Cassazione Penale, Sentenza n. 452/2023 del 10/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP di Locri per il reato previsto dall'art. 12, commi 1 e 3-bis, del d.lgs. n. 286/1998 (organizzazione/agevolazione dell'immigrazione clandestina). Hanno dedotto violazione di legge e difetto di motivazione, lamentando che il Tribunale si è limitato a rinviare per relationem al provvedimento originario senza valutare la pertinenza probatoria e senza dare risposta adeguata alle doglianze, non avendo inoltre diversificato le posizioni dei due indagati rispetto al rinvenimento del telefono con SIM turca nella disponibilità di Memis Adnan
La decisione
Il tribunale ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché le censure erano generiche e non indicavano specificamente i passaggi motivazionali contestati. Ha ritenuto adeguata la motivazione che si fondava sulle dichiarazioni dei migranti che avevano riconosciuto i conducenti e sugli elementi circostanziali (es. telefono con SIM turca). Ha confermato la decisione impugnata indirettamente dichiarandone l'ammissibilità della motivazione e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende; ha inoltre disposto gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 12, comma 1 e comma 3-bis, d.lgs. n. 286/1998
art. 12, comma 1, comma 3-bis, d.lgs. n. 286 del 1998
Norma sul favoreggiamento/organizzazione dell'immigrazione clandestina: è stata invocata per configurare il reato contestato e giustificare la misura cautelare, sulla base delle dichiarazioni dei migranti e di elementi circostanziali (conduzione del natante, possesso di telefono con SIM turca)
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale relativa agli adempimenti a seguito di condanna alle somme in favore della Cassa delle ammende: il tribunale ha disposto gli adempimenti di cancelleria previsti
Massime di principio
- Le censure sulla motivazione devono essere specifiche: un ricorso generico che lamenta 'mancanza di adeguata motivazione' senza indicare i passaggi logici o le omissioni precise è spesso inammissibile
- Il rinvio per relationem a un provvedimento precedente non è automaticamente vizio se quel provvedimento è esauriente: il giudice del riesame può richiamare motivazioni già espresse se risultano complete e coerenti
- Dichiarazioni di persone offese o testimoni (qui: migranti trasportati) che riconoscono gli imputati e elementi circostanziali concordanti (es. possesso di telefono con SIM estera quando ai passeggeri non era consentito avere effetti personali) costituiscono grave indizio idoneo a sostenere la misura cautelare
- Se si vuole contestare il ruolo differenziato di più indagati (es. possesso di un oggetto rilevante solo per uno di essi), il ricorso deve spiegare concretamente perché tale elemento non può essere valorizzato o deve proporre spiegazioni alternative verificabili
- Prima di proporre ricorso avverso motivazioni ritenute carenti conviene dettagliare in modo puntuale i passaggi ritenuti illogici o contraddittori e suggerire atti istruttori mancanti; le argomentazioni vaghe espongono anche al rischio di condanna alle spese e a sanzioni pecuniarie per ricorsi manifestamente infondati
- In caso di elementi indiziari multipli e coerenti, il giudice tende a ritenere la misura cautelare proporzionata; per ottenere esito diverso è necessario fornire elementi concreti di smentita o alternative logiche credibili
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