento interviene nell’ambito della disciplina UE sugli additivi per mangimi di cui al regolamento (CE) n. 1831/2003, che regola i motivi e le procedure per il rilascio e il rinnovo delle autorizzazioni. La Commissione prende atto del parere favorevole dell’EFSA sulla sicurezza del preparato e della valutazione del laboratorio di riferimento, concludendo che sono soddisfatte le condizioni per il rinnovo e per la nuova autorizzazione di alcune categorie animali.

Contesto autorizzativo e base scientifica

Il preparato oggetto del regolamento è composto da endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Trichoderma reesei CBS 143953 e da endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta da Trichoderma reesei CBS 143945. Era già autorizzato per 10 anni dal regolamento (UE) n. 337/2011 per pollame, suinetti svezzati e suini da ingrasso, nonché dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/997 per scrofe in lattazione e specie suine minori relative a tali categorie. La domanda presentata ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 1831/2003 chiedeva il rinnovo dell’autorizzazione e proponeva anche una modifica delle condizioni originarie, con riduzione del livello minimo raccomandato per i tacchini; inoltre, ai sensi dell’articolo 7 del medesimo regolamento, chiedeva l’autorizzazione per suinetti lattanti e specie suine minori (suinetti lattanti).

Valutazione della sicurezza e dell’efficacia

L’EFSA, nel parere del 27 settembre 2022, ha concluso che il preparato rimane sicuro per specie avicole, suinetti svezzati, suini da ingrasso, scrofe in lattazione, specie suine minori, consumatori e ambiente alle condizioni d’uso autorizzate; ha esteso tale conclusione anche ai suinetti lattanti e alle specie suine minori (suinetti lattanti). Ha inoltre indicato che il preparato deve essere considerato un potenziale irritante per gli occhi e un sensibilizzante delle vie respiratorie, senza poter trarre conclusioni definitive sulla sensibilizzazione o irritazione cutanea. Quanto all’efficacia, l’EFSA ha ritenuto non necessaria una nuova valutazione per alcune specie, mentre ha considerato efficace il preparato per tacchini, suinetti lattanti e specie suine minori (suinetti lattanti) al nuovo livello proposto di 610 U/kg per l’endo-1,4-beta-xilanasi e 76 U/kg per l’endo-1,3(4)-beta-glucanasi; ha però osservato che, per gran parte delle specie oggetto degli studi, il livello efficace sperimentale era superiore di circa il 50% rispetto al nuovo livello proposto.

Contenuto normativo: rinnovo, nuova autorizzazione e abrogazioni

L’articolo 1 rinnova l’autorizzazione del preparato per specie avicole, suinetti svezzati, suini da ingrasso, scrofe in lattazione e specie suine minori nelle stesse categorie. L’articolo 2 introduce la nuova autorizzazione per suinetti lattanti e specie suine minori (suinetti lattanti). L’articolo 3 abroga i precedenti atti di autorizzazione, ossia il regolamento (UE) n. 337/2011 e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/997.

Condizioni di impiego, dosaggi e specifiche tecniche

L’allegato qualifica il prodotto come additivo zootecnico appartenente al gruppo funzionale dei promotori della digestione, con numero di identificazione 4a15, in forma solida e liquida. Riporta la composizione minima del preparato: 12 200 U/g di endo-1,4-beta-xilanasi e 1 520 U/g di endo-1,3(4)-beta-glucanasi. Per la quantificazione delle sostanze attive nell’additivo, nelle premiscele e nei mangimi composti sono previsti metodi colorimetrici specifici basati su substrati di arabinoxilano di frumento e beta-glucano d’orzo reticolati con azzurrina.

Sono fissati i seguenti tenori minimi per kg di mangime completo con umidità al 12%:

  • galline ovaiole: 1 830 U di endo-1,4-beta-xilanasi e 228 U di endo-1,3(4)-beta-glucanasi;
  • scrofe in lattazione e specie suine minori (scrofe in lattazione): 1 220 U e 152 U;
  • altro pollame, suinetti lattanti, suinetti svezzati, suini da ingrasso e specie suine minori (suinetti lattanti, suinetti svezzati e suini da ingrasso): 915 U e 114 U.

Misure di protezione per gli utilizzatori

Il regolamento recepisce anche indicazioni di sicurezza per gli operatori. Le istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela devono riportare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative adeguate per ridurre i rischi per gli utilizzatori; qualora tali rischi non possano essere eliminati, l’uso deve avvenire con dispositivi di protezione individuale per respirazione, pelle e occhi.

Regime transitorio ed entrata in vigore

Per evitare problemi di adeguamento immediato, l’articolo 4 prevede un regime transitorio distinto per additivo/premiscele e per mangimi composti/materie prime per mangimi destinati alle specie interessate dalla modifica delle condizioni di autorizzazione. Le scorte di additivo e premiscele prodotte ed etichettate prima del 28 marzo 2024 possono restare sul mercato ed essere utilizzate fino a esaurimento; per i mangimi composti e le materie prime per mangimi prodotti ed etichettati prima del 28 settembre 2024 il medesimo regime opera fino a esaurimento scorte. L’articolo 5 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e che sia direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Scadenza dell’autorizzazione

Nell’allegato è indicato il termine di fine autorizzazione al 28 settembre 2033, elemento rilevante per la programmazione degli operatori e per eventuali futuri rinnovi dell’additivo.

Disposizioni principali

Rinnovo dell’autorizzazione per le specie già autorizzate

L’articolo 1 rinnova l’autorizzazione del preparato di endo-1,4-beta-xilanasi e di endo-1,3(4)-beta-glucanasi, classificato come additivo zootecnico nel gruppo funzionale dei promotori della digestione, per specie avicole, suinetti svezzati, suini da ingrasso, scrofe in lattazione e specie suine minori nelle stesse categorie, alle condizioni dell’allegato.

Nuova autorizzazione per suinetti lattanti

L’articolo 2 autorizza il medesimo preparato, nella categoria degli additivi zootecnici e nel gruppo funzionale dei promotori della digestione, per suinetti lattanti e specie suine minori (suinetti lattanti), alle condizioni indicate nell’allegato.

Abrogazione dei precedenti regolamenti

L’articolo 3 abroga il regolamento (UE) n. 337/2011 e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/997, che avevano precedentemente autorizzato il preparato per altre specie e categorie.

Misure transitorie per le scorte esistenti

L’articolo 4 consente la commercializzazione e l’uso fino a esaurimento scorte di: a) additivo e premiscele prodotti ed etichettati prima del 28 marzo 2024 secondo le norme previgenti, per specie avicole, suinetti svezzati, suini da ingrasso e specie suine minori (suinetti svezzati e suini da ingrasso); b) mangimi composti e materie prime per mangimi prodotti ed etichettati prima del 28 settembre 2024 secondo le norme previgenti, per le stesse specie e categorie.

Condizioni tecniche di impiego e dosaggi

Nell’allegato sono indicati la composizione del preparato, i metodi di analisi e i tenori minimi per kg di mangime completo al 12% di umidità. Per galline ovaiole il minimo è 1 830 U di endo-1,4-beta-xilanasi e 228 U di endo-1,3(4)-beta-glucanasi; per scrofe in lattazione e specie suine minori (scrofe in lattazione) 1 220 U e 152 U; per altro pollame, suinetti lattanti, suinetti svezzati, suini da ingrasso e specie suine minori (suinetti lattanti, suinetti svezzati e suini da ingrasso) 915 U e 114 U.

Prescrizioni di sicurezza per gli utilizzatori

L’allegato richiede che nelle istruzioni per l’uso siano indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Impone inoltre agli operatori del settore dei mangimi di adottare procedure operative e misure organizzative adeguate per evitare i rischi per gli utilizzatori; se tali rischi non possono essere eliminati, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale per vie respiratorie, pelle e occhi.

Durata dell’autorizzazione e applicazione

Nell’allegato è indicato il termine di fine autorizzazione al 28 settembre 2033. L’articolo 5 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materieadditivi per mangimialimentazione animalesicurezza alimentarezootecnia

Testo integrale

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