Regolamento (UE) 2023/1703
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1703 della Commissione del 7 settembre 2023 relativo al rinnovo dell’autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Trichoderma reesei CBS 143953 e di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta da Trichoderma reesei CBS 143945 come additivo per mangimi destinati a specie avicole, suinetti svezzati, suini da ingrasso, scrofe in lattazione e specie suine minori (suinetti svezzati, suini da ingrasso e scrofe in lattazione), dell’autorizzazione di tale preparato per suinetti lattanti e specie suine minori (suinetti lattanti) (titolare dell’autorizzazione: Danisco (UK) Ltd, operante con la denominazione Danisco Animal Nutrition e rappresentata da Genencor International B.V.) e che abroga il regolamento (UE) n. 337/2011 e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/997 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rinnova l’autorizzazione di un preparato enzimatico prodotto da due ceppi di Trichoderma reesei e ne estende l’uso anche ai suinetti lattanti e alle specie suine minori corrispondenti. La Commissione recepisce il parere EFSA, che conferma la sicurezza del preparato alle condizioni d’impiego autorizzate e ne segnala i profili di rischio per gli utilizzatori. Sono fissate condizioni specifiche di impiego, livelli minimi di dosaggio, prescrizioni di protezione per gli operatori e un periodo transitorio per l’esaurimento delle scorte conformi alla disciplina precedente. Il regolamento abroga i precedenti atti autorizzativi del 2011 e del 2016.
Rinnova e amplia l’autorizzazione di un preparato enzimatico a base di endo-1,4-beta-xilanasi ed endo-1,3(4)-beta-glucanasi come additivo per mangimi, per specifiche categorie di suini e di animali avicoli, e abroga i precedenti atti autorizzativi.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore dei mangimi, ai titolari dell’autorizzazione e, in via sostanziale, ai mangimi, premiscele e additivi contenenti il preparato enzimatico indicato in allegato. Riguarda le specie avicole, i suinetti svezzati, i suini da ingrasso, le scrofe in lattazione, le specie suine minori nelle medesime categorie, nonché i suinetti lattanti e le specie suine minori (suinetti lattanti). È applicabile in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; prevede inoltre regole transitorie per prodotti fabbricati ed etichettati prima del 28 marzo 2024 e del 28 settembre 2024, rispettivamente. Non emerge un’esclusione generale, ma le condizioni d’uso sono limitate alle specie e ai livelli indicati nell’allegato.
Rinnovo e ampliamento dell’autorizzazione di un preparato enzimatico per mangimi
Il regolamento interviene nell’ambito della disciplina UE sugli additivi per mangimi di cui al regolamento (CE) n. 1831/2003, che regola i motivi e le procedure per il rilascio e il rinnovo delle autorizzazioni. La Commissione prende atto del parere favorevole dell’EFSA sulla sicurezza del preparato e della valutazione del laboratorio di riferimento, concludendo che sono soddisfatte le condizioni per il rinnovo e per la nuova autorizzazione di alcune categorie animali.
Contesto autorizzativo e base scientifica
Il preparato oggetto del regolamento è composto da endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Trichoderma reesei CBS 143953 e da endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta da Trichoderma reesei CBS 143945. Era già autorizzato per 10 anni dal regolamento (UE) n. 337/2011 per pollame, suinetti svezzati e suini da ingrasso, nonché dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/997 per scrofe in lattazione e specie suine minori relative a tali categorie. La domanda presentata ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 1831/2003 chiedeva il rinnovo dell’autorizzazione e proponeva anche una modifica delle condizioni originarie, con riduzione del livello minimo raccomandato per i tacchini; inoltre, ai sensi dell’articolo 7 del medesimo regolamento, chiedeva l’autorizzazione per suinetti lattanti e specie suine minori (suinetti lattanti).
Valutazione della sicurezza e dell’efficacia
L’EFSA, nel parere del 27 settembre 2022, ha concluso che il preparato rimane sicuro per specie avicole, suinetti svezzati, suini da ingrasso, scrofe in lattazione, specie suine minori, consumatori e ambiente alle condizioni d’uso autorizzate; ha esteso tale conclusione anche ai suinetti lattanti e alle specie suine minori (suinetti lattanti). Ha inoltre indicato che il preparato deve essere considerato un potenziale irritante per gli occhi e un sensibilizzante delle vie respiratorie, senza poter trarre conclusioni definitive sulla sensibilizzazione o irritazione cutanea. Quanto all’efficacia, l’EFSA ha ritenuto non necessaria una nuova valutazione per alcune specie, mentre ha considerato efficace il preparato per tacchini, suinetti lattanti e specie suine minori (suinetti lattanti) al nuovo livello proposto di 610 U/kg per l’endo-1,4-beta-xilanasi e 76 U/kg per l’endo-1,3(4)-beta-glucanasi; ha però osservato che, per gran parte delle specie oggetto degli studi, il livello efficace sperimentale era superiore di circa il 50% rispetto al nuovo livello proposto.
Contenuto normativo: rinnovo, nuova autorizzazione e abrogazioni
L’articolo 1 rinnova l’autorizzazione del preparato per specie avicole, suinetti svezzati, suini da ingrasso, scrofe in lattazione e specie suine minori nelle stesse categorie. L’articolo 2 introduce la nuova autorizzazione per suinetti lattanti e specie suine minori (suinetti lattanti). L’articolo 3 abroga i precedenti atti di autorizzazione, ossia il regolamento (UE) n. 337/2011 e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/997.
Condizioni di impiego, dosaggi e specifiche tecniche
L’allegato qualifica il prodotto come additivo zootecnico appartenente al gruppo funzionale dei promotori della digestione, con numero di identificazione 4a15, in forma solida e liquida. Riporta la composizione minima del preparato: 12 200 U/g di endo-1,4-beta-xilanasi e 1 520 U/g di endo-1,3(4)-beta-glucanasi. Per la quantificazione delle sostanze attive nell’additivo, nelle premiscele e nei mangimi composti sono previsti metodi colorimetrici specifici basati su substrati di arabinoxilano di frumento e beta-glucano d’orzo reticolati con azzurrina.
Sono fissati i seguenti tenori minimi per kg di mangime completo con umidità al 12%:
- galline ovaiole: 1 830 U di endo-1,4-beta-xilanasi e 228 U di endo-1,3(4)-beta-glucanasi;
- scrofe in lattazione e specie suine minori (scrofe in lattazione): 1 220 U e 152 U;
- altro pollame, suinetti lattanti, suinetti svezzati, suini da ingrasso e specie suine minori (suinetti lattanti, suinetti svezzati e suini da ingrasso): 915 U e 114 U.
Misure di protezione per gli utilizzatori
Il regolamento recepisce anche indicazioni di sicurezza per gli operatori. Le istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela devono riportare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative adeguate per ridurre i rischi per gli utilizzatori; qualora tali rischi non possano essere eliminati, l’uso deve avvenire con dispositivi di protezione individuale per respirazione, pelle e occhi.
Regime transitorio ed entrata in vigore
Per evitare problemi di adeguamento immediato, l’articolo 4 prevede un regime transitorio distinto per additivo/premiscele e per mangimi composti/materie prime per mangimi destinati alle specie interessate dalla modifica delle condizioni di autorizzazione. Le scorte di additivo e premiscele prodotte ed etichettate prima del 28 marzo 2024 possono restare sul mercato ed essere utilizzate fino a esaurimento; per i mangimi composti e le materie prime per mangimi prodotti ed etichettati prima del 28 settembre 2024 il medesimo regime opera fino a esaurimento scorte. L’articolo 5 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e che sia direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Scadenza dell’autorizzazione
Nell’allegato è indicato il termine di fine autorizzazione al 28 settembre 2033, elemento rilevante per la programmazione degli operatori e per eventuali futuri rinnovi dell’additivo.
Disposizioni principali
Rinnovo dell’autorizzazione per le specie già autorizzate
L’articolo 1 rinnova l’autorizzazione del preparato di endo-1,4-beta-xilanasi e di endo-1,3(4)-beta-glucanasi, classificato come additivo zootecnico nel gruppo funzionale dei promotori della digestione, per specie avicole, suinetti svezzati, suini da ingrasso, scrofe in lattazione e specie suine minori nelle stesse categorie, alle condizioni dell’allegato.
Nuova autorizzazione per suinetti lattanti
L’articolo 2 autorizza il medesimo preparato, nella categoria degli additivi zootecnici e nel gruppo funzionale dei promotori della digestione, per suinetti lattanti e specie suine minori (suinetti lattanti), alle condizioni indicate nell’allegato.
Abrogazione dei precedenti regolamenti
L’articolo 3 abroga il regolamento (UE) n. 337/2011 e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/997, che avevano precedentemente autorizzato il preparato per altre specie e categorie.
Misure transitorie per le scorte esistenti
L’articolo 4 consente la commercializzazione e l’uso fino a esaurimento scorte di: a) additivo e premiscele prodotti ed etichettati prima del 28 marzo 2024 secondo le norme previgenti, per specie avicole, suinetti svezzati, suini da ingrasso e specie suine minori (suinetti svezzati e suini da ingrasso); b) mangimi composti e materie prime per mangimi prodotti ed etichettati prima del 28 settembre 2024 secondo le norme previgenti, per le stesse specie e categorie.
Condizioni tecniche di impiego e dosaggi
Nell’allegato sono indicati la composizione del preparato, i metodi di analisi e i tenori minimi per kg di mangime completo al 12% di umidità. Per galline ovaiole il minimo è 1 830 U di endo-1,4-beta-xilanasi e 228 U di endo-1,3(4)-beta-glucanasi; per scrofe in lattazione e specie suine minori (scrofe in lattazione) 1 220 U e 152 U; per altro pollame, suinetti lattanti, suinetti svezzati, suini da ingrasso e specie suine minori (suinetti lattanti, suinetti svezzati e suini da ingrasso) 915 U e 114 U.
Prescrizioni di sicurezza per gli utilizzatori
L’allegato richiede che nelle istruzioni per l’uso siano indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Impone inoltre agli operatori del settore dei mangimi di adottare procedure operative e misure organizzative adeguate per evitare i rischi per gli utilizzatori; se tali rischi non possono essere eliminati, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale per vie respiratorie, pelle e occhi.
Durata dell’autorizzazione e applicazione
Nell’allegato è indicato il termine di fine autorizzazione al 28 settembre 2033. L’articolo 5 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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