Cassazione Civile, Ordinanza n. 10199/2023 del 17/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
La parte privata ha proposto istanza di correzione di errore materiale avverso una precedente ordinanza della Corte di cassazione che, a sua volta, aveva corretto un'originaria decisione di rigetto del ricorso. In origine, nel dispositivo della pronuncia del 2019, le spese del giudizio di cassazione erano state liquidate in complessivi euro 900, di cui euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge. Con ordinanza successiva del 2022 la Corte aveva già rettificato il dispositivo, sostituendo tale statuizione con la condanna al pagamento delle spese liquidate in euro 900,00 oltre spese prenotate a debito, ritenendo erroneo il riconoscimento di spese generali e spese vive in favore di un'Amministrazione dello Stato. La ricorrente ha però dedotto che anche la somma di euro 900,00 fosse frutto di errore di calcolo, poiché, eliminando le spese vive, l'importo corretto delle spese processuali sarebbe stato euro 700,00, oltre eventuali spese prenotate a debito. L'amministrazione intimata non ha svolto difese.
La decisione
La Corte ha accolto l'istanza di correzione. Ha rilevato che nella precedente ordinanza di correzione l'importo delle spese processuali era stato indicato in euro 900,00 per svista o errore di calcolo, mentre l'importo corretto era euro 700,00, non dovendosi computare le spese vive. Ha quindi disposto l'ulteriore correzione del dispositivo dell'originaria ordinanza, sostituendo la formula relativa alle spese con quella che prevede la condanna al pagamento di euro 700,00 oltre eventuali spese prenotate a debito. Quanto alle spese del procedimento di correzione, la Corte ha affermato che non vi era luogo a provvedere.
Norme richiamate
art. 287 c.c.
richiamato come base per la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della precedente ordinanza; la Corte lo applica per rettificare la statuizione sulle spese.
artt. 375 c.p.c. e 380 bis.1 c.p.c.
richiamati per la trattazione del procedimento in camera di consiglio.
Massime di principio
- L'errore materiale nel dispositivo di una pronuncia può essere corretto quando la statuizione presenti una svista evidente o un errore di calcolo desumibile dal contenuto complessivo del provvedimento.
- Quando la Corte corregge una liquidazione delle spese resa in favore di un'amministrazione dello Stato, deve distinguere tra compensi professionali e spese prenotate a debito, non potendo automaticamente riconoscere spese vive o spese generali se la precedente statuizione le ha incluse per errore.
- Se la precedente correzione del dispositivo ha a sua volta introdotto un errore di calcolo, è ammissibile una ulteriore correzione materiale per riportare la statuizione all'importo effettivamente dovuto.
- Nel procedimento di correzione dell'errore materiale non è necessario provvedere sulle spese del procedimento quando la Corte ritenga di non doverle liquidare in relazione alla natura dell'incidente processuale.
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