Cassazione Civile, Ordinanza n. 16749/2026 del 28/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un leasing immobiliare stipulato nel 2007 per un terreno concesso in uso a una società utilizzatrice, con obbligo di pagamento di 180 canoni e previsione di opzione di acquisto finale. A seguito dell’interruzione dei pagamenti dal 2013, la concedente dichiarava la risoluzione del contratto e otteneva decreto ingiuntivo per canoni a scadere attualizzati e opzione di acquisto anche nei confronti dei garanti personali. Gli opponenti contestavano l’esistenza dell’inadempimento, la validità e l’efficacia della clausola risolutiva espressa e della clausola penale, la natura vessatoria della clausola, la validità delle garanzie e la certezza/liquidità del credito. Il Tribunale rigettava l’opposizione; la Corte d’appello, invece, accoglieva parzialmente l’impugnazione, rideterminando il dovuto e ordinando la restituzione di una somma ritenuta indebitamente trattenuta, sulla base dell’art. 1526 c.c. e della disciplina del leasing introdotta nel 2017. La società concedente ricorreva per cassazione con cinque motivi: 1) omessa/motivazione insufficiente e violazione di norme sostanziali e processuali perché la Corte d’appello avrebbe dovuto accertare il valore di mercato del bene al momento della restituzione e disporre CTU; 2) violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulle domande di accertamento del credito e sulla riduzione della penale; 3) errata applicazione dell’art. 1526 c.c. e della L. n. 124/2017, per avere la Corte d’appello imposto sin dall’inizio l’onere di produrre una stima del bene, principio ritenuto dalla ricorrente riferibile solo all’insinuazione al passivo fallimentare; 4) omesso esame sulla congruità della penale ex art. 1384 c.c.; 5) violazione delle norme sull’imputazione dei pagamenti per la restituzione di euro 30.000,00 incassati in espropriazione presso terzi, che la ricorrente riteneva dovessero essere imputati almeno a spese e interessi. La Cassazione ha ritenuto infondato il secondo motivo, ma ha accolto il primo e il terzo, rilevando che la Corte territoriale aveva applicato in modo errato i principi sul leasing traslativo: la disciplina della L. n. 124/2017 non opera retroattivamente per i rapporti già risolti, mentre per i contratti antecedenti continua ad applicarsi, per analogia, l’art. 1526 c.c.; tuttavia, nel giudizio ordinario e non nel solo procedimento di insinuazione al passivo, se il bene non è stato ancora rivenduto il giudice deve stimarlo al valore di mercato al momento della restituzione e poi detrarre tale valore dalle somme dovute, senza gravare ab origine il concedente dell’onere di produrre una stima in sede di domanda quando tale onere non era ancora configurabile. I motivi quarto e quinto sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione per nuovo esame e regolazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo di ricorso, ha rigettato il secondo e ha dichiarato assorbiti il quarto e il quinto. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente ai capi investiti dai motivi accolti e ha rinviato alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, per un nuovo esame conforme ai principi affermati e per la liquidazione delle spese di legittimità. La ragione decisiva dell’accoglimento è che il giudice di merito aveva erroneamente preteso, sin dalla proposizione della domanda, una stima del valore di mercato del bene oggetto di leasing, confondendo il regime del giudizio ordinario con quello dell’insinuazione al passivo fallimentare, e aveva quindi escluso in radice il credito del concedente senza applicare correttamente il criterio della detrazione del valore del bene alla restituzione.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
è la base dei motivi di ricorso per denuncia di violazioni di legge, nullità processuali e omesso esame/motivazione
art. 112 c.p.c.
il vizio di omessa pronuncia ricorre solo quando manchi del tutto un provvedimento, anche implicito, sulla domanda o eccezione
art. 132 c.p.c.
la motivazione è sufficiente se consente di comprendere la ratio decidendi, anche per ragionamento inferenziale
art. 115 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente in tema di valutazione delle prove e non contestazione
art. 116 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente in tema di valutazione delle prove
art. 1526 c.c.
per i leasing traslativi risolti prima della disciplina del 2017 si applica in via analogica; il giudice deve evitare indebite locupletazioni del concedente e, se il bene non è rivenduto, stimarne il valore di mercato alla restituzione da detrarre dalle somme dovute
art. 1382 c.c.
richiamato in relazione alla clausola penale
art. 1384 c.c.
la penale manifestamente eccessiva può essere ridotta dal giudice, anche d’ufficio nei limiti delle domande/eccezioni proposte
art. 1341 c.c.
richiamato dagli opponenti per la vessatorietà della clausola
art. 1342 c.c.
richiamato dagli opponenti per la vessatorietà della clausola
art. 1418 c.c.
richiamato dagli opponenti per nullità della clausola
art. 1193 c.c.
richiamato per l’imputazione dei pagamenti
art. 1194 c.c.
richiamato per l’imputazione dei pagamenti a spese, interessi e capitale
art. 1195 c.c.
richiamato per l’imputazione dei pagamenti
L. n. 124 del 2017, art. 1, commi 136-140
la disciplina del leasing finanziario non ha effetti retroattivi; il comma 138 si applica solo alle risoluzioni i cui presupposti maturano dopo l’entrata in vigore della legge
art. 2697 c.c.
richiamato per il riparto dell’onere della prova sul valore del bene e sul credito residuo
art. 93 l. fall.
nel fallimento del concedente/utilizzatore la domanda di insinuazione deve indicare il valore ricavato dalla riallocazione del bene o allegare una stima attendibile del suo valore di mercato
art. 96 l. fall.
richiamato dagli opponenti per l’ammissione del credito al passivo con riserva
art. 99 l. fall.
richiamato nel motivo di ricorso insieme alla disciplina dell’accertamento del passivo
art. 72 quater l.fall.
la norma non si applica analogicamente al leasing traslativo risolto anteriormente alla disciplina del 2017
Massime di principio
- Nei leasing traslativi risolti prima della riforma del 2017 continua ad applicarsi, in via analogica, l’art. 1526 c.c., con il risultato che il concedente deve evitare un indebito vantaggio derivante dal cumulo dei canoni percepiti e del valore residuo del bene.
- Se il bene oggetto di leasing, dopo la risoluzione, non è stato ancora rivenduto, il giudice deve stimarne il valore di mercato alla data di restituzione e detrarlo dalle somme dovute al concedente; se invece il bene è già stato collocato, va detratto il ricavato effettivo della vendita o della diversa allocazione.
- La richiesta di una consulenza tecnica valutativa sul bene non è necessariamente esplorativa quando sia funzionale all’accertamento del valore da portare in detrazione nel giudizio ordinario di cognizione, specie se la parte non era ab origine onerata di produrre una stima già al momento della domanda.
- Il principio elaborato dalle Sezioni Unite sulla necessità di allegare una stima attendibile del bene riguarda il procedimento di insinuazione al passivo fallimentare e non può essere automaticamente trasposto nel giudizio ordinario tra concedente e utilizzatore.
- Il vizio di omessa pronuncia si configura solo quando manchi totalmente una decisione, anche implicita, sulla domanda o eccezione; non ricorre se il giudice, pur senza ampia argomentazione, adotti una statuizione incompatibile con la pretesa di parte.
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