Ordinanza n. 1518/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia - della delibera Collegio docenti n. 48 del 30.10.2025 dell'Istituto Tecnico Liceo Scienze Applicate "Luigi Trafelli" di Nettuno avente ad oggetto la pregiudiziale esclusione dei docenti ITP diplomati dalla candidatura per la figura di ‘Esperto’ nei Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni - Fondi Strutturali Europei - Programma Nazionale “Scuola e competenze” 2021-2027 - Fondo sociale europeo plus (FSE+), di cui all'Avviso pubblico Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 81652 del 23.05.2025, avviati dal suddetto Istituto con il progetto ESO4.6.A4.A (candidatura n. 16046); - della griglia di valutazione Esperto - Piano Estate adottata con la suddetta impugnata delibera collegiale (Allegato 1); - se ritenuto del caso, del medesimo Avviso pubblico Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 81652 del 23.05.2025; - e per quanto di interesse, di tutti gli altri atti connessi e/o consequenziali, anche se ignoti ai ricorrenti, ivi compresi quelli finalizzati a dare esecuzione alla suddetta delibera ai fini della individuazione del personale docente destinatario di incarichi di Esperti nell'ambito dei vari moduli allegati alla candidatura Istituto Tecnico - Liceo Scienze Applicate "Luigi Trafelli" di Nettuno n. 16046 per il progetto ESO4.6.A4.A - “La scuola attiva”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera del Collegio docenti che ha escluso i docenti ITP diplomati dalla candidatura per la figura di Esperto nel progetto finanziato dal Programma Nazionale "Scuola e competenze" 2021-2027
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, la delibera del Collegio docenti n. 48 del 30 ottobre 2025, la relativa griglia di valutazione e gli atti connessi, nella parte in cui hanno introdotto una pregiudiziale esclusione dei docenti ITP in possesso del solo diploma dalla candidatura per incarichi di Esperto nei percorsi educativi e formativi del progetto "La scuola attiva". Il giudizio riguarda una procedura amministrativa relativa a interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR. Il testo dell'ordinanza non espone analiticamente i motivi di illegittimità dedotti dai ricorrenti, ma evidenzia la questione relativa alla base normativa del potere del Collegio docenti di introdurre un requisito di accesso all'avviso pubblico e alla conseguente esclusione dei docenti non laureati.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito né sulla domanda cautelare. Ha ritenuto correttamente instaurato il giudizio secondo il rito previsto per le controversie relative a procedure amministrative concernenti interventi finanziati con risorse PNRR. Ha ordinato ai ricorrenti di notificare il ricorso al Ministero dell'Economia e delle finanze e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari Europei, il PNRR e le Politiche di Coesione, qualificati come parti necessarie ai sensi dell'art. 12 bis, comma 4, d.l. n. 68/2022, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito della prova entro i successivi cinque giorni. Ha inoltre disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti interessati alla procedura selettiva, autorizzando la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito dell'Amministrazione, poiché la controversia investe requisiti di accesso qualificati come clausola immediatamente escludente. Ai fini della decisione, ha ordinato all'Amministrazione di depositare entro trenta giorni una dettagliata relazione sui fatti, specificando le ragioni dell'esclusione dei docenti non laureati e indicando la norma attributiva del potere del Collegio docenti di introdurre il requisito, che il TAR non ha rinvenuto nella memoria depositata. La fase cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio del 18 marzo 2026.
Norme richiamate
artt. 27, comma 2 e 41, comma 4, c.p.a.
Richiamati nell'ambito della disciplina processuale applicabile alla notificazione e all'integrazione del contraddittorio.
art. 12 bis d.l. n. 68/2022, convertito con modificazioni dalla l. n. 108/2022
Applicabile alle controversie relative a procedure amministrative concernenti interventi finanziati in tutto o in parte con risorse PNRR; il comma 4 impone la partecipazione al giudizio del Ministero dell'Economia e delle finanze e della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari Europei, il PNRR e le Politiche di Coesione quali parti necessarie.
art. 65 c.p.a.
Richiamato quale base processuale per gli incombenti istruttori disposti dal TAR.
Massime di principio
- Nelle controversie relative a procedure amministrative concernenti interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR, devono essere chiamati in giudizio, quali parti necessarie ai sensi dell'art. 12 bis, comma 4, d.l. n. 68/2022, il Ministero dell'Economia e delle finanze e la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari Europei, il PNRR e le Politiche di Coesione.
- Quando un ricorso avverso una procedura selettiva pubblica investe i requisiti di accesso, il giudice può disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti interessati, autorizzando la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito web dell'amministrazione.
- Qualora l'amministrazione abbia escluso una categoria di potenziali partecipanti mediante l'introduzione di un requisito di accesso, il giudice può ordinare l'acquisizione di una relazione volta a chiarire sia le ragioni dell'esclusione sia la specifica norma attributiva del potere esercitato dall'organo amministrativo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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