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Ordinanza

Ordinanza n. 203/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia a - del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, con il quale il Prefetto di Napoli ha assunto informativa interdittiva antimafia, ai sensi degli artt. 84 e 91 D.Lgs. n. 159/2011; b - del verbale del GIA n. -OMISSIS- c - di tutti gli atti istruttori delle Autorità di PS, richiamati a fondamento del provvedimento sub a), non conosciuti, e in particolare: c1 - della nota del Comando Provinciale dei Carabinieri di Napoli prot. n. -OMISSIS--3 del 5.12.2023; c2 - della nota del Comando Carabinieri Gruppo Castello di Cisterna prot. n.-OMISSIS- del 4.11.2021; c3 - della nota del Comando Provinciale Carabinieri prot. n.-OMISSIS-SDM_GN) del 2.5.2021; c4 - della nota del Gruppo Carabinieri di Castello di Cisterna n. -OMISSIS- c5 - della nota del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della GdF di Napoli prot. n.-OMISSIS- c6 - della nota del Comando Provinciale Carabinieri prot. n. -OMISSIS-- 5-2023 dell’8.11.2025; d - del provvedimento del Comune di San Gennaro Vesuviano prot. n.-OMISSIS- con il quale, sull’esclusivo presupposto della informativa ostativa sub a), è stata disposta la revoca in autotutela della licenza all’esercizio del noleggio da rimessa con conducente e di tutte le autorizzazioni rilasciate dal Comune in favore della -OMISSIS-; e - ove e per quanto occorra, della nota della Prefettura di Napoli prot. n.-OMISSIS- con la quale è stato comunicato al Comune di San Gennaro Vesuviano il provvedimento interdittivo sub a); f - di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali.

Giustizia amministrativa202507040

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: informativa interdittiva antimafia adottata dal Prefetto di Napoli e conseguente revoca comunale della licenza per il noleggio da rimessa con conducente e delle altre autorizzazioni

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa NCC)

Prevale il privato

La controversia

L'impresa ha impugnato l'informativa interdittiva antimafia adottata dal Prefetto di Napoli ai sensi degli artt. 84 e 91 del d.lgs. n. 159/2011, unitamente al verbale del Gruppo investigativo antimafia, agli atti istruttori delle autorità di pubblica sicurezza richiamati a fondamento dell'interdittiva, nonché alla revoca in autotutela disposta dal Comune di San Gennaro Vesuviano della licenza per il noleggio da rimessa con conducente e delle ulteriori autorizzazioni comunali. È stata dedotta, tra l'altro, la mancata attivazione del contraddittorio procedimentale previsto dall'art. 92, comma 2-bis, del d.lgs. n. 159/2011, contestando la ricorrenza dell'urgenza che avrebbe consentito di omettere la fase interlocutoria. La ricorrente ha inoltre prospettato circostanze, ricavabili dalle pronunce del giudice penale, idonee a escludere la rilevanza dei fatti posti dalla Prefettura a fondamento dell'interdittiva.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare. Quanto al periculum in mora, ha ravvisato un danno irreparabile negli effetti dei provvedimenti, consistenti nella cessazione dell'attività d'impresa. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto prima facie fondata la censura relativa alla mancata attivazione del contraddittorio procedimentale ai sensi dell'art. 92, comma 2-bis, del d.lgs. n. 159/2011, in ragione della contestazione della ricorrente circa l'insussistenza dell'urgenza necessaria per omettere la fase interlocutoria, oltre che delle circostanze derivanti dalle pronunce penali che potrebbero escludere la rilevanza dei fatti valorizzati dalla Prefettura. È stata sospesa l'efficacia sia dell'informativa interdittiva del Prefetto di Napoli sia della conseguente revoca comunale. La trattazione del merito è stata fissata all'udienza pubblica del 7 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti costituite e dichiarate irripetibili nei confronti del Comune non costituito.

Norme richiamate

  • artt. 84 e 91 d.lgs. 159/2011

    Norme indicate quale base normativa dell'informativa interdittiva antimafia.

  • art. 92, comma 2-bis, d.lgs. 159/2011

    La mancata attivazione del contraddittorio procedimentale è stata ritenuta prima facie censurabile, in assenza di adeguata dimostrazione dell'urgenza che consente di omettere la fase interlocutoria.

  • art. 55 c.p.a.

    Disposizione applicata per la valutazione e la concessione della tutela cautelare.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Base normativa richiamata per l'oscuramento dei dati identificativi.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità delle parti interessate.

Massime di principio

  • Nel procedimento finalizzato all'adozione di un'informativa interdittiva antimafia, la mancata attivazione del contraddittorio procedimentale previsto dall'art. 92, comma 2-bis, del d.lgs. n. 159/2011 può integrare un vizio dell'azione amministrativa quando l'amministrazione non dimostri la sussistenza dell'urgenza che consente di omettere la fase interlocutoria.
  • Ai fini della tutela cautelare, il rischio di cessazione dell'attività d'impresa in conseguenza di un'informativa interdittiva antimafia e del conseguente provvedimento comunale di revoca delle autorizzazioni può integrare il periculum in mora richiesto dall'art. 55 c.p.a.
  • La sospensione cautelare dell'informativa interdittiva antimafia può comportare, in via consequenziale, la sospensione dell'efficacia del provvedimento comunale che abbia revocato titoli autorizzatori esclusivamente in ragione dell'interdittiva prefettizia.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaPartecipazione al procedimento
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
SottomateriePresupposti e indizi dell'infiltrazione
IstitutiPartecipazione procedimentaleTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

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