Sentenza n. 809/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima bis) n. 2057/2023, resa tra le parti il 07/02/2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva respinto l'impugnazione della decorrenza dell'anzianità attribuita con la promozione al grado di Maggiore e dichiarato improcedibile il ricorso incidentale
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, ufficiale dei Carabinieri appartenente al ruolo speciale ad esaurimento, contestava la decorrenza dell'anzianità assoluta nel grado di Maggiore, fissata al 31 dicembre 2021, chiedendo il riconoscimento del servizio prestato anteriormente alla stabilizzazione, durante il rapporto a tempo determinato, e la conseguente retrodatazione delle anzianità nei gradi di Tenente, Capitano e Maggiore, con pagamento delle differenze retributive. In primo grado aveva impugnato il decreto ministeriale che aveva indetto la procedura di stabilizzazione, nella parte in cui non riconosceva l'anzianità pregressa, nonché il provvedimento di promozione a Maggiore. Il TAR aveva ritenuto tardiva la contestazione sostanziale, osservando che non erano stati tempestivamente impugnati gli atti di nomina e inquadramento a Sottotenente in servizio permanente effettivo, Tenente e Capitano, dai quali derivava la decorrenza dell'anzianità contestata. In appello l'ufficiale sosteneva che la domanda avesse natura di accertamento di un diritto soggettivo e di condanna al pagamento delle differenze retributive, non soggetta a termine decadenziale, e che egli avesse svolto senza soluzione di continuità le medesime funzioni degli ufficiali di pari grado. Riproponeva inoltre le censure non esaminate dal TAR.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la decisione di primo grado. Ha ritenuto che la pretesa sostanziale non fosse diretta al semplice pagamento della retribuzione per prestazioni già rese nell'ambito dell'inquadramento attribuito, ma mirasse a ottenere un diverso inquadramento giuridico e una diversa decorrenza dell'anzianità, con conseguente modifica dello status e della collocazione dell'ufficiale nell'organizzazione militare. Gli atti di stabilizzazione, nomina e inquadramento sono provvedimenti autoritativi che determinano lo status del dipendente pubblico e producono direttamente effetti giuridici ed economici; pertanto devono essere impugnati tempestivamente nel termine decadenziale. Il bando di stabilizzazione aveva fissato il criterio per la decorrenza dell'anzianità e risultava immediatamente lesivo, così come il primo atto di nomina che aveva attribuito un'anzianità inferiore a quella rivendicata. La mancata impugnazione tempestiva di tali atti ne aveva determinato l'inoppugnabilità, impedendo di conseguire lo stesso risultato mediante l'impugnazione del successivo provvedimento di promozione a Maggiore o mediante un'autonoma azione di accertamento e condanna. Il giudice ha escluso che la disciplina europea sul lavoro a tempo determinato imponesse la disapplicazione delle norme processuali interne o consentisse di disapplicare provvedimenti amministrativi divenuti inoppugnabili. Anche l'eventuale contrasto dell'atto con il diritto dell'Unione non ne determina automaticamente la nullità né consente la disapplicazione fuori da una tempestiva impugnazione. Le spese del grado sono state compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 26, comma 1, c.p.a.
Richiamato, insieme all'art. 92, comma 2, c.p.c., quale fondamento della compensazione delle spese per eccezionali ragioni connesse alla particolarità della vicenda.
art. 92, comma 2, c.p.c.
Utilizzato quale base normativa, con l'art. 26, comma 1, c.p.a., per compensare le spese di lite.
art. 288, par. 3, TFUE
la direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi
Richiamato nel quadro del principio di autonomia procedurale degli Stati membri.
Direttiva 1999/70/CE
La sua eventuale applicabilità alla vicenda non esclude l'applicazione delle norme processuali interne sui termini di impugnazione, purché rispettati i criteri di equivalenza ed effettività.
Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999
Il richiamo alla disciplina europea sul lavoro a tempo determinato non consente di superare le preclusioni derivanti dalla mancata tempestiva impugnazione degli atti di inquadramento.
Massime di principio
- Gli atti di nomina e di inquadramento del personale pubblico, inclusi quelli che determinano la decorrenza giuridica dell'anzianità, sono provvedimenti autoritativi che definiscono lo status del dipendente e i connessi effetti economici; devono pertanto essere impugnati tempestivamente nel termine decadenziale.
- Non è ammissibile ottenere, mediante un'autonoma azione di accertamento o di condanna al pagamento di differenze retributive, un diverso inquadramento giuridico o una diversa decorrenza dell'anzianità quando gli atti attributivi dello status non siano stati tempestivamente impugnati.
- Quando il bando di una procedura di stabilizzazione stabilisce in modo preciso la decorrenza dell'anzianità riconoscibile, esso è immediatamente lesivo per chi intenda rivendicare una diversa anzianità e deve essere impugnato tempestivamente, insieme al primo atto di nomina che applica tale criterio.
- La mancata tempestiva impugnazione di un provvedimento amministrativo lesivo ne determina l'inoppugnabilità e impedisce al giudice di disapplicarlo nell'ambito di un successivo giudizio diretto a conseguire effetti incompatibili con lo status da esso definito.
- Il diritto dell'Unione europea non impone, in assenza di specifiche regole procedurali sovranazionali, la disapplicazione delle norme processuali interne sui termini di impugnazione; tali termini sono compatibili con il diritto europeo se rispettano i principi di equivalenza ed effettività.
- Anche un provvedimento amministrativo eventualmente contrario al diritto dell'Unione non è automaticamente nullo né può essere disapplicato al di fuori di una tempestiva impugnazione, ove il vizio abbia natura di illegittimità soggetta a decadenza.
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