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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2346/2024 del 19/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Roma del 19/07/2023 che confermava in parte il sequestro preventivo disposto dal GIP di Velletri. Il ricorrente contestava: 1) la qualificazione degli addebiti di truffa aggravata (capi A, D e G) e la mancata dimostrazione degli elementi costitutivi della truffa (induzione in errore e danno patrimoniale); 2) la configurabilità dell'autoriciclaggio (capi C, F, L) per mancanza del "quid pluris" e per assenza di ostacolo concreto all'identificazione della provenienza illecita; 3) l'uso a fini di autoriciclaggio di reati presupposto ormai prescritti; 4) l'errata quantificazione del profitto oggetto di sequestro (duplicazioni e persistenza dell'individualità storica dei proventi); 5) la mancata motivazione circa il periculum in mora alla base del sequestro.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale in fatto e in diritto: 1) la condotta di accesso e manipolazione del sistema informatico finalizzata all'individuazione dei biglietti vincenti è stata ricondotta alla frode informatica (art. 640-ter c.p.) più che alla truffa (art. 640-bis), ma tale riqualificazione non annulla la legittimità del sequestro preventivo; 2) gli elementi indiziari descritti (vicinanza temporale delle vincite, rapporti e spartizioni economiche, cancellazione di log, contatti con colleghi coinvolti) giustificavano il fumus commissi delicti e la rilevanza della misura cautelare; 3) il Tribunale ha adeguatamente motivato l'esistenza di operazioni dissimulatorie e reinvestimenti riconducibili all'autoriciclaggio (art. 648-ter c.p.); 4) la prescrizione dei reati presupposto non impedisce, se persistono elementi che astrattamente configurano i delitti, la misura cautelare ai fini dell'autoriciclaggio; 5) la quantificazione del profitto e l'applicazione del principio solidaristico sono state ritenute conformi alla giurisprudenza di legittimità; 6) la motivazione sul periculum in mora è stata ritenuta sufficiente, anche alla luce della spregiudicatezza dimostrata dall'indagato nella gestione dei flussi finanziari.

Norme richiamate

  • art. 640-bis cod. pen. (truffa aggravata per conseguimento di erogazioni pubbliche)

    Inizialmente evocato nella contestazione, ma la Corte ha ritenuto che l'elemento dell'induzione in errore del soggetto erogante non fosse centrale nel caso di accesso abusivo ai sistemi: la fattispecie è stata invece più correttamente inquadrata come frode informatica (art. 640-ter).

  • art. 640-ter cod. pen. (frode informatica)

    La Corte ha ritenuto che la manipolazione del sistema informatico per individuare i biglietti vincenti integri il reato di frode informatica; tale riqualificazione non esclude la possibilità di sequestro preventivo finalizzato alla confisca.

  • art. 648-ter cod. pen. (autoriciclaggio)

    Applicata dalla Corte: sono stati ritenuti presenti atti e operazioni idonei a dissimulare l'origine illecita dei proventi (intestazioni, acquisto di titoli e polizze, trasferimenti), con il "quid pluris" necessario per configurare l'autoriciclaggio.

  • art. 322-ter cod. pen. e art. 640-quater cod. pen. (sequestro preventivo e confisca per equivalente)

    Consentono il sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto anche per reati di frode informatica e per i profitti complessivi del reato commesso da più concorrenti; la Corte ha confermato la legittimità del sequestro disposto.

  • art. 325 cod. proc. pen. (ricorso per cassazione avverso ordinanze su misure cautelari reali)

    Stabilisce che il ricorso per cassazione è ammesso per violazione di legge (error in iudicando o in procedendo); la Corte ha applicato questo metro per valutare i motivi di ricorso.

  • art. 27 cod. proc. pen. (termine di efficacia del decreto di sequestro)

    Richiamato nel contesto dell'inefficacia per decorso dei termini del primo decreto di sequestro del 26/10/2021; ha determinato la necessità di nuovo provvedimento.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen. (limiti alla motivazione in cassazione)

    Usato come limite per la esposizione dei motivi in cassazione; la Corte ha enucleato i motivi nei limiti strettamente necessari per la decisione.

Massime di principio

  • L'accesso illegittimo e la manipolazione di un sistema informatico finalizzati a predeterminare l'esito di un gioco o a individuare elementi riservati si inquadrano tipicamente nell'art. 640-ter (frode informatica) e non necessariamente nella truffa ex art. 640-bis, poiché manca spesso un'induzione diretta della persona erogante.
  • Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca può essere disposto anche quando la fattispecie venga riqualificata: la corretta qualificazione giuridica del fatto non annulla automaticamente la misura cautelare se permangono gli elementi che giustificano il fumus e il periculum.
  • Per configurare l'autoriciclaggio (art. 648-ter) non basta l'impiego di proventi illeciti in operazioni lecite: è richiesto un "quid pluris", ossia operazioni concretamente idonee a ostacolare l'identificazione della provenienza illecita (intestazioni fittizie, complessi trasferimenti, reinvestimenti volti a disperdere tracce).
  • La prescrizione dei reati presupposto non esclude automaticamente l'adozione di misure cautelari per autoriciclaggio se, alla luce degli elementi raccolti, i delitti presupposto risultano ancora astrattamente configurabili e gli elementi indiziari permangono.
  • Il principio solidaristico in materia di concorso di persone consente il sequestro dell'intero profitto del reato nei confronti di ciascun concorrente; eventuali divisioni interne tra concorrenti sono fatti interni senza impedire la misura cautelare.
  • In sede di cassazione il sindacato sulla motivazione è limitato: solo vizi di legge o una motivazione radicalmente mancante/contraddittoria possono portare alla cassazione dell'ordinanza su misure reali; doglianze meramente valutative o assertive, non confrontate con la motivazione, sono generalmente inammissibili.
  • Il periculum in mora va motivato in termini di concretezza e attualità; tuttavia misure civili conservative sopravvenute non eliminano automaticamente la sussistenza del pericolo penale se permangono elementi di rischio di dispersione o occultamento del profitto.

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