Sentenza del 01/12/2015 n. 5183 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ACCERTAMENTO - Accertamento sintetico - Applicazione coefficienti redditometrici- Tracciamento del finanziamento delle spese gestionali - Ricorso avverso l'accertamento - Onere del contribuente - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Ufficio aveva contestato l'inadeguatezza dei redditi dichiarati rispetto alle spese di gestione e mantenimento sostenute, applicando i coefficienti redditometrici e determinando sinteticamente un reddito maggiore. Il contribuente aveva impugnato l'avviso sostenendo che la propria capacità di sostenere tali spese risultava dalla documentazione bancaria, idonea a dimostrare l'esistenza di disponibilità patrimoniali e di un canale finanziario sufficiente a coprirle. La questione riguardava, in particolare, se il contribuente dovesse ricostruire puntualmente l'origine e la destinazione di ogni singola somma impiegata per le spese gestionali.
La decisione
La pretesa dell'Ufficio non può essere confermata per il solo fatto che il contribuente non abbia fornito il puntuale tracciamento del finanziamento di ciascuna spesa. È sufficiente che egli produca documentazione bancaria idonea a dimostrare che le disponibilità finanziarie esistenti erano complessivamente sufficienti a sostenere le spese contestate. Pretendere la ricostruzione analitica di ogni singolo finanziamento costituirebbe una probatio diabolica. L'accertamento, pertanto, deve essere annullato o comunque rideterminato ove l'Amministrazione non superi la dimostrazione fornita dal contribuente.
Norme richiamate
Disciplina dell'accertamento sintetico e dei coefficienti redditometrici
L'incongruenza tra redditi dichiarati e spese sostenute costituisce un elemento presuntivo, ma il contribuente può fornire una prova contraria dimostrando la disponibilità di risorse finanziarie sufficienti. Non è richiesta la tracciabilità analitica di ogni singola spesa.
Cassazione, sentenza n. 6369/2014
Richiamata come precedente a sostegno del principio secondo cui non può essere imposto al contribuente un onere probatorio impossibile o eccessivamente gravoso, quale il puntuale tracciamento di ogni spesa.
Cassazione, sentenza n. 8995/2014
Richiamata in conformità al principio per cui la prova contraria all'accertamento sintetico può essere fornita mediante documentazione complessiva sulla disponibilità delle risorse, senza necessità di collegare analiticamente ogni somma a ciascuna spesa.
Massime di principio
- Nell'accertamento sintetico, l'Amministrazione può utilizzare la sproporzione tra redditi dichiarati e spese come elemento presuntivo, ma il contribuente può contrastarla dimostrando la disponibilità complessiva di risorse finanziarie adeguate.
- La documentazione bancaria può essere sufficiente a provare la sostenibilità delle spese, anche senza il tracciamento puntuale del finanziamento di ogni singola voce.
- Non è legittimo imporre al contribuente una prova analitica eccessivamente gravosa o praticamente impossibile; la prova deve essere valutata secondo criteri di ragionevolezza e complessività.
- Il contribuente deve comunque produrre elementi concreti, coerenti e verificabili, come estratti conto, disponibilità liquide, finanziamenti, disinvestimenti o altre fonti patrimoniali, idonei a spiegare la capacità di spesa.
- La semplice produzione di documentazione bancaria non garantisce automaticamente l'annullamento dell'accertamento: l'Ufficio può contestarne attendibilità, consistenza o compatibilità temporale, ma deve motivare specificamente tali contestazioni.
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