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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/1719

Regolamento (UE) 2023/1719 della Commissione dell’8 settembre 2023 che modifica gli allegati II e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di isoxaben, metaldeide, Metarhizium brunneum ceppo Ma 43, paclobutrazol e feromoni di lepidotteri a catena lineare (SCLP) in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32023R1719

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il quadro UE dei limiti massimi di residui per alcune sostanze attive fitosanitarie, sulla base di nuove valutazioni scientifiche dell’EFSA e di domande presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 396/2005. Fissa un nuovo LMR per l’isoxaben nei cetriolini, conferma o rivede diversi LMR per metaldeide e paclobutrazol e inserisce Metarhizium brunneum ceppo Ma 43 e SCLP nell’allegato IV, escludendoli dalla necessità di LMR specifici. Le modifiche si applicano dal 27 settembre 2023 e si coordinano tecnicamente con il precedente regolamento (UE) 2023/466.

Modifica gli allegati II e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 per aggiornare i livelli massimi di residui (LMR) di isoxaben, metaldeide e paclobutrazol e per inserire Metarhizium brunneum ceppo Ma 43 e i feromoni di lepidotteri a catena lineare (SCLP) nell’elenco delle sostanze senza LMR specifici.

Ambito di applicazione

Si applica ai residui di determinati antiparassitari nei o su prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale disciplinati dal regolamento (CE) n. 396/2005. Riguarda gli operatori del settore agroalimentare e mangimistico che immettono sul mercato prodotti contenenti o trattati con isoxaben, metaldeide, paclobutrazol, Metarhizium brunneum ceppo Ma 43 e SCLP, nonché le autorità nazionali competenti per i controlli ufficiali e la valutazione dei residui. Le modifiche incidono sugli LMR dell’allegato II e sulle sostanze esentate da LMR dell’allegato IV, con applicazione dal 27 settembre 2023. Sono previste, per alcune voci, indicazioni relative a dati mancanti da tenere in considerazione al riesame degli LMR entro specifiche date.

Regolamento (UE) 2023/1719 della Commissione: modifica dei LMR per isoxaben, metaldeide, paclobutrazol e inserimento di sostanze nell’allegato IV

Il regolamento interviene sul sistema dei livelli massimi di residui disciplinato dal regolamento (CE) n. 396/2005, aggiornando gli allegati II e IV alla luce di domande presentate dagli operatori, dei riesami previsti dall’articolo 12 e dei pareri motivati dell’EFSA. La Commissione considera che le modifiche richieste siano compatibili con la sicurezza dei consumatori, sulla base dei dati disponibili e della valutazione dell’esposizione per 27 gruppi di consumatori europei.

Contesto normativo e base giuridica

Il provvedimento è adottato sulla base degli articoli 5 e 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 396/2005. I considerando richiamano il procedimento ordinario di valutazione delle domande presentate ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, la valutazione da parte degli Stati membri interessati ai sensi dell’articolo 8 e l’esame scientifico svolto dall’EFSA, con attenzione ai rischi per i consumatori e, se del caso, per gli animali.

La Commissione afferma che, tenendo conto delle proprietà tossicologiche più recenti, né l’esposizione a lungo termine tramite tutti gli alimenti potenzialmente interessati né l’esposizione acuta derivante da un elevato consumo dei prodotti in questione indica un rischio di superamento della dose giornaliera ammissibile o della dose acuta di riferimento.

Isoxaben: fissazione del LMR per i cetriolini

Per l’isoxaben viene accolta la richiesta di modifica del LMR vigente nei cetriolini. Uno Stato membro ha chiesto di avvalersi della procedura accelerata prevista dalle linee guida tecniche per fissare il limite sulla base delle sperimentazioni sui residui nelle zucchine.

La Commissione ritiene opportuno l’estrapolazione dei dati dalle zucchine ai cetriolini, in linea con le linee guida UE sull’estrapolazione degli LMR, e fissa per i cetriolini un LMR pari a 0,05 mg/kg. Nell’allegato è inoltre segnalato che l’EFSA ha rilevato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui e, per talune voci, al momento del riesame la Commissione terrà conto dei dati eventualmente presentati entro il 6 marzo 2025.

Metaldeide: aggiornamento degli LMR e dati di supporto

La metaldeide è oggetto di un duplice intervento. Da un lato, il regolamento modifica i LMR vigenti per cavoli a infiorescenza e cavoli a foglia, sulla base di una domanda specifica. Dall’altro, il riesame ex articolo 12 ha consentito di acquisire informazioni prima non disponibili, comprese evidenze da uno studio di idrolisi sulla natura del residuo dopo sterilizzazione.

Secondo la Commissione e l’EFSA, gli LMR vigenti risultano pienamente suffragati da dati per:

  • patate;
  • altri ortaggi a radice e tubero, con eccezioni specificate nel testo;
  • pomodori;
  • melanzane;
  • cavoli, con esclusioni relative a radici di brassica e baby leaf di brassica;
  • lattughe e insalate;
  • foglie di spinaci e simili;
  • carciofi.

L’allegato riporta anche valori specifici per diverse categorie, tra cui alcune colture orticole e gruppi di prodotti di origine animale, oltre a note su informazioni mancanti da considerare nel riesame di alcune voci entro il termine del 14 marzo 2017.

Paclobutrazol: conferma della sufficienza dei dati

Per il paclobutrazol, il regolamento si fonda su un riesame ex articolo 12 nel quale un richiedente ha presentato nuovi dati su uno studio rappresentativo del metabolismo delle colture primarie nelle piante da frutto. Tali dati hanno consentito di confermare che gli LMR vigenti sono pienamente supportati per mele, pere, cotogne, nespole, nespole del Giappone, albicocche e pesche.

Allegato II: principali valori modificati

L’allegato II sostituisce le colonne relative a isoxaben, metaldeide e paclobutrazol e contiene un’ampia revisione di valori per categorie di prodotti vegetali e animali. Tra i principali valori espressamente indicati nel testo figurano, a titolo esemplificativo:

  • per l’isoxaben: 0,05 mg/kg nei cetriolini;
  • per la metaldeide: 0,7 mg/kg nei cavoli a infiorescenza, 0,4 mg/kg nei cavoli a testa, 6 mg/kg nei cavoli a foglia, 0,15 mg/kg nei cavoli rapa, 2 mg/kg in lattughe e insalate, 2 mg/kg in foglie di spinaci e simili, 1,5 mg/kg nei porri, 0,07 mg/kg nei carciofi;
  • per il paclobutrazol: 0,05 mg/kg in taluni gruppi di frutta e ortaggi, con valori più elevati per specifiche drupacee, ad esempio 0,15 mg/kg per albicocche e pesche.

Il testo include anche le consuete note di lettura, tra cui il riferimento al limite inferiore di determinazione analitica indicato con (*1).

Allegato IV: esenzione da LMR per sostanze a basso rischio

Metarhizium brunneum ceppo Ma 43 e i feromoni di lepidotteri a catena lineare (SCLP) sono inseriti nell’allegato IV in ordine alfabetico. La Commissione motiva la scelta richiamando il loro rinnovo come sostanze attive a basso rischio e affermando che le condizioni d’uso non dovrebbero produrre residui nei prodotti alimentari o mangimistici tali da comportare rischi per i consumatori.

L’effetto pratico è che per tali sostanze non sono richiesti LMR specifici ai sensi del regolamento (CE) n. 396/2005.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 27 settembre 2023. È espressamente previsto che esso sia obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

La Commissione precisa infine che, per motivi tecnici, le modifiche introdotte devono applicarsi successivamente a quelle del regolamento (UE) 2023/466, che aveva già modificato gli allegati del regolamento (CE) n. 396/2005 per isoxaben, novaluron e tetraconazolo.

Disposizioni principali

Modifica degli allegati II e IV del regolamento (CE) n. 396/2005

L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati II e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 secondo l’allegato del regolamento. Ciò comporta l’aggiornamento dei LMR per isoxaben, metaldeide e paclobutrazol e l’inserimento nell’allegato IV di Metarhizium brunneum ceppo Ma 43 e dei feromoni di lepidotteri a catena lineare (SCLP).

Isoxaben: nuovo LMR per i cetriolini

Per l’isoxaben viene fissato un LMR di 0,05 mg/kg per i cetriolini, sulla base delle sperimentazioni sui residui nelle zucchine e dell’estrapolazione consentita dalle linee guida UE. Il testo segnala anche alcune informazioni mancanti per talune matrici, da valutare al riesame degli LMR, con termine indicato al 6 marzo 2025 per alcune voci.

Metaldeide: conferma e aggiornamento di vari LMR

Per la metaldeide vengono modificati gli LMR in diverse categorie di prodotti, sulla base di nuove informazioni e della valutazione EFSA. Il regolamento richiama in particolare la sufficienza dei dati per patate, altri ortaggi a radice e tubero, pomodori, melanzane, cavoli, lattughe e insalate, foglie di spinaci e simili, carciofi, oltre alla modifica specifica per cavoli a infiorescenza e cavoli a foglia. Sono altresì segnalate informazioni mancanti per alcune voci, da presentare entro il 14 marzo 2017 per il riesame di alcune categorie già considerate.

Paclobutrazol: conferma della sufficienza dei dati per talune colture frutticole

Per il paclobutrazol il regolamento prende atto di informazioni prima non disponibili su uno studio rappresentativo del metabolismo nelle piante da frutto e conferma che gli LMR vigenti sono pienamente suffragati da dati per mele, pere, cotogne, nespole, nespole del Giappone, albicocche e pesche.

Inserimento di sostanze nell’allegato IV

Metarhizium brunneum ceppo Ma 43 e i feromoni di lepidotteri a catena lineare (SCLP), rinnovati come sostanze attive a basso rischio dai regolamenti di esecuzione (UE) 2022/383 e (UE) 2022/1251, sono inseriti nell’allegato IV perché le condizioni d’uso non dovrebbero determinare residui tali da comportare rischi per i consumatori. Per tali sostanze non sono quindi necessari LMR specifici.

Decorrenza e applicazione temporale

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 27 settembre 2023. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Viene inoltre precisato che, per motivi tecnici, le modifiche si applicano successivamente a quelle introdotte dal regolamento (UE) 2023/466.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentareresidui di antiparassitariagricolturamangimicontrolli ufficiali

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