Sentenza n. 1425/2026 - Torino, Sezione 3
per l’annullamento - dell’esclusione dalla graduatoria del Bando di concorso A/A 2022/2023 per il conferimento di borse di studio, servizio abitativo e premio laurea - Graduatoria definitiva Borsa di Studio Anni successivi - Domanda Standard pubblicata il 15/12/2022, della Matricola -OMISSIS- – Politecnico di Torino – Laurea Magistrale – Dipartimento Architettura e Design; - di ogni atto o provvedimento presupposto o consequenziale, successivo, presupposto o preparatorio, anteriore o conseguente, anche non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla graduatoria definitiva per borse di studio, servizio abitativo e premio laurea relativa all'anno accademico 2022/2023, per mancata legalizzazione della documentazione reddituale e patrimoniale del nucleo familiare estero
Esito
Favorevole al resistente (ente per il diritto allo studio)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, cittadino marocchino già iscritto a un corso di laurea magistrale presso il Politecnico di Torino, ha impugnato l'esclusione dalla graduatoria EDISU per la mancata legalizzazione prefettizia della documentazione consolare relativa alla situazione reddituale e patrimoniale del nucleo familiare estero, necessaria per il calcolo dell'ISEE parificato. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 10-bis e dell'art. 6, comma 1, lett. b), l. 241/1990, lamentando il mancato preavviso di rigetto, l'omessa attivazione del soccorso istruttorio e il difetto di istruttoria e motivazione. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 3, 33 e 34 Cost., sostenendo che l'esclusione per un vizio formale avrebbe leso il diritto allo studio e impedito la conclusione degli studi. Il Politecnico di Torino ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva. Nelle more del giudizio il ricorrente ha conseguito la laurea magistrale nel febbraio 2025 e ha iniziato un'attività professionale; ha quindi dichiarato di conservare interesse all'accertamento dell'illegittimità ai soli fini risarcitori.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente estromesso il Politecnico di Torino, ritenendo che l'Ateneo fosse estraneo alla procedura EDISU e non avesse alcun interesse qualificato alla conservazione dell'atto impugnato; la mera iscrizione del ricorrente presso l'Università non gli conferiva legittimazione passiva. La domanda di annullamento è stata dichiarata improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, poiché il ricorrente, avendo conseguito la laurea e perso la qualifica di studente, non avrebbe più potuto ottenere il beneficio neppure in caso di riedizione del potere. Il giudizio è stato tuttavia esaminato ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a. ai soli fini risarcitori. Il primo motivo è stato respinto nel merito: l'art. 10-bis l. 241/1990 non si applica alle procedure concorsuali, intese come procedure comparative tra una pluralità di candidati. Inoltre, nelle procedure di massa, l'obbligo di soccorso istruttorio deve essere bilanciato con i principi di buona fede e autoresponsabilità e non impone all'amministrazione di consentire individualmente la regolarizzazione di ogni incompletezza documentale, quando ciò rischierebbe di paralizzare la procedura. Nel caso concreto, la presenza di una graduatoria dimostrava la natura selettiva della procedura; il numero elevato dei candidati, le modalità organizzative adottate e la complessità della verifica documentale ne confermavano la natura massiva. Il ricorrente, già beneficiario di borse EDISU nei tre anni precedenti, avrebbe dovuto conoscere i requisiti e le modalità di presentazione; inoltre non aveva provato di essersi tempestivamente attivato per regolarizzare la documentazione. EDISU aveva invece adottato misure organizzative favorevoli, ampliando gli orari degli sportelli e consentendo modalità eccezionali di trasmissione. Non è stata quindi ravvisata violazione dei doveri di buona fede e correttezza. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile: l'esclusione costituiva applicazione vincolata del bando, che il ricorrente non aveva impugnato né censurato autonomamente. Il giudice amministrativo non poteva disapplicare incidentalmente il bando, avente natura non normativa, in assenza di impugnazione dell'atto presupposto o di vizi propri dell'atto applicativo. Il ricorso è stato quindi respinto, anche ai fini risarcitori. Le spese sono state integralmente compensate; il contributo unificato è rimasto a carico del ricorrente.
Norme richiamate
art. 6, comma 1, lett. b), l. 241/1990
Nelle procedure di massa il soccorso istruttorio non opera in modo illimitato, dovendo essere coordinato con i principi di buona fede e autoresponsabilità; l'amministrazione non è tenuta a supplire alle carenze documentali di ogni partecipante quando ciò comprometta la funzionalità della procedura.
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di rigetto non si applica alle procedure concorsuali, intese come procedure comparative tra una pluralità di persone; la regola è stata ritenuta applicabile alla procedura EDISU, caratterizzata dalla formazione di una graduatoria.
art. 34, comma 3, c.p.a.
Quando viene meno l'interesse all'annullamento, il giudice può accertare l'illegittimità dell'atto ai soli fini risarcitori, purché permanga un interesse a tale accertamento.
artt. 3, 33 e 34 Cost.
Le disposizioni costituzionali sul diritto allo studio non consentono di esaminare nel merito una censura rivolta contro un atto applicativo del bando quando il bando presupposto non sia stato impugnato e non siano dedotti vizi propri dell'atto applicativo.
Massime di principio
- Il preavviso di rigetto previsto dall'art. 10-bis l. 241/1990 non si applica alle procedure concorsuali, intese come procedure comparative tra una pluralità di soggetti; la formazione di una graduatoria costituisce un indice della natura selettiva della procedura.
- Nelle procedure amministrative di massa, il soccorso istruttorio deve essere coordinato con i principi di buona fede e autoresponsabilità: l'amministrazione non è tenuta a consentire la regolarizzazione individuale di ogni carenza documentale quando ciò rischi di paralizzare o ritardare la procedura, soprattutto se si tratta di procedure selettive per l'erogazione di risorse pubbliche.
- La produzione di documentazione non conforme ai requisiti del bando costituisce una carenza rilevante, non meramente formale, quando impedisce all'amministrazione di verificare i presupposti per l'erogazione del beneficio; l'interessato deve attivarsi tempestivamente per presentare documentazione completa e regolare.
- La perdita, nelle more del giudizio, dei requisiti necessari per ottenere il beneficio rende improcedibile la domanda di annullamento per sopravvenuto difetto di interesse; il giudizio può proseguire ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a. soltanto per l'accertamento dell'illegittimità ai fini risarcitori.
- Non è ammissibile impugnare un atto applicativo del bando deducendone l'illegittimità derivata senza impugnare il bando presupposto e senza dedurre vizi propri dell'atto applicativo; il giudice amministrativo non può disapplicare incidentalmente un bando non avente natura normativa.
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