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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/1705

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1705 della Commissione del 7 settembre 2023 relativo all’autorizzazione di un preparato di riboflavina (vitamina B2) prodotta da Bacillus subtilis CGMCC 13326 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32023R1705

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza l’uso di un preparato di riboflavina (vitamina B2) prodotto da Bacillus subtilis CGMCC 13326 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. L’autorizzazione è concessa sulla base della valutazione favorevole dell’EFSA circa sicurezza ed efficacia, con prescrizioni specifiche per la protezione degli utilizzatori. Il testo fissa inoltre le condizioni di impiego, i metodi di analisi e la durata dell’autorizzazione fino al 28 settembre 2033.

Autorizzazione del preparato di riboflavina (vitamina B2) prodotta da Bacillus subtilis CGMCC 13326 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore dei mangimi e all’immissione sul mercato/uso di un additivo nutrizionale per l’alimentazione animale nell’Unione europea. L’autorizzazione riguarda il preparato di riboflavina (vitamina B2) prodotto mediante fermentazione con Bacillus subtilis CGMCC 13326, classificato nella categoria degli additivi nutrizionali e nel gruppo funzionale delle vitamine, pro-vitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite. La misura riguarda tutte le specie animali ed è direttamente applicabile negli Stati membri. Il periodo di autorizzazione termina il 28 settembre 2033.

Autorizzazione del preparato di riboflavina (vitamina B2) prodotta da Bacillus subtilis CGMCC 13326 come additivo per mangimi

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1705 autorizza l’immissione e l’uso, nell’Unione, di un preparato di riboflavina (vitamina B2) ottenuto mediante fermentazione con Bacillus subtilis CGMCC 13326 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. La decisione si fonda sulla procedura prevista dal regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi per l’alimentazione animale e tiene conto del parere favorevole dell’EFSA del 1° febbraio 2023, nonché della necessità di adottare adeguate misure di protezione per gli utilizzatori.

Base giuridica e presupposti dell’autorizzazione

La Commissione richiama il regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina l’autorizzazione degli additivi per mangimi e le relative condizioni procedurali. In particolare, la domanda è stata presentata ai sensi dell’articolo 7 di tale regolamento ed è stata corredata della documentazione richiesta dall’articolo 7, paragrafo 3. La Commissione conclude che il preparato soddisfa le condizioni di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 e può pertanto essere autorizzato.

Valutazione dell’EFSA: sicurezza ed efficacia

Nel parere del 1° febbraio 2023, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, il preparato è sicuro per tutte le specie animali, per i consumatori e per l’ambiente. L’EFSA ha inoltre ritenuto l’additivo efficace nel soddisfare il fabbisogno nutrizionale dell’animale e ha indicato che non sono necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato. È stata anche verificata la relazione sul metodo di analisi predisposta dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

Rischi per gli utilizzatori e misure di protezione

Sebbene il profilo di sicurezza generale sia stato considerato favorevole, il parere scientifico evidenzia un rischio di esposizione per inalazione per gli utilizzatori. Inoltre, la riboflavina è nota come fotosensibilizzante e può provocare reazioni fotoallergiche cutanee e oculari; per il preparato in questione, in assenza di dati, non è stato possibile concludere se sia irritante per la pelle e per gli occhi o se sia sensibilizzante cutaneo. Per questo motivo la Commissione ritiene necessario adottare misure di protezione adeguate. L’allegato impone agli operatori del settore dei mangimi di adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori; se tali rischi non possono essere eliminati, l’additivo e le premiscele devono essere impiegati con dispositivi di protezione individuale per vie respiratorie, occhi e pelle.

Specifiche tecniche dell’additivo autorizzato

L’allegato identifica l’additivo con il numero 3a825V e con la denominazione "Riboflavina" o "Vitamina B2". Il preparato deve contenere almeno l’80% di riboflavina, con un tenore massimo di acqua del 3%, ed essere in forma solida. La sostanza attiva è la riboflavina, formula chimica C17H20N4O6, numero CAS 83-88-5, con purezza minima del 98%, prodotta mediante fermentazione con Bacillus subtilis CGMCC 13326.

Campo di applicazione: specie animali e categoria funzionale

L’autorizzazione riguarda tutte le specie animali. L’additivo è inserito nella categoria degli "additivi nutrizionali" e nel gruppo funzionale delle "vitamine, pro-vitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite". Il testo dell’allegato non prevede, nel dato fornito, limiti specifici di età massima o tenori minimi/massimi ulteriori oltre alle condizioni generali riportate.

Metodi di analisi

Per il controllo della conformità, il regolamento indica i metodi analitici da utilizzare. La riboflavina nel preparato e nelle premiscele deve essere determinata mediante cromatografia liquida ad alta prestazione con rivelatore UV (HPLC-UV), secondo VDLUFA Bd. III, 13.9.1. Per la determinazione della riboflavina, come vitamina B2 totale, nei mangimi composti si utilizza la cromatografia liquida ad alta prestazione con rivelatore a fluorescenza (HPLC-FLD), secondo EN 14152.

Obblighi informativi e condizioni d’uso

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Questa prescrizione è rilevante sia per la corretta utilizzazione tecnica del prodotto sia per la gestione del rischio lungo la filiera dei mangimi.

Entrata in vigore, efficacia temporale e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Il periodo di autorizzazione dell’additivo, indicato nell’allegato, termina il 28 settembre 2033.

Disposizioni principali

Autorizzazione dell’additivo

L’articolo 1 autorizza il preparato indicato nell’allegato, appartenente alla categoria "additivi nutrizionali" e al gruppo funzionale "vitamine, pro-vitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite", come additivo per mangimi per l’alimentazione animale alle condizioni stabilite nell’allegato.

Base giuridica e valutazione scientifica

La Commissione richiama il regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare l’articolo 9, paragrafo 2, e considera soddisfatte le condizioni dell’articolo 5. L’EFSA, nel parere del 1° febbraio 2023, ha ritenuto il preparato sicuro per tutte le specie animali, per i consumatori e per l’ambiente, ed efficace nel soddisfare il fabbisogno nutrizionale dell’animale.

Rischi per gli utilizzatori e misure di protezione

L’EFSA segnala un rischio di esposizione per inalazione per gli utilizzatori e, in assenza di dati, non consente conclusioni definitive su possibile irritazione cutanea/oculare o sensibilizzazione cutanea. Il regolamento impone quindi agli operatori del settore dei mangimi di adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi; se tali rischi non possono essere eliminati, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, degli occhi e della pelle.

Specifiche del prodotto e composizione

L’allegato identifica l’additivo con il numero 3a825V e la denominazione "Riboflavina" o "Vitamina B2". Il preparato contiene almeno l’80% di riboflavina, con tenore massimo di acqua del 3%, è in forma solida, la sostanza attiva ha formula chimica C17H20N4O6, numero CAS 83-88-5 e purezza minima del 98%, ed è prodotta mediante fermentazione con Bacillus subtilis CGMCC 13326.

Ambito soggettivo e specie destinatarie

L’additivo è autorizzato per tutte le specie animali, senza indicazione di limiti di età massima o di tenori minimi/massimi ulteriori nel testo principale dell’allegato, oltre alle condizioni generali riportate.

Metodi di analisi

Per la determinazione della riboflavina nel preparato e nelle premiscele si usa HPLC-UV (VDLUFA Bd. III, 13.9.1). Per la determinazione della riboflavina come vitamina B2 totale nei mangimi composti si usa HPLC-FLD (EN 14152).

Obblighi informativi per etichettatura/uso

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

Durata dell’autorizzazione ed entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro. Il periodo di autorizzazione dell’additivo scade il 28 settembre 2033.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animaleadditivi per mangimisicurezza alimentaresalute animaletutela degli utilizzatori

Testo integrale

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