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Sentenza

Sentenza n. 728/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 290/2024 del Tribunale di Rimini, Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202501858

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo n. 290/2024 del Tribunale di Rimini, Sezione Lavoro, relativo alla carta docente per cinque annualità

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza al decreto ingiuntivo emesso dal giudice ordinario, divenuto esecutivo per mancata opposizione ai sensi dell'art. 647 c.p.c., come attestato dalla cancelleria il 2 dicembre 2024. Il decreto era stato notificato al Ministero anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione. Nonostante ciò, il Ministero è rimasto inadempiente e non si è costituito in giudizio.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso e lo ha accolto. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione al decreto ingiuntivo definitivo ed esecutivo, detraendo quanto eventualmente già corrisposto, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento, il Tribunale ha nominato sin d'ora un commissario ad acta, individuato nel dirigente dell'Ufficio scolastico regionale, con facoltà di subdelega, il quale potrà operare su istanza della ricorrente entro i successivi novanta giorni. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 600,00 oltre spese generali e accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Fondamento processuale dell'azione di ottemperanza e dei poteri del giudice nell'ordinare l'esecuzione del titolo e nel nominare un commissario ad acta.

  • art. 647 c.p.c.

    Il decreto ingiuntivo non opposto è divenuto esecutivo, come attestato dalla cancelleria, e costituisce il titolo del quale è stata chiesta l'ottemperanza.

Massime di principio

  • Il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione l'esecuzione di un decreto ingiuntivo emesso dal giudice ordinario, divenuto esecutivo per mancata opposizione e ritualmente notificato all'amministrazione, quando persista l'inadempimento dell'obbligo accertato nel titolo.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l'ordine di esecuzione può essere accompagnato dalla fissazione di un termine per l'adempimento e dalla nomina preventiva di un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza della parte vittoriosa in caso di ulteriore inerzia dell'amministrazione.
  • L'esecuzione del titolo deve tenere conto delle somme o utilità eventualmente già corrisposte dall'amministrazione, che devono essere detratte dall'adempimento dovuto.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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