Cassazione Penale, Sentenza n. 31507/2022 del 23/08/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il GIP aveva emesso un decreto penale di condanna nei confronti di Micciché Michele (art. 612 c.p.). Nell'opposizione al decreto l'imputato aveva chiesto la sospensione del procedimento con messa alla prova ai sensi dell'art. 464-bis c.p.p. Il GIP, senza decidere sull'istanza di messa alla prova, ha emesso decreto di giudizio immediato trasmettendo gli atti al giudice del dibattimento. Il Tribunale, investito del procedimento, ha sollevato conflitto negativo di competenza sostenendo che la richiesta di messa alla prova proposta con l'atto di opposizione debba essere decisa dal GIP e non dal giudice del dibattimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato ammissibile il conflitto e ha risolto la questione affermando la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Enna a decidere sulla richiesta di sospensione con messa alla prova presentata con l'atto di opposizione al decreto penale. La Corte ha motivato la decisione richiamando la sovrapponibilità della disciplina della messa alla prova con quella di altri riti speciali attivabili con l'opposizione (es. giudizio abbreviato, applicazione pena su richiesta) e il principio secondo cui la competenza funzionale spetta al giudice che 'procede' al momento della presentazione dell'istanza; il passaggio alla fase dibattimentale è legittimo solo dopo che il GIP si sia pronunciato (rigetto, esito negativo, o revoca dell'ordinanza di sospensione).
Norme richiamate
art. 612 cod. pen.
Norma penale che disciplina il reato contestato (stalking). Nel caso concreto indica il fatto-reato per cui è stato emesso il decreto penale di condanna.
art. 464 bis cod. proc. pen.
testo richiamato sull'obbligo di presentare la richiesta di messa alla prova "con l'atto di opposizione"
Stabilisce la possibilità di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova e impone che, se richiesta, la domanda sia presentata con l'atto di opposizione al decreto penale; la Corte interpreta ciò come indicazione che la competenza a decidere spetti al GIP che riceve l'istanza.
art. 464 cod. proc. pen.
Normativa di riferimento per i procedimenti speciali attivabili con l'opposizione; il richiamo serve a confrontare la disciplina della messa alla prova con gli altri riti speciali e a sostenere la competenza del GIP.
art. 464-quater cod. proc. pen.
Disciplina i criteri di rigetto della richiesta di messa alla prova; la Corte osserva che il decreto di giudizio immediato non è compatibile con una valutazione negativa svolta secondo i criteri di questo articolo.
art. 464-septies cod. proc. pen.
"riprendere il suo corso"
Regola gli effetti dell'esito negativo della prova e dispone che, in tal caso, il procedimento principale debba riprendere il suo corso dal punto di interruzione, implicando che il giudice che ha ricevuto l'istanza (GIP) conserva la disponibilità del fascicolo fino alla decisione.
art. 464-octies cod. proc. pen.
"riprendere il suo corso"
Prevede la ripresa del procedimento principale in caso di revoca dell'ordinanza di sospensione; la Corte ne ricava che il GIP deve decidere prima della fase dibattimentale.
art. 464-sexies cod. proc. pen.
"durante la sospensione del procedimento con messa alla prova il giudice con le modalità stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili e quelle che possono condurre al proscioglimento dell'imputato"
Consente l'acquisizione, durante la sospensione, di prove non rinviabili secondo le modalità del dibattimento; la Corte interpreta questa norma come compatibile con la competenza del GIP (che può disporre acquisizioni 'con modalità di dibattimento') e non come trasferimento della competenza al giudice dibattimentale.
art. 28, comma 2, cod. proc. pen.
Prevede la prevalenza della decisione del giudice dibattimentale su quella dell'udienza preliminare in alcuni contrasti; la Corte osserva che tale norma non è applicabile al conflitto tra giudice del dibattimento e GIP quando il contrasto riguarda cognizione di merito e non atti meramente propulsivi.
artt. 444 e seg. cod. proc. pen.
Norme relative all'applicazione della pena su richiesta e ad altri riti speciali; la Corte utilizza l'omogeneità di disciplina con l'istituto della messa alla prova per attribuire la competenza al giudice che procede al momento della presentazione dell'istanza.
art. 392 cod. proc. pen.
Norma sull'incidente probatorio richiamata per analogia: l'acquisizione delle prove non rinviabili può seguire modalità simili senza che ciò determini un mutamento di competenza a favore del giudice dibattimentale.
Massime di principio
- Se la richiesta di sospensione con messa alla prova è presentata con l'atto di opposizione al decreto penale di condanna, la competenza a decidere spetta al GIP che ha ricevuto l'istanza; il procedimento non può legittimamente passare alla fase dibattimentale prima della decisione del GIP.
- Il decreto di giudizio immediato emesso dal GIP senza aver prima deciso l'istanza di messa alla prova può essere considerato implicitamente declinatorio e legittima l'instaurazione di un conflitto negativo di competenza.
- La regola di competenza segue il principio funzionale che attribuisce la decisione al giudice che 'procede' al momento della presentazione dell'istanza per i riti speciali attivabili dall'opponente (omogeneità con giudizio abbreviato e applicazione della pena su richiesta).
- Il principio di prevalenza previsto dall'art. 28, comma 2 c.p.p. non risolve i conflitti tra giudice dibattimentale e GIP quando il contrasto riguarda cognizione di merito; in tali casi è necessaria la pronuncia della Corte di legittimità.
- In situazioni analoghe le parti (difesa o PG) dovrebbero sollevare tempestivamente la questione di competenza o sospendere il passaggio alla fase successiva finché il GIP non si sia pronunciato, per evitare stasi del procedimento e conflitti giudiziari.
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