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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19899/2025 del 17/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministratore di condominio)

La controversia

La controversia nasce dalla gestione di un condominio: una condomina ha chiesto la condanna dell'ex amministratrice alla restituzione pro quota di somme che sarebbero state prelevate indebitamente da banca e libretti di risparmio intestati al condominio. In primo grado la domanda è stata accolta; in appello, invece, la domanda è stata respinta perché i rendiconti consuntivi predisposti dall'amministratrice per gli anni di gestione erano stati approvati dalle assemblee condominiali e le relative delibere non erano state impugnate. La ricorrente ha proposto tre motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 1137 c.c. e delle norme sulla gestione condominiale e sul mandato, sostenendo che l'approvazione dei consuntivi non può sanare prelievi privi di giustificazione, né precludere l'azione di responsabilità o la rilevazione di nullità delle delibere; ha inoltre contestato il richiamo all'art. 1130-bis c.c. come temporalmente inapplicabile. Con il secondo ha dedotto violazione delle regole sulle prove e sull'onere probatorio, lamentando che il giudice d'appello avesse valorizzato, in modo meramente ipotetico, il contenuto di testimonianze non ammesse. Con il terzo, assorbito, ha ribadito l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, sostenendo che i fatti integrerebbero illeciti contrattuali eventualmente anche penalmente rilevanti, soggetti a termine di prescrizione più lungo.

La decisione

La Corte ha rigettato tutti i motivi. Ha ritenuto infondato il primo, osservando che il riferimento all'art. 1130-bis c.c. era non decisivo e che la decisione di merito si fondava correttamente sul fatto che i rendiconti erano stati approvati e non impugnati; secondo la Corte, tale approvazione e la mancata impugnativa precludono al singolo condomino l'azione di responsabilità contro l'amministratore per l'attività di gestione approvata, richiamando un precedente conforme. Ha inoltre rilevato che la domanda era costruita sulla mancata produzione di giustificativi relativi a spese in rendiconti approvati, mentre l'ipotesi di appropriazione indebita era stata evocata solo in ricorso senza risultare oggetto di denuncia. Anche il secondo motivo è stato respinto perché il Tribunale non aveva fondato la decisione su prove non assunte, ma aveva solo svolto un'osservazione accessoria circa l'opposizione della ricorrente all'audizione di altri condomini richiesta dalla controparte. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1137 c.c.

    L'approvazione assembleare dei rendiconti e la mancata impugnazione delle relative delibere possono precludere l'azione individuale di responsabilità del condomino contro l'amministratore per l'attività gestionale approvata.

  • art. 1130 c.c.

    Richiamato come norma sulla gestione e rendicontazione condominiale, ma non decisivo ai fini della decisione.

  • art. 1135 c.c.

    Richiamato insieme alle norme sulla gestione condominiale e all'approvazione delle spese.

  • art. 1713 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione agli obblighi del mandatario di rendere conto e restituire quanto ricevuto.

  • art. 1229 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'invalidità di patti o approvazioni che escludano responsabilità per dolo o illiceità.

  • art. 1130-bis c.c.

    Norma non applicabile ratione temporis ai fatti, ma evocata dal Tribunale solo in via non decisiva come indice della possibilità di un controllo contabile più analitico.

  • art. 11 disp. prel. c.c.

    Richiamato per contestare l'applicazione retroattiva dell'art. 1130-bis c.c.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato per denunciare un preteso uso improprio delle risultanze istruttorie.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato per censurare la valutazione delle prove da parte del giudice di merito.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato sia per la distribuzione dell'onere della prova sia per contestare la decisione di merito sulla mancata giustificazione dei prelievi.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la responsabilità dell'amministratrice per inadempimento.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato come parametro del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • L'approvazione assembleare dei rendiconti condominiali e la mancata impugnazione delle delibere possono precludere, nei limiti della decisione, l'azione del singolo condomino diretta a far valere responsabilità dell'amministratore per la gestione approvata.
  • Il richiamo a una norma sopravvenuta temporalmente non applicabile non vizia la decisione quando esso sia meramente accessorio e non costituisca il fondamento decisivo della ratio decidendi.
  • Il giudice di merito non viola le regole sulla prova quando non decide sulla base di una prova non assunta, ma si limita a svolgere una considerazione accessoria su una prova richiesta e non ammessa.
  • La censura in cassazione deve colpire la reale ratio decidendi della sentenza impugnata: se la decisione si fonda su un autonoma e sufficiente ragione di rigetto, le ulteriori doglianze restano assorbite.

Come è indicizzato

MaterieSpese condominialiImpugnazioni
RamiCondominioProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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